Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12237 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 10/05/2021), n.12237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9025/2018 proposto da:

F.R., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

CARNEVALI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCA RICCI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA VALENTE,

PAOLO PALMISANO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1975/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO PALMISANO, difensore della resistente, che ha

chiesto di riportarsi agli atti insistendo per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I coniugi F.R. e B.S. hanno proposto ricorso, sulla scorta di sei motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Firenze che ha rigettato l’opposizione dagli stessi formulata avverso la Delib. 6 maggio 2016, n. 19603, con cui la Consob aveva ritenuto F.R. responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 ter, commi 1 e 3, lett. c), e B.S. responsabile degli illeciti amministrativi di cui all’art. 187 ter, commi 1 e 3 lett. c), e di cui all’art. 187 ter, commi 1 e 3 lett. a) e b), stesso D.Lgs., irrogando le conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi Euro 150.000 nei confronti F.R. ed Euro 300.000 nei confronti di B.S., ed applicando la sanzione amministrativa interdittiva accessoria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 quater.

2. In particolare, quanto alla violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 ter, commi 1 e 3, lett. c), i coniugi B. erano stati ritenuti responsabili, in concorso con i fratelli di F.R., sigg. F.F. e Fe., di una manipolazione del mercato delle azioni CHL consistente in condotte che avevano comportato la creazione di un quadro informativo falso circa la partecipazione della famiglia F. al capitale CHL; ciò in quanto, in presenza di significative riduzioni del pacchetto di maggioranza detenuto dai fratelli F.F. e Fe., era stato fatto apparire – mediante comunicati stampa del 9 agosto 2011 e del 17 febbraio, 5 ottobre e 28 dicembre del 2012 – che le rilevanti cessioni a terzi di azioni CHL da costoro effettuate per il tramite del signor B. fossero state effettuate a F.R., così dissimulando la diminuzione della partecipazione alla famiglia F. al capitale della società CHL. Quanto alla violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 ter, commi 1 e 3, lett. a) e b), B.S. era stato ritenuto responsabile, in concorso con i cognati F.F. e Fe., di una manipolazione del mercato delle azioni CHL consistente nell’immissione di ordini e nell’effettuazione di operazioni di acquisto di azioni nel periodo dal 31 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 che avevano prodotto un continuativo sostegno artificiale del prezzo in tale periodo.

3. La corte d’appello fiorentina, per quanto ancora interessa, ha preliminarmente disatteso le eccezione preliminari dei ricorrenti di tardività della contestazione dell’illecito amministrativo in relazione al termine di 180 giorni dall’accertamento di cui all’art. 187 septies TUF e di tardività della conclusione del procedimento in relazione al termine di 200 giorni di cui all’art. 4 Reg. Consob; nel merito, la corte distrettuale ha giudicato non credibile la spiegazione dei fatti fornita dai ricorrenti per giustificare i flussi di denaro e titoli intercorsi tra F.F. e Fe. e la sorella R. ed ha aderito alla ricostruzione della vicenda prospettata dalla Consob, secondo cui, in sostanza, F.R. si sarebbe prestata a ricevere dai fratelli F. e Fe. azioni CHL S.p.A. che costoro intendevano cedere a terzi e che effettivamente vennero poi cedute a terzi, a prezzi artificiosamente alti, da B.S., che operava sul conto titoli della moglie nell’interesse dei cognati.

4. Avverso la sentenza della corte d’appello, i sigg. F.R. e B.S. hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sulla scorta di sei motivi.

5. La Consob ha presentato controricorso.

6. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 20 ottobre 2020, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria.

7. Preliminarmente il Collegio rileva che i ricorrenti, con il quarto motivo di impugnazione, hanno censurato (sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) la quantificazione della sanzione operata nell’impugnata sentenza e, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., hanno altresì sollevato la questione dello jus superveniens rappresentato dal D.Lgs. n. 107 del 2018, là dove, riformulando il testo dell’art. 187 terdecies TUF, ha introdotto la disposizione che impone all’autorità giudiziaria e alla CONSOB di tenere conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; nè i ricorrenti, tuttavia, nè la resistente CONSOB hanno discusso, nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c., o in sede di discussione orale, la questione degli effetti, nel presente giudizio, dello jus superveniens recato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019 (successiva alla notifica del controricorso), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 6, comma 2, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dello stesso art. 6, comma 3 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187-ter.

9. E’ pertanto necessario assegnare alle parti ed al Pubblico Ministero il termine di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, perchè prendano posizione sulla questione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019 nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte assegna alle parti termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza, perchè prendano posizione sulla questione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019 nel presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA