Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12236 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SALARIA 222, presso lo studio dell’avvocato PALANO

FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CASIERE ANTONIO SALVATORE

per procura speciale notarile 16/7/2008;

– ricorrente –

contro

L.M. C.F. (OMISSIS), LA.MI. C.F.

(OMISSIS), L.A.S. C.F. (OMISSIS),

F.F. C.F. (OMISSIS) IN PROPRIO E NELLA QUALITA’

DI EREDE DI L.V., LA.MA. C.F.

(OMISSIS), TUTTI NELLA QUALITA’ DI EREDI DI L.

V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CORRIDONI 27 SC

D INT 2, presso lo studio dell’avvocato VENDITTI CARLO, rappresentati

e difesi dall’avvocato COLUCCI NICOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 741/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Luigia L.M. Bisceglia con delega depositata in

udienza dell’Avv. Antonio Casiere difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9-2-1983 F.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucera la sorella F.F. chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione tra di essi esistenti avente ad oggetto un terreno ed un’area edificabile siti in (OMISSIS) (il primo in località (OMISSIS), la seconda in località (OMISSIS)) entrambi illegittimamente detenuti dalla sola convenuta.

Quest’ultima non si costituiva in giudizio fino all’udienza del 17-1- 1986, nella quale a tale procedimento veniva riunito quello relativo alla causa promossa dinanzi allo stesso Tribunale dai coniugi F.F. e L.V. nei confronti di L. F.; in questa seconda controversia i suddetti attori, premesso che il L. aveva acquistato in comunione con F.L. due aree poste in (OMISSIS) (una in località (OMISSIS)), che F.F. aveva acquistato in comunione con il fratello L. i cespiti di cui all’atto di citazione del 9-2-1983, che inoltre sul terreno in località (OMISSIS) erano stati costruiti due fabbricati, uno dal L. e l’altro dal F., assumevano che F.F. anche nell’interesse del marito L.V. da un lato e F.L. dall’altro si erano impegnati con scrittura privata dell’8-2-1983 a sciogliere la suddetta comunione immobiliare secondo le modalità ivi previste; chiedevano quindi lo scioglimento della comunione stessa in base agli accordi raggiunti nella predetta scrittura e la condanna del F. ad abbattere il piano del fabbricato con il quale egli aveva reso comune il muro del vicino fabbricato ovvero a pagare il relativo indennizzo.

In questo secondo giudizio F.L., costituendosi, aveva chiesto in via riconvenzionale la rescissione dell’accordo dell’8-2- 1983.

Il Tribunale adito, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva del 16-1-1995 rigettava la domanda di rescissione della convenzione dell’8-2-1983 ed ogni altra domanda che prescindeva dalla medesima, ivi compresa quella relativa al muro comune, e con separata ordinanza disponeva per il prosieguo dei giudizio al fine di dare attuazione agli accordi dell’8-2-1983.

Con sentenza definitiva del 10-11-2000 il Tribunale di Lucera recepiva il progetto divisionale predisposto dal CTU. Proposto gravame da parte di F.L. cui resistevano F.F., La.Mi., L.A.S., La.Ma. e L.M., la prima anche in proprio e tutti quali eredi di L.V. nel frattempo deceduto, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 12-8-2004 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza F.L. ha proposto un ricorso articolato in unico motivo cui F.F., La.

M., L.A.S., La.Ma. e L. M. hanno resistito con controricorso; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per l’avvenuto decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza impugnata; infatti, a seguito del decesso in data 30-10-2003 dopo la chiusura della discussione del procuratore dell’appellante avvocato A.M., la notificazione della sentenza era stata effettuata personalmente a F.L. in data 18/22-1-2005, cosicchè il termine utile per la proposizione del ricorso in cassazione veniva a scadere il 23-3-2005, laddove la notifica del ricorso era avvenuta soltanto in data 19-10-2005.

L’eccezione è fondata.

Premesso che l’esame diretto degli atti processuali conferma l’esattezza di quanto eccepito in rito dai controricorrenti, e preso atto che il ricorrente non ha contestato la circostanza dell’avvenuta morte del suo procuratore costituito avvenuta dopo l’udienza di discussione della causa, devesi rilevare in linea di diritto che la notifica della sentenza personalmente alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l’unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del detto procuratore ed è idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. 24-2-1995 n. 2129; Cass. 26-2- 2001 n. 2746); nè può giungersi a diverse conclusioni, come invece sostenuto dal ricorrente nella memoria, per avere costui eletto domicilio nell’atto di appello in Bari, via Pasquale Fiore 14, presso l’avvocato L.E., con la conseguenza che, secondo F. L., l’unica notifica idonea per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione avrebbe dovuto essere eseguita nel suddetto domicilio eletto; infatti, una volta deceduto l’unico procuratore costituito dell’attuale ricorrente, la notifica nel domicilio eletto nella sentenza di appello si sarebbe rivelata intrinsecamente inidonea a porre la parte a conoscenza di essa, non sussistendo alcun rapporto diretto tra la parte stessa ed il procuratore domiciliatario, essendo stato quest’ultimo nominato tale dal procuratore costituito sulla base di un rapporto di mandato intercorso tra loro.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per non essere stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA