Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12234 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 2037/2018 proposto da:

Nautica Mare di Canossa S.r.l., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via di Val Gardena

n. 3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Lucio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gambaretto Roberto;

– ricorrente –

contro

I.N.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 676/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Nautica Mare S.r.l. di (OMISSIS) impugna, con ricorso affidato a tre motivi, la sentenza n. 676, pubblicata il 29/05/2017, della Corte di Appello di Genova, nella causa proposta da I.N.G., di accoglimento dell’impugnazione avverso sentenza del Tribunale di La Spezia, di rigetto dell’opposizione di terzo proposta dalla I..

La causa traeva origine dall’esecuzione mobiliare promossa, dinanzi al g.e. del Tribunale di La Spezia, dalla Nautica Mare S.r.l. nei confronti di P.D. e avente ad oggetto il battello pneumatico (gommone) marca (OMISSIS) completo di due motori marca (OMISSIS), nel cui ambito la I. aveva proposto opposizione di terzo.

I.N.G. è rimasta intimata.

Il P.G. non ha presentato conclusioni.

La ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge, di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato P.D., che non risulta avere preso parte al giudizio nella fase di merito pur se in detta fase evocato.

PQM

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.D. da eseguirsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile a seguito di riconvocazione, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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