Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12238 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.17/05/2017),  n. 12238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore centrale, domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale

dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A., difeso in appello da “Izzo Michela, via Napoli, 720

81027 San Felice a Cancello CE” 1 (secondo l’indicazione contenuta

nella sentenza di appello);

– intimato –

avverso la sentenza n. 374/02/11 della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il

31 agosto 2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

novembre 2016 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

udito, per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Raffaella Ferrando,

che ha chiesto termine per la rinnovazione della notificazione del

ricorso o, in subordine, l’accoglimento di questo;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

dottor Del Core Sergio, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso o, in subordine, per l’accoglimento di

questo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza n. 374/02/11, depositata il 31 agosto 2011 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (hinc: “CTR”) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di V.A. avverso la sentenza n. 115/07/2009 della Commissione tributaria provinciale di Avellino, compensando le spese di lite e ribadendo la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione del diniego di autotutela con cui l’amministrazione finanziaria – come si legge nella sentenza di appello – aveva disatteso la richiesta di sgravio della cartella di pagamento concernente l’IRPEF, l’IVA, l’IRAP e “contributi prv/li” per il 2002, eccedenti “il minimale derivanti da un contratto di locazione”; cartella contro la quale era stato in precedenza proposto ricorso, dichiarato inammissibile da altra decisione della Commissione tributaria provinciale.

La CTR motivava la decisione osservando che: a) dal dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. si desume l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di pronunciarsi esplicitamente su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, allorchè ricorrano esigenze di giustizia sostanziale; b) detta amministrazione pertanto, nella specie, non poteva “legittimamente restare silenziosa” di fronte all’istanza di autotutela proposta dal contribuente, il quale aveva dedotto che i canoni di locazione costituenti l’imponibile considerato dalla cartella di pagamento non erano stati incassati a causa dell’insolvenza della società conduttrice, poi fallita.

2.- Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate, dichiarando un valore di Euro 52.403,00, proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi (omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso originario del contribuente; violazione di legge per omesso rilievo dell’inammissibilità di detto ricorso). La notificazione del ricorso per cassazione era tentata, con esito negativo (come da documentazione prodotta), dapprima in Cancello, presso Michela Izzo, via Napoli, n. 720 (numero civico risultato inesistente e destinatario sconosciuto); poi in Avellino, presso il dottor Gaetano Festa, sia in via “Morelli e Sivati, n. 148 (già 108)” (da intendersi, probabilmente, come via “Morelli e Silvati”), sia in via degli Imbimbo n. 2 (destinatario risultato irreperibile in entrambi gli indirizzi).

3.- Il contribuente V.A. non svolgeva attività difensiva.

4.- Il Collegio stabilisce di adottare una motivazione semplificata della decisione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Occorre preliminarmente rilevare che nessuno dei tre tentativi di notifica del ricorso (uno presso Michela Izzo, indicata nella sentenza di appello come difensore della contribuente in quel grado; due presso tale “dottor Gaetano Festa”) è andato a buon fine (come da documentazione prodotta dalla ricorrente). Non risultano espletate dalla ricorrente diligenti e tempestive indagini per accertare il corretto indirizzo dei destinatari: ciò impedisce l’accoglimento della odierna richiesta di concessione di un termine per rinnovare la notificazione. In difetto di notificazione del ricorso (non effettuata neppure ai sensi dell’art. 140 c.p.c. o art. 143 cod. proc. civ.) e di instaurazione del contraddittorio, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile.

2.- Le spese di lite restano a carico della ricorrente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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