Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12236 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

APRILIA BEVANDE DI STEFANELLI LUIGI E CALABRESI MARISA S.N.C., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 39^, n. 609, depositata il 5 novembre 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei soli confronti della società intimata, ne aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento del ricorso promosso dalla società, aveva annullato l’avviso, con il quale erano stati accertati, relativamente all’anno d’imposta 1998, maggior imponibili ilor, con corrispondente maggior imponibile irpef da “reddito di partecipazione” a carico dei soci, ed iva;

– che la società intimata non si è costituita; rilevato:

che in merito al profilo dell’accertamento impugnato incidente sull’imponibile ilor – vertendosi, in proposito, in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento a carico di società di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 40, comma 2, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sul reddito irpef “di partecipazione” dei relativi soci – occorre riscontrare, in applicazione del principio affermato da Cass., ss.uu., 14815/08, la nullità dell’intero giudizio, per violazione di litisconsorzio necessario ed originario, con conseguente necessità di regresso dello stesso in primo grado;

– che infatti, a mente della richiamata decisione delle Sezioni unite: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia, non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ciò in quanto siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento”;

osservato:

– che l’accertamento di maggior imponibile iva a carico di società di persone, se autonomamente operato, è, di per sè, estraneo all’ambito di applicazione del criterio sopra richiamato (cfr. Cass. 8782/09), mancando, in proposito, un meccanismo, analogo a quello previsto dal combinato disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra tributo a carico della società e tributi a carico dei soci; meccanismo che (come rivelato da Cass., ss.uu., 14815/08) costituisce il presupposto in funzione del quale, in relazione all’accertamento dell’ilor societaria e della corrispondente irpef dei soci, si verifica, rispetto alla società ed a tutti i soci, litisconsorzio necessario originario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che tuttavia, nel caso (quale quello di specie) in cui l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ilor ed iva a carico di società di persone – accertamenti fondati su elementi in parte comuni seppur non coincidenti – il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni, che scaturisce dalle peculiarità del processo tributario e della dimensione eminentemente processuale del litisconsorzio ivi previsto, quali rivelate dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 1057/07);

– che infatti, come indicato dalla richiamata giurisprudenza, nell’ambito del contenzioso tributario venendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, a determinarne la nozione in funzione dell’oggetto del ricorso – inscindibilità di cause è riscontrabile ogni guai volta che, per effetto della norma tributaria o della stessa azione dall’Agenzia, l’atto impositivo oggetto d’impugnazione sia unico e coinvolga, in una sola fattispecie costitutiva di obbligazione, una pluralità di rapporti e soggetti diversi, dotati di comunanza di elementi;

ritenuto:

– che, alla stregua delle considerazioni che precedono, nella specie, occorre rilevare la nullità ab imis del rapporto processuale, per violazione di litisconsorzio originale necessario, in relazione all’intero contenuto dell’atto di accertamento impugnato;

– che, conseguentemente e ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

– che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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