Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12234 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24805/11) proposto da:

G.A.M., c.f. (OMISSIS);

rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Calgaro e Benito

Panariti, come da procura speciale a margine del ricorso;

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via

Celimontana n. 38;

– ricorrente –

contro

G.L.M., c.f. (OMISSIS);

C.P., c.f. (OMISSIS);

parti entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce al

controricorso, dagli avv.ti Angelo Maiolino e Massio Filippo

Marzi; con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma,

via Giuseppe Ferrari n. 35.

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

ISA IMMOBILIARE S.r.l.;

– parte intimata –

avverso la sentenza n. 157/2011 della Corte di Appello di Venezia

depositata il 25 gennaio 2011 e notificata il 27 – 28 giugno 2011;

udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 27 aprile 2016

dal Consigliere Dott. Bianchivi Bruno;

uditi gli avv.ti Benito Panariti e Mario Calgaro, per il

ricorrente, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Angelo Maiolino, per le parti controricorrenti, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Celeste Andrea, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – G.L.M. ed il coniuge C.L., con atto notificato il 29 gennaio 2002, citarono innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa la spa ISA Immobiliare – poi trasformatasi in srl – per sentir accertare l’avvenuta costituzione del diritto di abitazione, a titolo gratuito, sul primo e sul secondo piano di un immobile sito in (OMISSIS), alla via Roma 62, di proprietà della società; a fondamento della domanda posero il contenuto di una scrittura privata datata (OMISSIS), sottoscritta dall’allora legale rappresentante della ISA Immobiliare, G.G.P., con la quale si condizionava la costituzione del predetto diritto alla cessazione dell’usufrutto in atto in favore di F.I., madre dei due G..

2 – La società convenuta si costituì nella persona di G. F., chiedendo il rigetto della domanda, sia perchè la costituzione del diritto non sarebbe risultata dagli atti societari, sia perchè all’uopo si sarebbe dovuta adottare la forma dell’atto pubblico, sia infine perchè sarebbe stata in contrasto con l’oggetto sociale; in via istruttoria chiese che fosse ordinato alle parti attrici di produrre l’originare dell’atto, allegato solo in copia, riservandosi il disconoscimento al compimento di tale attività;

eccepì altresì che, se pure fosse stata accertata la riferibilità alla società di tale atto dispositivo, tuttavia lo stesso sarebbe stato nullo in quanto costituente una donazione radicalmente invalida per difetto di forma.

3 – L’adito Tribunale accolse la domanda con sentenza n. 620 del 2005, assumendo che la società non avrebbe contestato la conformità del documento al suo originale e che quest’ultima sarebbe stata provata da una missiva inviata, nel corso di giudizio, dal notaio C.U. con la quale, su richiesta del difensore degli attori, il professionista aveva comunicato che l’originale della scrittura del (OMISSIS) era stato inviato, il (OMISSIS) del medesimo anno, sia alla usufruttuaria F. sia, per conoscenza, ai figli della medesima e cioè, G.A. M.; G.F.; G.U.; G. L.M.; G.P.G. e G.G.;

giudicò altresì il Tribunale che la costituzione del diritto di abitazione non poteva qualificarsi come donazione, mancando la prova della gratuità e dello spirito di liberalità; tale atto di disposizione infine sarebbe rientrato nell’oggetto sociale in quanto questo comprendeva anche il trasferimento di diritti reali su immobili.

4 – Tale decisione fu gravata dalla ISA Immobiliare che, tra l’altro, reiterò la richiesta della produzione dell’originale della dichiarazione, al fine di disconoscerne la riferibilità a sè nonchè il contenuto, fermo peraltro restando il disconoscimento della conformità della copia all’originale; i coniugi G. C. chiesero respingersi il gravame; intervenne volontariamente in giudizio G.A.M., – altro beneficiario del diritto di abitazione, assieme alla sorella M.L. ed ai rispettivi coniugi, secondo il tenore dell’atto di disposizione, per come esposto nella citazione innanzi al Tribunale agendo in forza dell’acquisto dei locali controversi (oltre a maggiore consistenza) dalla ISA Immobiliare, avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, rassegnando conclusioni analoghe a quelle della società.

5 – La Corte di Appello di Venezia, pronunciando sentenza n. 157 del 2011, respinse il gravame. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso G.A.M. sulla base di cinque motivi; i coniugi G. C. hanno resistito con controricorso, illustrati da memoria; la srl ISA Immobiliare non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Parte controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso in quanto proposto da un soggetto che doveva qualificarsi come interveniente adesivo dipendente, così che, avendo la società ISA Immobiliare – adiuvata – fatto sostanziale acquiescenza alla sentenza di appello (non impugnandola nel termine breve decorrente dalla notifica della decisione alla stessa), sarebbe stato tardivo il ricorso del G. proposto rispettando il termine breve decorrente dalla notifica a sè.

1.a – L’eccezione è destituita di fondamento perchè l’attuale ricorrente non poteva qualificarsi come interveniente adesivo dipendente (chè altrimenti lo stesso suo intervento sarebbe stato inammissibile in appello, a mente del disposto dell’art. 344 c.p.c.) bensì autonomo, ripetendo il suo titolo da un atto di disposizione della ISA Immobiliare, così attivando il meccanismo della successione a titolo particolare nel diritto controverso – redius:

nella posizione di opponente all’accoglimento della domanda avente ad oggetto il diritto controverso -, disciplinato dall’art. 111 c.p.c..

2 – Con il primo motivo viene denunciata la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., nonchè un vizio di motivazione –

ritenuta insufficiente o contraddittoria laddove la Corte veneziana aveva confermato la statuizione di primo grado, secondo la quale non vi sarebbe stato un disconoscimento della conformità della copia della scrittura del (OMISSIS) al suo originale, sulla base della considerazione che la contestazione della veridicità del documento avrebbe presupposto il suo confronto con l’originale medesimo: per contro sostiene il ricorrente che la Corte sarebbe incorsa in un’erronea lettura delle conclusioni rassegnate dalla ISA Immobiliare già in primo grado, da cui si sarebbe agevolmente ricavato che la mancanza dell’originale – come pure, presso la società, di qualunque copia dell’atto prodotto dalle controparti-

avrebbe condizionato logicamente la contestazione della corrispondenza ex art. 2719 c.c., alla previa ostensione dell’originale medesimo.

2.a – Il mezzo è fondato per le ragioni esposte dal ricorrente;

tuttavia ciò non conduce ad alcuna pronuncia caducatoria in quanto la Corte del merito esaminò comunque le testimonianze sullo specifico punto della corrispondenza della copia prodotta dalle parti attrici all’originale sottoscritto dal legale rappresentante della società.

3 – Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2724 c.c., nonchè l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove la Corte del merito aveva ritenuto che i testi indotti dai G. C. avessero efficacemente asseverato il contenuto della copia prodotta come corrispondente all’originale; osserva il ricorrente che con specifico motivo di appello la ISA Immobiliare – le cui difese erano state poi riprese da esso ricorrente – aveva chiesto invano la revoca dell’ordinanza di ammissione delle prove e che la Corte di Appello non aveva esaminato il punto: dunque entrambi i giudici di merito non avevano preso posizione sulla insussistenza dei presupposti per dare ingresso alla prova per testimoni sul contenuto di un contratto, con specifico riferimento alla perdita incolpevole del documento ed alla impossibilità, per la parte che ne voglia utilizzare il contenuto, di procurarsi la prova scritta dello stesso. Viene altresì contestato il giudizio di ammissibilità con riferimento al contenuto delle prove orali.

3.a – La censura è infondata perchè viene attribuito all’art. 2724 c.c., un ambito applicativo che non rispecchia la formulazione della norma: la citata disposizione infatti descrive i presupposti perchè possa essere ammessa una testimonianza sul contenuto di un contratto da provarsi per iscritto e non pone invece limiti probatori allorchè si voglia dimostrare l’esistenza e la consistenza del documento stesso.

4 – Con il terzo motivo – logicamente connesso al precedente – viene denunciata la presenza di un indifferenziato vizio di motivazione –

concretantesi ad un tempo nella carenza; insufficienza e contraddittorietà dell’apparato logico del ragionamento giudiziale –

nonchè la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in merito ai presupposti per dirsi raggiunta la prova di un fatto per presunzioni:

assume il ricorrente che le deposizioni dei testi non sarebbero state idonee a dimostrare il contenuto del documento – atto di concessione del diritto di abitazione in favore dei germani L.M. ed G.A.M. (nonchè dei rispettivi coniugi) – attese le caratteristiche de relato delle testimonianze e la non attinenza sostanziale del fatto rappresentato a quello controverso.

4.a – Il motivo è inammissibile in quanto inducente ad una novellata delibazione del contenuto delle prove, senza che sia chiarito: ove la motivazione sia stata talmente insufficiente da non permettere di ricostruire il percorso argomentativo del giudice del merito; ove la stessa non abbia esaminato un fatto determinante che formò oggetto di controversia; ove vi sarebbe stata un’insanabile contraddittorietà tra le premesse e le conclusioni del ragionamento della Corte del merito.

5 – Con il quarto motivo si assume la violazione delle norme sulla forma della donazione – art. 782 c.c., nonchè la presenza di una motivazione omessa o contraddittoria, sostenendosi che la scrittura del (OMISSIS), contenendo un’attribuzione patrimoniale senza corrispettivo, non avrebbe che potuto configurare una donazione, nulla perchè non redatta per atto pubblico alla presenza di testimoni; sostiene il ricorrente la inconferenza, rispetto alla materia controversa, della motivazione adottata dalla Corte distrettuale, del tutto tautologica, laddove ha affermato che ” l’atto di cui si tratta non ha la veste formale di donazione, sicchè non è richiesto il requisito di forma previsto per tali negozi indiretti…”; sottolinea inoltre la erroneità del ragionamento della Corte territoriale allorchè, per respingere il motivo di appello relativo, aggiunge: ” qualora esso si configurasse come una donazione indiretta, sarebbe ugualmente invalido in quanto nelle donazioni indirette è sufficiente la forma richiesta a mezzo del (rectius: della) quale esse si realizzano”.

5.a – Oltre a ciò parte ricorrente, pur convenendo con il presupposto del ragionamento del Tribunale – al quale aveva prestato implicita adesione la Corte di Appello – secondo il quale non ogni atto a titolo gratuito può configurarsi come donazione, assume che il riscontro dell’assenza dello spirito di liberalità deve essere compiuto indagando se l’atto dispositivo comporti o meno un depauperamento nel patrimonio di chi compia l’attribuzione, con corrispondente accrescimento della controparte, concludendo che, essendosi verificate entrambi tali presupposti, non avrebbe potuto escludersi la causa donandi.

5.a.1 – Il motivo è fondato in quanto la motivazione appare insufficiente e contraddittoria in quanto si limita ad affermare – ma non ad argomentare – perchè un atto a titolo gratuito, posto in essere al di fuori dell’adempimento di un obbligo o della necessità – aliunde determinata – di porlo in essere, determinante l’accrescimento del patrimonio di un terzo, non possa configurarsi come donazione laddove, come nella fattispecie, sia effettuato a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a se stessa (cfr Cass. Sez. 2 n. 21781/2008).

6 – Con il quinto motivo viene censurato il difetto nell’apparato argomentativo della Corte del merito laddove essa ha escluso che l’atto in questione esulasse dall’oggetto sociale e quindi fosse per ciò solo inefficace, in base all’assunto che nella fattispecie, al più, si sarebbe trattato di una condotta formante oggetto di una eventuale azione di responsabilità verso l’amministratore.

In contrario parte ricorrente evidenzia come la costituzione del diritto di abitazione a favore di terzi ed a titolo gratuito non può essere considerata un’operazione commerciale nè un’operazione immobiliare finanziaria conveniente per la società.

6.a – Il motivo appare inammissibile per difetto di autosufficienza dal momento che non è stato riportato il contenuto della scrittura privata nè l’oggetto sociale della società intimata.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte Accoglie il quarto motivo e, per quanto di ragione, il primo mezzo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per il governo delle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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