Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12236 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 10/05/2021), n.12236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8528/2018 proposto da:

F.F., FR.FE., rappresentati e difesi dagli

avvocati ANDREA BARTOLUCCI, ENRICO CARUSO, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA VALENTE,

PAOLO PALMISANO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1959/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, il rigetto;

udito l’Avvocato PAOLO PALMISANO, che ha chiesto di riportarsi agli

atti insistendo per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Fr.Fe. e F. hanno proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Firenze che ha rigettato l’opposizione dagli stessi formulata avverso la Delib. 6 maggio 2016, n. 19603, con cui la Consob li aveva ritenuti responsabili – nella rispettiva qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della società CHL S.p.A. – degli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 ter, commi 1 e 3 lett. c) e di cui all’art. 187 ter, commi 1 e 3 lett. a) e b), stesso D.Lgs., irrogando le conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, per complessivi Euro 400.000 ciascuno, ed applicando la sanzione amministrativa interdittiva accessoria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 quater.

2. In particolare, quanto alla violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 ter, commi 1 e 3, lett. c), i fratelli F. erano stati ritenuti responsabili, in concorso con la sorella R. ed il di lei marito B.S., di una manipolazione del mercato delle azioni CHL consistente in condotte che avevano comportato la creazione di un quadro informativo falso circa la loro partecipazione al capitale CHL; ciò in quanto, in presenza di significative riduzioni del pacchetto di maggioranza dei medesimi detenuto, era stato fatto apparire – mediante comunicati stampa del (OMISSIS) – che le rilevanti cessioni a terzi di azioni CHL da loro effettuate per il tramite del signor B., fossero state effettuate a F.R., così dissimulando la diminuzione della partecipazione alla famiglia F. al capitale della società CHL. Quanto alla violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 ter, commi 1 e 3, lett. a) e b), i fratelli F. erano stati ritenuti responsabili, in concorso con B.S., di una di una manipolazione del mercato delle azioni CHL consistente nell’immissione di ordini e nell’effettuazione di operazioni di acquisto di azioni nel periodo dal 31 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 che avevano prodotto un continuativo sostegno artificiale del prezzo in tale periodo.

3. In sede di opposizione, per quanto qui ancora interessa, i sigg. F. avevano eccepito la tardività della contestazione dell’illecito amministrativo, avvenuta il 13 e il 25 agosto 2015, in relazione al termine di 180 giorni dall’accertamento di cui all’art. 187 septies TUF. Ad avviso degli opponenti, infatti, l’accertamento dell’illecito per gli anni dal 2011 al 2013, doveva ritenersi compiuto già il 16 gennaio 2015, data in cui si era svolta l’audizione di F.R. e B.S., giacchè le attività istruttorie successive a tale audizione avrebbero riguardato esclusivamente il compimento di eventuali illeciti nell’anno 2014.

4. La corte distrettuale ha disatteso la prospettazione gli opponenti, affermando che la decorrenza del termine di cui all’art. 187 septies TUF non poteva essere fissata prima del 18 marzo 2015, data in cui era pervenuta alla Consob la nota difensiva di Fr.Fe. e F.; detta nota, si legge nell’impugnata sentenza (pag. 10), doveva considerarsi “la data dell’ultima acquisizione informativa, che anzi la Consob doveva analizzare e valutare criticamente”.

5, Il ricorso si fonda su un solo motivo, riferito al vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 187 septies, comma 1, TUF e della Delib. Consob n. 18750 del 2013, art. 4, comma 1 (“Regolamento sul procedimento sanzionatorio”) e al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti; nel mezzo di gravame i ricorrenti deducono che le indagini compiute dalla Consob nei 180 giorni antecedenti la data della contestazione avrebbero avuto ad oggetto esclusivamente il 2014 e nulla avrebbero aggiunto all’accertamento concernente gli illeciti relativi agli anni dal 2011 al 2013.

6. La Consob ha presentato controricorso.

7. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 20 ottobre 2020 per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie e ella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

8. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso non prospetta censure relative alla quantificazione della sanzione operata nell’impugnata sentenza e che nè i ricorrenti nè la resistente CONSOB hanno discusso, nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c., o in sede di discussione orale, la questione degli effetti, nel presente giudizio, dello jus superveniens recato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019 (successiva alla notifica del controricorso), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 6, comma 2, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dello stesso art. 6, comma 3, alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187-ter.

9. E’ pertanto necessario assegnare alle parti ed al Pubblico Ministero il termine di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, perchè prendano posizione sulla questione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019 nel presente giudizio.

PQM

La Corte assegna alle parti termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza, perchè prendano posizione sulla questione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019 nel presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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