Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12235 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

APRILIA BEVANDE DI STEFANELLI LUIGI E CALABRESI MARISA S.N.C., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 39^, n. 606, depositata il 5 novembre 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei soli confronti della società intimata, ne aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento del ricorso promosso da detta società, aveva annullato l’avviso di accertamento ilor, relativo all’anno d’imposta 1996;

– che la società intimata non si è costituita;

osservato:

– che, vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento a carico di società di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, sul reddito di partecipazione dei correlativi soci, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

– che deve, invero, farsi applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite (sent. 14815/2008), a mente del quale “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ciò in quanto siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio, con conseguente necessità di. regresso dello stesso in primo grado;

– che, ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

– che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte: decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA