Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12234 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA NICASTRO 3, presso lo studio dell’avvocato VOCCIA CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISCI LUCIO RODOLFO;

– ricorrente –

contro

M.A. C.F. (OMISSIS), B.P.

C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA F. CRISPI 36, presso lo studio dell’avvocato NARDONE SONIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato VESCE BARTOLO VINCENZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 109/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Crisci Lucio Rodolfo difensore del ricorrente che si

riporta alle conclusioni già in atti depositate;

udito l’Avv. Vesce Bartolo Vincenzo difensore dei resistenti che si

riporta anch’egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 9.5.97 diretto a Pretore di San Giorgio del Sannio, C.E., premesso di condurre in affitto da oltre 40 anni il fondo di oltre 3 ha sito in (OMISSIS), concessogli in affitto da Bo.El., madre dei proprietari E., A. e B.C., deduceva che tale M.A. si era introdotto arbitrariamente nel terreno in questione e con un escavatore aveva iniziato i lavori di apertura di una cava, per cui chiedeva di essere reintegrato nel possesso del fondo stesso o in subordine emettersi un provvedimento di manutenzione ex art. 1170 c.c. contro il convenuto.

Il M. nel costituirsi eccepiva l’inesistenza dell’animus spoliandi, precisando che si era introdotto nel terreno solo per svolgervi un incarico affidatogli dalla proprietaria C. B.P., eccependo inoltre la carenza di legittimazione attiva del ricorrente che non era possessore del fondo stesso. A seguito di ordine del giudice, interveniva in giudizio la proprietaria B.P.C., contestando la domanda attrice; confermava di avere dato incarico al M. d’eseguire sondaggi geologici nel fondo stesso e precisava altresì di aver proposto a sua volta, per gli stessi fatti, con separato ricorso in data 19.5.97, azione di reintegra e manutenzione del possesso contro il medesimo C., ottenendo dall’adito il tribunale di Benevento, in sede di reclamo, la richiesta ordinanza interdittale del 19.8.97, con la quale era stato ingiunto al C. di astenersi da qualsiasi atto di turbativa del possesso dello stesso fondo di cui si controverte. Rigettate le domande di provvedimenti urgenti avanzate dal C. contro il M., il tribunale, all’esito del giudizio di merito, con sentenza in data 21.8-16.10.2001 rigettava il ricorso proposto dall’attore, che condannava al pagamento delle spese del giudizio. Avverso tale sentenza il C. proponeva appello rilavando che dalla documentazione proposta era emerso che egli era il possessore del fondo e lamentando in inoltre che non erano state ammesse le prove per testi volte a provare il proprio possesso e l’animus spoliandi del M..

Resistevano gli appellati e l’adita Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 109/2005 depos. in data 20.1.2005, rigettava l’appello proposto dal C. che condannava al pagamento delle spese del grado. La corte napoletana ribadiva che il ricorrente non aveva fornito la prova del possesso del fondo, sottolineando, in modo particolare, che dalla documentazione da lui prodotta (una promessa di vendita del terreno del 30.11.96) emergeva soltanto che egli poteva essere affittuario – atteso anche l’importo modestissimo del canone corrisposto) solo di altro, piccolo appezzamento di terreno di sole 49 are circa (e non di 3 o di 5 ha come da lui sostenuto), di proprietà di B.P.A., sorella dell’appellata, e questo cespite era confinante con il fondo oggetto di causa. Richiamava inoltre la corte napoletana anche gli altri provvedimenti possessori, tutti sfavorevoli al C., emessi nel corso degli altri procedimenti possessori iniziati contro di lui dalla controparte ed aventi ad oggetto il cespite in questione.

Riteneva infine inammissibili le richieste istruttorie da lui dedotte, non idonee a dimostrare il possesso del fondo. Avverso la predetta sentenze C.E. propone ricorso per cassazione fondato su 3 mezzi, illustrati da memoria; B.C. P. e il M. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168, 1169 e 1170 c.c.; artt. 112 e 115 c.p.c..

L’esponente dopo aver ricordato i fatti oggetto dell’azione possessoria da lui intrapresa contro il M., e l’autonomo ricorso possessorio contro di lui proposto per analoghi episodi dalla proprietaria del fondo, conclusosi con un provvedimento a lui sfavorevole, lamenta che la Corte d’Appello “non ha dato alcun peso” all’ordinanza del 12.7.97 emessa in tale ultimo giudizio dal V. Pretore on. che aveva rigettato i provvedimenti interdittali sollecitati dalla B.P., mentre aveva dato esclusivo rilevo al provvedimento emesso in sede di reclamo dal tribunale del 19.9.97 che invece aveva accolto le suddette richieste. A suo avviso era invece da privilegiare l’ordinanza del vice pretore on. a lui favorevole, essendo chiaro che “il rigetto del ricorso….era stato determinato dalla mancanza assoluta di prova da parte della ricorrente del possesso sul bene, non essendo sufficiente il titolo di proprietà, nè il diritto al possesso. La situazione di fatto e quindi il possesso materiale era ed è di C.E., quale affittuario di Bo.Pa.El…..” Il motivo (in realtà alquanto confuso) appare inammissibile sotto svariati profili in quanto le predette ordinanze sono state pronunciate in altro autonomo e distinto processo intentato dalla proprietaria del fondo contro il C.. In merito comunque si era già espressa la corte napoletana che ha correttamente sottolineato che in sede di reclamo il tribunale di Benevento con ordinanza in data 19.8.97 aveva mantenuta la proprietaria B.P. nel possesso del fondo ed aveva ordinato al C. di astenersi da qualsiasi atto di turbativa del possesso. Lamenta poi il ricorrente che non era stata espletata la richiesta prova tramite informatori avendo il giudicante utilizzato elementi relativi ad altri processi, ritenendo ” non necessaria istruttoria in quanto sul legittimo possesso della B.P.C. si erano susseguite nel tempo ben quattro pronunce “….ed avendo considerato” del tutto estraneo alla questione possessoria …il M.A., il quale aveva solo eseguito dei lavori per conto della B.P. nella proprietà di questa e legittimante autorizzato”. Così operando il giudice – secondo l’esponente – sarebbe incorso “nel vizio di omessa pronunzia sull’intera domanda di reintegrazione proposta dal C.”.

Anche tale doglianza non ha pregio in quanto si risolve in una generica critica sulla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, introducendo questioni di merito non denunciabili in sede di legittimità ( v. Cass. n. 12362 del 24.05.2006).

La doglianza inoltre non è autosufficiente non avendo precisato anzi trascritto le prove dedotte e non ammesse e se le stesse si riferivano alla fase interdittale della procedura possessoria ovvero a quella di “merito possessorio”. Lo stesso dicasi per il 3 motivo ( violazione e falsa applicazione dell’art. 1168, 1169 e 1170 c.c.;

artt. 112 e 115 c.p.c.) che lamenta la mancata ammissione delle prove dedotte (in primo grado). D’altra, parte il giudice di merito aveva rigetto tali deduzioni istruttorie ritenendole non idonee a dimostrare il possesso del fondo. Non appare inutile ricordare ancora che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse”. (Cass. n. 11426 del 16/05/2006).

Inammissibile appare infine il 2 motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 107 c.p.c. e dell’art. 1168 c.c.) che contesta la chiamata in causa della B.C., che a suo avviso non era giustificata non essendo la medesima litisconsorte necessaria, trattandosi di procedimento possessorio diretto contro il M..

Si tratta infatti di motivo nuovo, in relazione al quale peraltro appare evidente la carenza d’interesse del ricorrente. In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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