Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12238 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 09/05/2019), n.12238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13850-2017 proposto da:

P.E.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOMACELLI 103, presso lo studio dell’avvocato BRUNELLA CAIAZZA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO MONTONE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SGA SOCIETA’PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ SGA SPA INTESA SAN PAOLO,

UBI BANCA, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), D.C.G.,

G.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il

23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato VERA SANNIO per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare a carico di N.P. (debitore principale) e di P.E.R. (fideiussore), pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari, il giudice dell’esecuzione con ordinanza 13.5.2015 dispose la vendita dei beni pignorati, delegando le operazioni ad un professionista, e disponendo che questi, in caso di insuccesso del primo tentativo, ne compisse altri due, previa riduzione di un quarto del prezzo a base d’asta all’esito di ogni tentativo fallito.

Al terzo tentativo l’immobile venne messo in vendita al prezzo di 70.774 Euro; vi fu una sola offerta per il minor prezzo di 53.080,50 Euro.

Il procuratore della debitrice esecutata P.E.R., presente all’asta, si oppose all’aggiudicazione, sostenendo che l’unico offerente aveva offerto un prezzo inferiore a quello fissato come base d’asta, in violazione dell’art. 571 c.p.c..

Secondo quanto riferito nel ricorso per cassazione, il professionista delegato sospese la vendita e non provvide all’aggiudicazione provvisoria (sebbene nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. al giudice dell’esecuzione l’odierna ricorrente dichiarò di volere “impugnare l’aggiudicazione”; la questione tuttavia, per quanto si dirà, è irrilevante ai nostri fini), ma rimise al giudice dell’esecuzione ogni decisione in merito.

2. P.E.R. a questo punto propose ricorso ex art. 591 ter c.p.c. al giudice dell’esecuzione “avverso il verbale redatto in sede di svolgimento dell’asta” (così è riferito a p. 3 del ricorso per cassazione; nel ricorso ex art. 591 ter c.p.c., tuttavia, come accennato si afferma che il ricorso medesimo era proposto “avverso l’aggiudicazione”), deducendo che:

-) il prezzo offerto dall’unico partecipante all’asta (53.080,50 Euro) era notevolmente inferiore rispetto al valore reale dell’immobile;

-) vi sarebbero state certamente altre persone interessate all’acquisto, che avrebbero verosimilmente partecipato all’asta, ma che erano state “sviate” dalle modalità con cui era stata data pubblicità alla vendita (in particolare, dalla circostanza che non vi era corrispondenza fra il numero identificativo dei lotti subastati, come indicato nella perizia di stima, ed il numero dei medesimi lotti come indicati nell’avviso di vendita);

-) nelle more del procedimento esecutivo era deceduto il debitore principale, marito della ricorrente, e ai suoi eredi (i figli) non era stato dato avviso della pendenza della procedura esecutiva.

All’udienza fissata per la discussione del ricorso ex art. 591 ter c.p.c. la difesa della odierna ricorrente soggiunse che l’unica offerta pervenuta non poteva essere ritenuta valida, perchè minore rispetto al prezzo indicato come base d’asta. Aggiunse che alla procedura esecutiva in esame non s’applicava, ratione temporis, la possibilità di formulare offerte in riduzione rispetto alla base d’asta, introdotta dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, ma per espressa previsione normativa non applicabile alle vendite disposte prima della sua entrata in vigore.

3. Il giudice dell’esecuzione rigettò il ricorso ex art. 591 ter c.p.c. (nel ricorso non sono indicate le ragioni del rigetto: cfr. p. 5).

Il provvedimento di rigetto venne reclamato dall’odierna ricorrente dinanzi al Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..

4. Con ordinanza 23 marzo 2017, non numerata, il Tribunale di Castrovillari rigettò il reclamo, ritenendo che:

a) l’art. 571 c.p.c., come modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, nella parte in cui prevede la possibilità di formulare offerte inferiori rispetto al prezzo di vendita, si applica ratione temporis al presente giudizio;

b) non ricorreva nel caso di specie alcuna delle ipotesi eccezionali che, secondo la Corte di cassazione, giustificano la sospensione della vendita da parte del giudice dell’esecuzione;

c) la diversa numerazione con cui i lotti posti in vendita erano stati indicati, rispettivamente, nella perizia e nell’avviso di vendita, non ne aveva reso più difficoltosa l’individuazione, e pertanto non poteva avere “sviato” i potenziali acquirenti;

d) era irrilevante la circostanza del decesso del debitore principale, dal momento che “non è stato dimostrato il pregiudizio concreto derivante (alla reclamante) dall’omissione dell’avviso agli eredi del debitore deceduto”.

5. L’ordinanza collegiale è stata impugnata per cassazione da P.E.R., con ricorso fondato su cinque motivi. Nessuno degli intimati si è difeso.

In data 23.10.2018 la ricorrente ha depositato una “comparsa di costituzione”, nella quale l’avvocato Francesco Calderaro ha dichiarato di costituirsi difensore “in aggiunta a gli altri difensori precedentemente nominati”.

All’atto è materialmente congiunta una procura alle liti, la cui sottoscrizione è autenticata dal difensore.

Infine, in data 15.1.2019 (giorno dell’udienza), alle ore 12.45 (e dunque ad udienza già chiusa, come risulta dal verbale d’udienza e dall’annotazione di cancelleria) la ricorrente ha depositato un ulteriore atto, il cui contenuto – per quanto si dirà non può qui essere esaminato, perchè tardivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari:

1.1. Va preliminarmente dichiarata l’irricevibilità dell’istanza depositata dalla difesa della ricorrente il giorno dell’udienza, non solo dopo la chiusura della discussione, ma addirittura dopo il termine dell’udienza (ex multis, in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 10576 del 04/07/2003, Rv. 564805 – 01).

2. I motivi di ricorso.

2.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta (senza formalmente inquadrare la censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.) la violazione dell’art. 23, comma 9, D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

Sostiene che il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, nel novellare l’art. 571 c.p.c. e consentire la formulazione di offerte inferiori al prezzo fissato quale base d’asta, ha tuttavia disposto (con l’art. 23, comma 9) che la riforma si applichi nei procedimenti in cui “è già stata disposta la vendita”, la quale deve perciò avere luogo “con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore”, salvo il caso in cui “il giudice dispone una nuova vendita”.

Nel caso di specie, osserva la ricorrente, l’ordinanza che dispose la vendita era anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2015, nè poteva avere rilievo che la vendita avvenne dopo tale momento, giacchè la necessità di esperire tre tentativi di vendita consecutivi era stata fissata direttamente nell’ordinanza suddetta.

2.2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, anche in questo caso senza inquadrare la censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 586 c.p.c. e la “omessa presa visione del verbale redatto in sede d’asta”.

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure.

Con una prima censura la ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione prima, ed il collegio in sede di reclamo poi, avrebbero dovuto sospendere la vendita e disporne una nuova: sia perchè il prezzo offerto era notevolmente inferiore al valore del bene; sia perchè il giorno dopo la vendita (sospesa) era stata presentata una nuova offerta maggiore di circa 20.000 Euro; sia perchè, in presenza di fenomeni mafiosi nell’area dove sorge l’immobile da vendere, l’aggiudicazione ad un prezzo miserrimo avrebbe costituito “un fatto perturbatore dell’ordinamento sociale di quel territorio”.

Con una seconda censura la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 572 c.p.c..

Sostiene che, dinanzi ad un’offerta inferiore alla base d’asta, il Tribunale avrebbe dovuto dapprima sentire i creditori, quindi prendere in considerazione la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore, in considerazione dell’offerta successivamente presentata, e non già “rigettare i ricorsi senza nulla dire sulla sospensione della vendita disposta dal professionista delegato”.

2.3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta (senza formalmente inquadrare la censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.) la “difformità tra la numerazione indicata nella c. t. u. e quella indicata nell’avviso di vendita”.

Nella illustrazione del motivo si formula una censura così riassumibile:

-) nell’avviso di vendita l’immobile di cui si discorre era indicato come “lotto numero tre”, mentre nella c.t.u. era indicato come “lotto numero quattro”;

-) per questi immobili erano state presentate due offerte di acquisto: una tempestiva, nella data fissata per la vendita dinanzi al professionista delegato; l’altra tardiva, il giorno successivo;

-) la persona che aveva formulato l’offerta tardiva, superiore a quella tempestiva, era stata tratta in inganno dalla incoerente numerazione dei lotti nell’avviso di vendita e nella c.t.u. ed è per questa ragione che “all’asta non si è potuto avere la maggiore offerta, per cui anche sotto questo profilo non si è raggiunto il giusto prezzo”.

Prosegue la ricorrente sostenendo che il Tribunale in composizione collegiale, in sede di reclamo, dinanzi a questa censura “non dà alcuna motivazione sulle lamentate incongruenze che concretizzano violazione di legge sulla trasparenza della pubblicità”.

2.4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta (senza formalmente inquadrare la sua censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.) la violazione dell’art. 569 c.p.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78. Sostiene che l’avviso di vendita deve essere notificato, a pena di nullità, anche al debitore; che nel caso di specie non vi era alcuna prova che il suddetto avviso fosse stato notificato a N.P., debitore principale, ovvero ai suoi eredi, dopo la morte di lui.

2.5. Col quinto motivo la ricorrente lamenta (senza formalmente inquadrare la censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.,) la violazione dell’art. 567 c.p.c., comma 3.

Sostiene che il giudice dell’esecuzione in data 15.5.2009 avrebbe illegittimamente concesso ai creditori procedenti un termine per il deposito di documentazione catastale relativa agli immobili assoggettati a pignoramento, in violazione dell’art. 567 c.p.c., dal momento che quel termine era già scaduto sin dal 2 novembre 2006, e non era prorogabile.

3. Inammissibilità del ricorso.

3.1. Il ricorso è inammissibile perchè ha ad oggetto un provvedimento non ricorribile per cassazione, vale a dire l’ordinanza pronunciata dal Tribunale, in composizione collegiale, sul reclamo proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione provvede sulle “difficoltà” insorte nel corso delle operazioni di vendita delegate ad un notaio, ad un avvocato od a un commercialista, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c..

Il suddetto provvedimento non è infatti ricorribile per cassazione nè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nè ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

3.2. L’ordinanza collegiale pronunciata ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., ultimo periodo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., in quanto non è una sentenza, e non è pronunciata in grado di appello. Essa, infatti, è pronunciata dallo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento reclamato, sebbene in composizione collegiale invece che monocratica.

3.3. L’ordinanza collegiale pronunciata ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., ultimo periodo, nemmeno può dirsi ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, in quanto è priva dei caratteri della decisorietà e della definitività.

3.4. Che l’ordinanza pronunciata dal collegio, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., ultimo periodo, non abbia contenuto decisorio è conclusione imposta dall’interpretazione finalistica, da quella letterale e da quella sistematica.

3.5. Sotto il primo aspetto (interpretazione finalistica) occorre muovere dal rilievo che l’art. 591 ter c.p.c. è inserito nel paragrafo 3 bis (rubricato “Delega delle operazioni di vendita”) del Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, del codice di procedura civile, e dunque nell’ambito del esecuzione per espropriazione immobiliare.

Tale sezione raccoglie due sole disposizioni, gli artt. 591 bis e 591 ter: la prima prevede la facoltà del giudice dell’esecuzione di delegare il compimento delle operazioni di vendita ad un notaio, un avvocato od un commercialista, e ne disciplina le modalità. La seconda (art. 591 ter) istituisce un meccanismo per mezzo del quale le parti possono sottoporre al sindacato del giudice tre tipi di atti:

(a) i provvedimenti adottati dal professionista delegato, i quali possono essere “reclamati con ricorso” (così si esprime la legge) al giudice dell’esecuzione;

(b) i decreti emessi dal giudice dell’esecuzione su istanza del professionista delegato il quale abbia incontrato “difficoltà” nello svolgimento delle operazioni delegategli, i quali possono essere anch’essi “reclamati con ricorso” al giudice dell’esecuzione;

(c) le ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione in esito ai ricorsi sub (b) e (c), che possono essere reclamate dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, nelle forme previste dall’art. 669 terdecies c.p.c. per il procedimento cautelare uniforme.

Lo scopo di questo subprocedimento incidentale, per il modo in cui è disciplinato, non può che essere ordinatorio e non decisorio. Esso ha la funzione di evitare incagli pratici o vincere le perplessità del professionista delegato, ma non quello di risolvere con efficacia di giudicato questioni di diritto.

Che questa sia la funzione del subprocedimento incidentale previsto dall’art. 591 ter c.p.c. si desume da due indici normativi.

3.5.2. In primo luogo, la collocazione della norma: essa è inserita, come accennato, nel paragrafo dedicato alla delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare. Ciò dimostra che la procedura ivi prevista ha un perimetro applicativo limitato ai dubbi sollevati, alle incertezze incontrate od agli errori commessi dal professionista delegato. Essa serve, dunque, a dirigere le operazioni delegate, e qualsiasi attività endoprocessuale di impulso, coordinamento o controllo sugli atti delle parti o dell’ausiliario da parte del giudice è, per definizione, insuscettibile di passare in giudicato.

3.5.2. In secondo luogo, il primum movens del procedimento di cui all’art. 591 ter c.p.c. può essere costituito solo da un atto del professionista delegato: o perchè questi si sia rivolto al giudice avendo incontrato “difficoltà”, o perchè abbia compiuto un atto ritenuto viziato dalle parti, che l’abbiano perciò reclamato dinanzi al giudice dell’esecuzione.

La natura degli atti “reclamabili” dinanzi al giudice dell’esecuzione e la previsione d’un meccanismo snello e deformalizzato per il controllo del collegio sui provvedimenti del giudice dell’esecuzione rende evidente che scopo del procedimento previsto dall’art. 591 ter c.p.c. non è quello di accertare diritti, ma di risolvere difficoltà pratiche e superare celermente le fasi di empasse dovute ad incertezze operative o difficoltà materiali incontrate dal professionista delegato nello svolgimento delle operazioni di vendita.

3.5.3. Se questa è la ratio del meccanismo previsto dall’art. 591 ter c.p.c., è coerente con tale ratio ritenere che i decreti e le ordinanze pronunciati dal giudice dell’esecuzione ai sensi di tale norma, su istanza del professionista delegato o su ricorso delle parti, costituiscono esercizio di un’attività ordinatoria di impulso, coordinamento e controllo (e non un’attività decisoria finalizzata a risolvere con efficacia di giudicato una questione controversa), giustificata dalla particolare natura del rapporto tra giudice delegante e professionista delegato, il quale ultimo è un ausiliario del tutto sui generis ed espleta funzioni in tutto equiparate a quelle giurisdizionali del delegante.

Di conseguenza, anche il controllo del collegio sulle ordinanze emesse del giudice dell’esecuzione in esito al ricorso ex art. 591 ter c.p.c. costituisce un controllo su un’attività ordinatoria, e ne mutua tale natura. Anche l’ordinanza collegiale, pertanto, sarà insuscettibile di statuire su diritti con efficacia di giudicato.

Si tratta, in definitiva, d’un meccanismo analogo a quello un tempo previsto dall’art. 178 c.p.c., commi 3 e ss., prima delle modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, per il controllo del collegio sulle ordinanze con cui il giudice istruttore provvedeva sulle richieste istruttorie delle parti; od a quello tuttora previsto dall’art. 92 disp. att. c.p.c., in tema di difficoltà insorte nel corso delle indagini peritali.

3.6. Che l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. non abbia natura decisoria è conclusione che emerge altresì dalla lettera della legge.

La norma appena ricordata, come già detto, consente al professionista delegato di chiedere istruzioni al giudice dell’esecuzione ove insorgano “difficoltà” nel corso delle operazioni di vendita.

Il sostantivo “difficoltà” ricorre molte volte nel Libro III del codice di rito:

-) nell’art. 534 ter c.p.c., il quale prevede, per l’espropriazione mobiliare presso il debitore, una meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 591 ter c.p.c.;

-) nell’art. 610 c.p.c., che facoltizza le parti a chiedere al giudice i provvedimenti necessari se insorgono “difficoltà che non ammettono dilazione” nel corso dell’esecuzione per consegna o rilascio;

-) nell’art. 613 c.p.c., che facoltizza l’ufficiale giudiziario a chiedere al giudice le “opportune disposizioni” per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione degli obblighi di fare;

-) nell’art. 669 duodecies c.p.c., che legittima il giudice del procedimento cautelare a dare con ordinanza “i provvedimenti opportuni” nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, “ove sorgano difficoltà o contestazioni”;

-) nell’art. 678 c.p.c., in tema di esecuzione del sequestro conservativo sui mobili e sui crediti, che rinvia all’art. 610 c.p.c., sopra ricordato, “se nel corso dell’esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione”;

-) nell’art. 755 c.p.c., in tema di apposizione di sigilli, il quale legittima il giudice a dare i provvedimenti opportuni se nel corso della procedura “s’incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà”.

In tutte le norme che precedono la fattispecie processuale astratta ivi prevista è accomunata da ciò: da un lato, fa riferimento ad impedimenti materiali, ostacoli fisici o contrattempi operativi; dall’altro, accorda al giudice il potere di impartire ordini per rimuovere tali ostacoli, non per risolvere definitivamente una controversia.

E’ dunque coerente ritenere che anche nell’art. 591 ter c.p.c. il legislatore abbia inteso utilizzare il lemma “difficoltà” nello stesso senso in cui l’ha utilizzato nelle altre sei norme sopra elencate, e che pertanto anche nell’art. 591 ter c.p.c.presupposto (e limite) per l’intervento del giudice con le forme ivi previste è la sussistenza di ostacoli di ordine pratico od incertezze operative del professionista delegato.

3.7. Infine, che l’ordinanza collegiale prevista dall’art. 591 ter c.p.c. non abbia carattere decisorio è conclusione confortata dall’interpretazione sistematica.

Se, infatti, si ammettesse che l’ordinanza suddetta possa acquistare l’efficacia del giudicato, si andrebbe incontro ad una serie di conseguenze paradossali ed insuperabili.

In primo luogo, se si ammettesse che l’ordinanza collegiale ex art. 591 ter c.p.c. abbia natura decisoria, e di conseguenza su essa possa formarsi il giudicato, dovrebbe di conseguenza ammettersi che il giudicato si formi anche:

(a) sull’ordinanza del giudice dell’esecuzione pronunciata ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., se non reclamata dinanzi al collegio;

(b) sul decreto con cui il giudice dell’esecuzione dia le istruzioni al professionista delegato, se nessuna delle parti proponga reclamo al giudice dell’esecuzione;

(c) sui provvedimenti del professionista delegato, se nessuna delle parti li reclami dinanzi al giudice dell’esecuzione.

Tutte e tre tali conclusioni sarebbero tuttavia inaccettabili.

In primo luogo, alcuna “decisione” del professionista delegato, che è un ausiliario (benchè sui generis) privo di potestà giurisdizionale (o comunque munito della limitata potestà giurisdizionale derivata dalla delega e negli ambiti precisamente delineati da questa), potrebbe mai vincolare il giudice dell’esecuzione anche se non “reclamata”.

In secondo luogo, la legge non prevede alcun termine entro il quale reclamare al giudice dell’esecuzione gli atti del professionista delegato: e proprio la mancanza d’un termine conferma, da un lato, che tali atti non possono acquisire alcuna stabilità; e dall’altro che qualsiasi errore commesso dal professionista delegato, se dovesse comportare una nullità derivata del successivo atto di procedura compiuto dal giudice dell’esecuzione (ad esempio, il decreto di trasferimento o l’approvazione del piano di riparto), potrà essere fatto valere impugnando quest’ultimo (ad esempio, ex artt. 512 o 617 c.p.c.).

3.8. Oltre che priva di natura decisoria, l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione pronunciati ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. è altresì priva del carattere della definitività.

L’ordinanza collegiale pronunciata dal Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 ter e 669 terdecies c.p.c.può, teoricamente, confermare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione o riformarla.

Se la conferma, non per questo sarà inibito al giudice dell’esecuzione, ove si presentassero nuove difficoltà analoghe alle precedenti, dare istruzioni difformi da quelle già adottate e confermato dal collegio all’esito del reclamo.

Se invece il collegio dovesse riformare l’ordinanza adottata dal giudice dell’esecuzione sul reclamo delle parti, le “istruzioni” cui il professionista delegato dovrà attenersi saranno quelle contenute nell’ordinanza collegiale, ma anche in questo caso non può ritenersi inibito al professionista od alle parti, nell’ulteriore corso della procedura e con riferimento agli atti ancora da compiere, sollecitare dal giudice dell’esecuzione un ripensamento di quelle istruzioni.

Quel che più rileva, nell’uno come nell’altro caso eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell’esecuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall’errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 617 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1335 del 20/01/2011, Rv. 615944 01; Sez. 3, Sentenza n. 8864 del 18/04/2011, Rv. 618002 – 01).

3.9. Ritiene il Collegio che i rilievi che precedono non siano superati dai contrari argomenti spesi dal Procuratore Generale nelle conclusioni rassegnate nella pubblica udienza.

Tali argomenti sono stati due:

(a) nel suo testo originario, l’art. 591 ter c.p.c. prevedeva espressamente che gli atti con cui il giudice dell’esecuzione dava istruzioni al professionista delegato o decideva sui reclami avverso l’operato di quello, fossero impugnabili ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; la riforma introdotta dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 ha abrogato tale previsione, sostituendola con quella della reclamabilità al collegio dei suddetti provvedimenti, ex art. 669 terdecies c.p.c.. La riforma, pertanto, ha concluso il Procuratore Generale, ha cambiato solo la forma del controllo sugli atti del giudice dell’esecuzione, ma non la sostanza e la natura di esso, che resta un controllo giurisdizionale a cognizione piena e con formazione del giudicato;

(b) il nuovo testo dell’art. 591 ter c.p.c. ha istituito un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 26 della legge fallimentare (R.D. 26 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 3, comma 3).

Tuttavia al primo di tali argomenti può replicarsi che proprio l’abolizione del rinvio all’art. 617 c.p.c. denota l’intenzione del legislatore di sostituire ad un incidente di cognizione (l’opposizione agli atti esecutivi) un subprocedimento incidentale (il reclamo al collegio), che al contrario del primo è endoprocessuale, non pregiudica i successivi atti demandati al giudice dell’esecuzione, e non acquista efficacia di giudicato.

Al secondo dei suddetti argomenti può replicarsi che tra il meccanismo previsto dalla L. Fall., art. 26 (e cioè il reclamo al Tribunale od alla Corte d’appello avverso i decreti adottati dal giudice delegato o dal Tribunale) e quello previsto dall’art. 591 ter c.p.c. esistono due differenze strutturali, che non ne consentono l’assimilazione.

Da un lato, infatti, nella procedura fallimentare non esiste quella rigida struttura “per fasi” che caratterizza invece l’esecuzione forzata (per tutte: Cass. Sez. U. 27/10/1995, n. 11178); dall’altro lato – quel che più rileva – il reclamo previsto dalla L. Fall., art. 26, in quanto volto a contestare il quomodo dello svolgimento della procedura, e non a rimuovere ostacoli materiali con provvedimenti meramente ordinatori, è assimilabile piuttosto all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., che non al subprocedimento previsto dall’art. 591 ter c.p.c..

3.10. Alla luce dei principi sin qui esposti possono fissarsi i seguenti principi di diritto:

(a) tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c.;

(b) gli atti coi quali il giudice dell’esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso gli atti di questi hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell’esecuzione nell’adozione dei successivi provvedimenti della procedura;

(c) il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell’esecuzione mette capo ad un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato;

(d) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista, e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell’esecuzione.

3.11. Il ricorso, in definitiva, va dichiarato inammissibile, per avere impugnato un provvedimento non ricorribile per cassazione in quanto privo di natura decisoria e di definitività.

4. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.E.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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