Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12234 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 14/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15455-2017 proposto da:

MANI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA NEGRI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HYPO ALPE ADRIA BANK SPA, in persona del Direttore Generale Dott.

V.M. e del Procuratore Speciale D.B.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GORGHI 9, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CAMPEIS, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 5 ottobre 2012, Mani Srl evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, la Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. per sentir accertare la nullità, ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2, delle clausole D, E, F, G, H, I, M e N del contratto stipulato in data 30 giugno 2006 con la banca convenuta, avente ad oggetto la locazione finanziaria di un immobile ad uso industriale. Aggiungeva che in tale contratto erano inserite clausole relative alla indicizzazione dei canoni (D), al corrispettivo globale della locazione finanziaria (H) e agli interessi di mora (I) che rendevano indeterminato il calcolo degli indici dei tassi, con effetti a cascata sul corrispettivo a carico del conduttore, non determinabile dal tenore letterale del contratto. In particolare, la clausola sub D accollava alla società Mani un doppio rischio: quello di indicizzazione e quello di variazione del cambio della moneta di riferimento, aggravato dalla previsione di condizioni più favorevoli al locatore nel caso di variazione del tasso di interesse a svantaggio del conduttore. Ciò determinava la indeterminatezza della prestazione a carico del conduttore, con effetti limitati alle sole clausole nulle e a quelle ad esse connesse che, conseguentemente, avrebbero dovuto essere sostituite calcolando gli interessi al tasso legale, con condanna alla restituzione delle somme versate in esubero, determinate in Euro 209.714 ovvero attraverso consulenza contabile. Concludeva, pertanto, chiedendo la nullità delle predette clausole, la sostituzione legale delle stesse, la restituzione dell’importo sopra individuato e, in via subordinata, la nullità dell’intero contratto con restituzione dei canoni corrisposti;

si costituiva la convenuta contestando l’importo che l’attrice allegava di avere corrisposto e negando la violazione l’art. 1419 c.c. atteso che le clausole erano chiare e conoscibili per l’utilizzatore, così come i parametri di riferimento del rischio di cambio, liberamente accettati dal conduttore, anche in prospettiva del rischio o del beneficio che poteva trarne. Escludeva, pertanto, che sussistessero vantaggi in proprio favore per le limitazioni previste in caso di incongruente tasso negativo degli interessi;

con sentenza del 4 aprile 2014 il Tribunale di Udine rigettava la domanda condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale escludeva la indeterminabilità delle clausole, dalle quali era invece possibile comprendere le variazioni concordate dalle parti sullo sviluppo basilare del contratto di leasing;

avverso tale sentenza proponeva appello Mani Srl, con atto di citazione del 25 giugno 2014 per la riforma integrale della decisione ribadendo che le clausole L e D rendevano indeterminabile il canone e snaturavano la funzione del contratto di leasing, che assumeva la finalità di consentire un flusso finanziario tipico degli strumenti derivati, con impossibilità di comprendere i metodi di calcolo a causa della previsione di rischi a carico del solo utilizzatore, non accettati dal cliente, al quale erano stati celati in violazione degli obblighi previsti dal TUF;

si costituiva Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. eccependo la novità delle domande relative alla violazione del TUF e contestando i motivi di doglianza. Con ordinanza del 26 novembre 2015 la Corte territoriale il Trieste disponeva consulenza tecnica contabile;

con sentenza del 17 gennaio 2017 la Corte d’Appello di Trieste rigettava l’impugnazione e compensava tra le parti le spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società Mani srl in liquidazione, affidandosi a due motivi che illustra con memoria ex art. 380 bis c.p.c. Resiste con controricorso Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione delle norme in tema di nullità delle clausole D e L del contratto di leasing ed erroneità del ragionamento logico giuridico compiuto dalla Corte territoriale. La Corte avrebbe errato nel ritenere tali clausole autonome rispetto a quella che individua il canone mensile di leasing (H), applicando la disciplina in materia di risoluzione e non quella in tema di nullità;

quanto al primo profilo, non ricorrerebbe alcuna autonomia, perchè le clausole incidono sulla determinazione del canone mensile. Gli strumenti finanziari inseriti nel contratto ne avrebbero snaturato la funzione tanto da rendere necessaria una consulenza, per riscontrare la componente finanziaria derivata del contratto;

quanto al secondo profilo l’orientamento recente della giurisprudenza prevede l’obbligo della forma scritta per il contratto quadro e non per i singoli ordini, con la conseguente nullità del contratto e delle singole clausole e non la risoluzione per inadempimento. Nel caso di specie Hypo Alpe non avrebbe fornito la prova per iscritto dell’esistenza di informazioni appropriate, che consentivano al conduttore di prendere decisioni in materia di investimenti. Pertanto, il profilo della nullità precede e assorbe quello dell’eventuale inadempimento. Al di là della qualificazione giuridica attribuita dalle parti, il contratto in oggetto deve essere inteso come una forma di investimento in prodotti finanziari per la preponderanza dell’elemento del rischio, con la conseguente nullità dello stesso in mancanza del contratto quadro di intermediazione. Nel caso di specie il contratto stipulato tra le parti aveva ad oggetto uno strumento finanziario inserito in modo occulto in un contratto di leasing. Pertanto, non ricorrerebbero elementi contrattuali dai quali ricavare la presenza dello strumento finanziario, la cui esistenza si evince soltanto dalle modalità di determinazione del canone e delle indicizzazioni, mentre sarebbero assenti, nel contenuto contrattuale, riferimenti tesi a richiamare l’attenzione del cliente sulla componente finanziaria;

con il secondo motivo si lamenta l’illogicità ed erroneità del ragionamento giuridico compiuto dalla Corte d’Appello relativo all’inquadramento dei negozi giuridici presenti nel contratto di leasing concluso dalle parti il 30 giugno 2006. La Corte avrebbe affermato che il contratto presentava, come altri, elementi ulteriori, relativi ad un doppio rischio: quello della determinazione degli interessi e quello del cambio rispetto al franco svizzero; negozi validi perchè voluti dalle parti. Tale ragionamento sarebbe contraddittorio e in contrasto con la circostanza che il contratto risultava oggettivamente complesso per un utilizzatore non esperto e in quanto tale viziato da nullità;

i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e perchè formulati sulla base di analoghe censure e con le medesime modalità di (non) individuazione dei vizi della decisione impugnata;

le censure sono dedotte, per buona parte, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). “Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011);

nessuno dei tre oneri risulta osservato compiutamente. Il ricorso, infatti, non riassume, nè trascrive il contenuto degli atti menzionati (ad eccezione delle clausole sub D e L); nè indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) sono state prodotte e dove sono localizzate.

Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assume non essere stati esaminati dalla Corte d’Appello;

il ricorso è, altresì, inammissibile per una pluralità di ragioni:

in primo luogo parte ricorrente fa riferimento a profili di illogicità e erroneità del ragionamento logico e giuridico e di inquadramento dei negozi giuridici. Solo con il primo motivo, nella prima parte, si fa riferimento alla violazione di norme di legge, senza indicare in alcun modo le disposizioni che si ritengono violate e facendo riferimento alle due clausole del contratto di leasing sub D e L;

orbene, oltre alla irritualità derivante dal fatto di non qualificare i motivi di gravame, facendo riferimento alle ipotesi tassative previste all’art. 360 c.p.c., i motivi, nella parte in cui si riferiscono all’adeguatezza della motivazione, per come prospettati, sono inammissibili. Infatti, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve essere interpretata, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017);

ma anche con riferimento alla prima parte del primo motivo parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità;

oltre a quanto precede, va detto che la ricorrente con il primo motivo censura la valutazione della Corte territoriale che avrebbe individuato due autonomi negozi giuridici collegati per i quali, quello che disciplina un negozio finanziario, sarebbe disciplinato dalle citate clausole D e L. Sotto altro profilo, secondo la ricorrente, sarebbe errato l’orientamento giurisprudenziale che individua quale forma di tutela per le eventuali violazioni del TUF nella dichiarazione di inadempimento e conseguente risarcimento del danno e non nella nullità. La questione viene riesaminata nelle memorie ex art. 380 bis c.p.c. dando atto, attraverso la trascrizione delle conclusioni dell’atto di citazione, che tra i profili di nullità dedotti (in via principale delle sole clausole ex art. 1419 c.c. e in via subordinata, del contratto ex art. 1418 c.c.per indeterminatezza) non era presente (come rilevato dalla Corte triestina) alcun riferimento alla disciplina del TUF ed agli obblighi dell’intermediario finanziario;

quanto al primo profilo la censura è inammissibile perchè sostanzialmente si contesta l’interpretazione che i giudici di merito hanno dato del contratto di leasing. Ma, l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice de merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715). Tali elementi difettano del tutto nel caso di specie, dovendosi ribadire che la ricorrente non ha neppure indicato le norme violate, limitandosi a prospettare una ricostruzione alternativa più appagante;

quanto al secondo profilo, le deduzioni contenute nel primo motivo sono assolutamente generiche e non pertinenti, non confrontandosi con l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la sanzione della nullità non è prevista dalle violazioni al TUF dedotte dall’appellante;

le considerazioni che precedono vanno ribadite con riferimento al secondo motivo nel quale parte ricorrente si limita a censurare la ricostruzione dei fatti e l’illogicità della motivazione (Cass., 10 gennaio 2017, n. 395);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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