Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12238 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26757/2019 proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Caltanissetta, rigettò l’impugnazione proposta da F.M. avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato il reclamo dal medesimo proposto avverso il provvedimento di diniego della chiesta protezione internazionale da parte della competente Commissione amministrativa, evidenziando quanto segue:

– il richiedente, proveniente dal Pakistan (Punjab), aveva narrato che viveva svolgendo il lavoro di carrozziere e d’intermediario nella vendita di autovetture e un giorno era stato contattato dal capo religioso della moschea perchè si incaricasse di riverniciare dei veicoli, così da renderli irriconoscibili, da utilizzare successivamente per compiere attentati terroristici; al suo rifiuto era stato rapito e condotto nel deserto, ove, insieme ad altri lavoratori forzati era stato costretto ad imbottire di esplosivo varie autovetture, nel corso di sei mesi; era riuscito a fuggire e a presentare denunzia, ma, il giorno in cui avrebbe dovuto rendere testimonianza, due terroristi a bordo di un motociclo avevano sparato contro l’autovettura che lo trasportava, uccidendo il padre e lo zio;

– la Corte locale giudicava il racconto inattendibile, evidenziando che dal prodotto certificato di morte risultava che il padre era deceduto (OMISSIS) e non il (OMISSIS), discrasia che non si poteva attribuire a un mero lapsus, in quanto il richiedente aveva espressamente confermato la data del (OMISSIS) davanti alla Commissione; non convincente il complesso del racconto, a partire dalle modalità del rapimento, (egli avrebbe accettato spontaneamente un passaggio offerto da “persone suggestivamente caratterizzate per la lunghezza delle loro barbe”; in esatta aderenza alla vulgata, che così vuole abbigliati i terroristi di fede islamica);

– dalle COI consultate non era dato trarre che nella zona di provenienza (Punjab) fosse riscontrabile una situazione di violenza diffusa e incontrollabile;

– quanto alla protezione umanitaria, pur dato atto che il richiedente aveva dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (attività di volantinaggio), la non veridicità della narrazione faceva escludere che il ricorrente avesse patito un forzato sradicamento dal territorio d’origine, tale da averlo reso vulnerabile;

ritenuto che il F. ricorre sulla base di tre censure avverso la statuizione d’appello e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

considerato che tutti i motivi, con i quali, rispettivamente, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 5, 7 e 8, anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e omesso esame di un fatto controverso e decisivo; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, art. 3 Convenzione edu per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, con i quali il ricorrente lamenta il negato riconoscimento del diritto allo status di rifugiato e, in subordine alla protezione sussidiaria e umanitaria, non superano il vaglio d’ammissibilità, in quanto:

a) le critiche appaiono, per una parte, prive di specifica attitudine impugnatoria, essendosi il ricorrente limitato a riportare stralci del contenuto normativo e di principi giurisprudenziali non correlati con puntualità alla vicenda da scrutinare; per altra parte risultano inammissibilmente dirette al riesame del giudizio di merito, che, come è dato cogliere dall’insieme della motivazione, non si incentra esclusivamente sull’erronea indicazione della data di morte del padre, evenienza questa tuttavia non secondaria, tenuto conto della circostanza evidenziata dalla Corte d’appello (non potevasi attribuire la discrepanza a un refuso della memoria difensiva, in quanto la data del 28 maggio era stata indicata dal ricorrente in sede di audizione davanti alla Commissione);

b) a tutto concedere, inoltre, la Corte locale chiarisce, quanto alla situazione in Pakistan, con particolare riguardo alla zona di provenienza (Punjab), che dalle COI aggiornate era dato escludere la sussistenza di quella situazione di violenza diffusa e incontrollata evocata dal ricorrente; in definitiva risultava evidenziata una condizione di sottosviluppo e d’instabilità del Paese, diffusa, peraltro, purtroppo in molte regioni del mondo, ma non la situazione di particolare criticità dalla quale può conseguire il diritto alla protezione sussidiaria;

c) il Giudice del merito, quindi, ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

d) non ha pregio la tesi del ricorrente, secondo la quale l’EASO, avendo perso indipendenza, avrebbe diffuso COI non attendibili, bastando sul punto osservare che l’European Asylum Support Office è agenzia ufficiale dell’UE, costituita con il regolamento n. 439/201 del 19/5/209 e le “Country of Origin Information” costituiscono, unitamente alle informazioni divulgate dell’UNHCR, fonti legali di conoscenza alle quali il giudice è tenuto ad attingere (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3);

e) piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente contrappone al ragionato esame del giudice il proprio convincimento;

f) infine, oltre a quanto sopra chiarito, deve osservarsi che, anche a riguardo della protezione umanitaria, la censura non risulta precipua, stante che con essa si adducono le condizioni di sottosviluppo generalizzato del Paese di provenienza, senza, tuttavia, attingere la ratio decidendi sopra ripresa; nè, peraltro, consta che il ricorrente abbia allegato una specifica e personale condizione di vulnerabilità;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che la giurisprudenza della Corte è ormai costante nel ritenere che l’art. 366 c.p.c., n. 4, si applichi, specularmente, anche al controricorso (Cass. n. 12171/09 ed ivi richiamo a Cass. n. 5400/06; cfr. anche Cass. nn. 6222/12 e 3421/97); ciò, tuttavia non significa affatto pretendere, al fine di valutarne l’ammissibilità, che il controricorso debba contenere dei propri “motivi” specifici e speculari rispetto a quelli del ricorso, nè tanto meno che contrattacchi la decisione con altre autonome argomentazioni, ma semplicemente esigere che esso contenga una sia pur minima confutazione del ricorso, in qualunque modo articolata, purchè la sua giustapposizione alla vicenda oggetto di ricorso non sia affidata alla sola deduzione logica della Corte sulla sola base dell’indicazione dei dati di riferimento della causa (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata);

che, pertanto, specificato in punto di diritto che: “ove il controricorso (…), a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce, risulti privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo “di genere”, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso, non assolve al suo scopo”, deve reputarsi che il controricorso qui al vaglio sia estraneo al genus, e per esso non può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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