Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12235 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7864/2019 proposto da:

O.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Ballerini,

con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Emiliano

Benzi, come da procura speciale a margine del ricorso per

cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di GENOVA n. 1239/2018,

pubblicata in data 10 luglio 2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.S., nata in (OMISSIS), ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Genova del 19 aprile 2017, che, al pari della Commissione territoriale competente, aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

2. La richiedente ha dichiarato di essere fuggita dal paese d’origine a causa dei dissidi tra suo marito e i familiari di suo marito, dovuti a motivi ereditari, di cui lei subiva e avrebbe subito le conseguenze di natura economico – patrimoniale.

3. La Corte di appello di Genova ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocate, sulla base delle dichiarazioni della richiedente e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza.

4. O.S. ricorre in cassazione con un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese e ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, sull’affermata applicabilità al presente ricorso della previgente formulazione degli artt. 5 e 6 del T.U. Immigrazione, oggetto di riforma con il D.L. n. 113 del 2018, dedotta a pag. 21 del ricorso per cassazione, giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 13 novembre 2019, n. 29460, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, con il conseguente corollario che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge.

Tali domande saranno, pertanto, vagliate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

2. Con il primo ed unico motivo O.S. lamenta la violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la L. n. 881 del 1977), in relazione, in particolare, all’art. 5, comma 6, T.U. immigrazione; la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; la violazione dell’art. 19 del T.U. immigrazione; l’omesso esame della domanda di protezione umanitaria.

La ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, assumendo che la Corte distrettuale non avrebbe correttamente inquadrato l’istituto, il quale, secondo la lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità, concerneva un catalogo aperto di situazioni soggettive (come i motivi di salute, di età, familiari) oppure oggettive, relative al Paese di provenienza, come grave instabilità politica ed economica, violenza, insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali, povertà estrema.

La ricorrente, inoltre, si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la situazione di oggettiva vulnerabilità dovuta all’attuale realtà politica, economica e sociale del suo Paese di origine, oltre che la sua situazione di essere madre di una bambina nata in Italia il 28 ottobre 2016.

2.1 Il motivo è fondato.

In particolare, la ricorrente deduce che nell’atto di appello, con riferimento al diritto di vedersi riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, censurava espressamente la motivazione del giudice di primo grado che argomentava che “neppure rileva il fatto che la richiedente sia madre di una bambina nata da pochi mesi in quanto… non si ravvisano ostacoli a che la richiedente possa adeguatamente accudire, in sicurezza, la figlia, nel paese di provenienza”.

2.2 Sul punto, la Corte di appello distrettuale ha escluso la protezione umanitaria, considerando che la ricorrente non aveva indicato oggettive e gravi situazioni personali che non permettevano l’allontanamento dal territorio nazionale e che, a tali fini, non potevano rilevare le buone prospettive di integrazione in Italia.

In tal modo omettendo ogni valutazione sulla specifica censura riguardante la condizione della ricorrente di essere madre di una bimba nata nel (OMISSIS).

Deve, quindi, ritenersi che l’affermazione della ricorrente – che la qualità di madre con figlio minore la faceva rientrare a pieno titolo nella categoria dei soggetti vulnerabili meritevoli della concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari – non è stata adeguatamente valutata dal Tribunale.

In proposito, questa Corte ha affermato che “è pur vero che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 indica come soggetti non espellibili gli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi, e le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, implicitamente negando rilievo alla mera veste di genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano” e, tuttavia, “il comma 2-bis dello stesso articolo (inserito dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 129 del 2011) dispone, tra l’altro, che il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori debbano essere effettuate solo con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate” (Cass., 10 luglio 2019, n. 18540).

Questa Corte, nella sentenza richiamata, ha anche evidenziato che “Per altro verso, anche il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis) (come modificato ad opera dalla D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 25, comma 1, lett. b), n. 1)) definisce le “persone vulnerabili”, includendovi, oltre ai minori, ai minori non accompagnati, ai disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, alle persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, alle vittime della tratta di esseri umani, alle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali, anche i ” genitori singoli con figli minori”.

Si tratta, quindi, di una situazione di vulnerabilità normativamente tipizzata (anche nell’ambito Europeo dove l’art. 21 della Direttiva 26/06/2013 n. 33 2013/33/CE, impone agli Stati membri di tener conto nelle misure nazionali di attuazione della specifica situazione di persone vulnerabili anche dei genitori singoli con figli minori) potenzialmente rilevante ai fini della protezione di carattere umanitario.

Orbene la ricorrente ha dedotto di essere madre di una bimba di due anni e nessun accertamento risulta compiuto circa le sorti del marito e la sua collocazione (che secondo quanto riferisce la ricorrente ha lasciato il paese con lei), fatto questo rilevante ai fini del riconoscimento alla ricorrente della veste di genitore singolo con figlio minore.

3. In conclusione la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, anche per le spese di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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