Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12237 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7876/2019 proposto da:

O.F.C., rappresentato e difeso dall’Avv.

Alessandra Ballerini, con domicilio eletto in Roma presso lo studio

dell’Avv. Emiliano Benzi, come da procura speciale a margine del

ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di GENOVA n. 1307/2018,

pubblicata in data 19 giugno 2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.F.C., nato in (OMISSIS), ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Genova del 26 maggio 2017, che, al pari della Commissione territoriale competente, aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria, deducendo l’erronea valutazione della credibilità del richiedente e della situazione del paese di provenienza.

2. Il richiedente ha dichiarato di provenire dallo Imo State della Nigeria e di essere andato via perchè minacciato da una setta cultista di nome Bucanner, di cui faceva parte e che aveva lasciato dopo essere stato assoldato per l’omicidio di un senatore appartenente al partito PDP, omicidio che egli si era rifiutato di compiere.

3. La Corte di appello di Genova ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocate, sulla base delle dichiarazioni del richiedente e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza.

4. O.F.C. ricorre in cassazione con un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese e ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, sull’affermata applicabilità al presente ricorso della previgente formulazione degli artt. 5 e 6 del T.U. Immigrazione, oggetto di riforma con il D.L. n. 113 del 2018, dedotta a pag. 19 del ricorso per cassazione, giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 13 novembre 2019, n. 29460, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, con il conseguente corollario che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge.

Tali domande saranno, pertanto, vagliate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

2. O.F.C. lamenta la violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la L. n. 881 del 1977), in relazione, in particolare, all’art. 5, comma 6, T.U. immigrazione e al D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter; la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; la violazione dell’art.

19 del T.U. immigrazione; l’omesso esame della domanda di protezione umanitaria.

Il ricorrente censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, assumendo che la Corte distrettuale non avrebbe correttamente inquadrato l’istituto, il quale, secondo la lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità, concerneva un catalogo aperto di situazioni soggettive (come i motivi di salute, di età, familiari) oppure oggettive, relative al Paese di provenienza, come grave instabilità politica ed economica, violenza, insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali, povertà estrema.

Il ricorrente, inoltre, si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la situazione di oggettiva vulnerabilità dovuta all’attuale realtà politica, economica e sociale del suo Paese di origine.

2.1 Premesso che la Corte territoriale ha specificamente esaminato e respinto la domanda di riconoscimento di protezione umanitaria dell’odierno ricorrente, sicchè il lamentato “omesso esame” è palesemente destituito di fondamento, la riportata doglianza non merita accoglimento.

2.2 E’ utile, invero, premettere che, come ribadito anche di recente da questa Corte, la protezione umanitaria – secondo i parametri normativi stabiliti dal T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 19, comma 2 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 – è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

A tal fine, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio e non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con specifico riferimento, poi, al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Così facendo, infatti, si prenderebbe altrimenti in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 3 aprile 2019, n. 9304; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459). 2.3 Nel caso concreto, la Corte territoriale, premessa la non credibilità del racconto del richiedente avuto riguardo specifico all’incarico di uccidere un senatore, all’episodio della conversione e alla incapacità di rivelare persone o attività svolte all’interno della setta, nonostante una permanenza di quattro anni (e sul punto la decisione non è stata specificamente ed efficacemente impugnata secondo quanto, in proposito, precisato da Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340), ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, oltre che della protezione internazionale e sussidiaria, anche della invocata protezione umanitaria, considerando che il ricorrente non aveva indicato oggettive e gravi situazioni personali che non permettevano l’allontanamento dal territorio nazionale e che nè la situazione del paese di provenienza, nè la mera fruizione di alcuni servizi offerti dalla partecipazione a progetti di volontariato consentivano il riconoscimento della protezione umanitaria.

2.4 O.F.C. insiste, nel motivo di ricorso in esame, sulla specifica situazione del Paese di provenienza, descritto come in condizioni di grave ed oggettiva difficoltà economica, sicchè un suo rimpatrio ivi gli pregiudicherebbe la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Egli, tuttavia, non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad affermazioni affatto generiche e ad un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire nuove violenze (profilo, quest’ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l’accertamento del giudice di merito, il quale ha motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente circa le asserite ragioni di pericolo da lui denunciate).

Il ricorrente, inoltre, assume che, nella valutazione delle condizioni di vulnerabilità, non potrebbe mancare anche un’attenta considerazione delle sofferenze e dei traumi da lui patiti in Libia, Paese in cui era transitato prima di giungere in Italia.

2.5 Orbene, come affermato da questa Corte il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente; tale elemento, però, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, il quale è, perciò, onerato quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (Cass., 8 gennaio2019, n. 231; Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

Infatti, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio, con la conseguenza che la carenza del quadro assertivo (nella specie in ragione della sua evidente genericità) nemmeno giustifica la spendita, da parte dello stesso, dei poteri istruttori officiosi a lui assegnati nel giudizio vertente sulle diverse forme del diritto di asilo, dato che, in ragione dell’indeterminatezza della condizione di vulnerabilità dell’istante, non si sarebbe saputo ove indirizzare.

2.6 Sul punto, la Corte distrettuale ha evidenziato, alla stregua delle acquisite informazioni (pag. 7), l’assenza di criticità nel Paese di provenienza del richiedente ed ha escluso sue situazioni di vulnerabilità soggettiva, diverse da quelle correlate a ragioni di natura economica, che il ricorrente richiama, ma che sono irrilevanti, occorrendo, appunto, che la soggettiva condizione di vulnerabilità sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di provenienza, in conformità del disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

Inoltre, la protezione umanitaria tutela situazioni di vulnerabilità in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente di situazioni di rischio, che, nel caso in esame, neppure rilevano dalla stessa narrazione del ricorrente.

Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero parametri di benessere, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass., 7 febbraio 2019, n. 3681).

2.7 I ricorrente, infine, nemmeno ha specificamente indicato ragioni di rilevanza dell’accertamento della situazione della Libia, Paese in cui era transitato prima di giungere in Italia, non essendo questo il suo Paese di origine e, dunque, di rimpatrio del richiedente protezione internazionale.

In proposito, va evidenziato che l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, potendo il paese di transito rilevare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva UE n. 115/2008, solo nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass., 6 dicembre 2018, n. 31676).

3. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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