Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12233 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 14/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13768/2017 proposto da:

GESTIONI PATRIMONIALI M. SRL, in persona del legale

rappresentante p.t. S.G., domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANLUCA BOZZELLI giusta procura speciale in

cale al ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del Direttore Generale legale

rappresentante pro tempore T.T., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO

ALBERICI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LEONARDO BOTTAZZI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4504/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., notificato il 20 dicembre 2012, Leasint S.p.A. e Release s.p.a. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Gestioni Patrimoniali M. G.P.M. s.r.l. deducendo che, svolgendo operazioni di locazione finanziaria, avevano acquistato, per conto di Gestioni Patrimoniali M. G.P.M. s.r.l, un immobile in (OMISSIS) dalla Gestione Hotel (OMISSIS) per l’importo di Euro 27 milioni, oltre Iva. Con contestuale contratto di locazione finanziaria avevano concesso in leasing l’immobile, con contratto avente natura finanziaria (art. 5) alla predetta Gestioni Patrimoniali M. G.P.M. s.r.l. lamentando che nel corso del rapporto quest’ultima si era resa inadempiente all’obbligo di versamento degli importi previsti in contratto. A causa del perdurante inadempimento avevano comunicato la risoluzione del negozio con raccomandata del 21 dicembre 2011, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 11 del contratto ed intimando la restituzione dell’immobile e il pagamento del debito scaduto pari ad Euro 594.288. Tutto ciò premesso, chiedevano dichiararsi il grave inadempimento contrattuale di Gestioni Patrimoniali M. G.P.M. s.r.l. con condanna all’immediato rilascio del bene e, in via subordinata, la risoluzione del contratto a far data dalla notifica del ricorso per grave inadempimento, con condanna al rilascio;

si costituiva Gestioni Patrimoniali M. G.P.M. s.r.l. eccependo la litispendenza o la continenza o la connessione con analogo giudizio instaurato dalla resistente davanti al Tribunale di Roma nel quale era stata spiegata domanda riconvenzionale dalle odierne ricorrenti per la risoluzione del contratto di leasing. Aggiungeva che la venditrice dell’immobile, appartenente al medesimo gruppo familiare della successiva utilizzatrice, aveva sostenuto una spesa di Euro 9 milioni, corrispondente alla quota parte del prezzo di vendita incassato, da “girare” a Banca Intesa. Tale importo doveva essere destinato a canone di locazione o maxi-canone da versarsi da parte di Gestioni Patrimoniali M. G.P.M. s.r.l., aggiungendo che ai soci della società venditrice era stato imposto di firmare un documento di “postergazione” del proprio credito di Euro 9 milioni, vantato per finanziamento alla s.r.l. Gestioni Patrimoni. Deduceva che al legale rappresentante di tale ultima società, M.C., era stato chiesto di sottoscrivere un documento con il quale si dichiarava responsabile e si impegnava a garantire le società di leasing, da ogni eventuale irregolarità fiscale posta in essere dalla predetta Gestioni Patrimoniali s.r.l. nel corso dello svolgimento delle attività contrattuali. Lamentava che, per la complessiva operazione finanziaria, erano state richieste al gruppo familiare al quale apparteneva la resistente numerose garanzie fideiussorie e che la famiglia M. aveva proseguito il rapporto con notevoli difficoltà, sino a quando, nel marzo 2011 Banca Intesa aveva informato Gestioni Patrimoniali che sarebbero stati addebitati sugli importi del canone mensile anche ulteriori Euro 140.000 relativi all’imposta sostitutiva di registro, che gravavano in solido sulle parti dei leasing finanziari. Tale addebito sarebbe avvenuto immediatamente, ai sensi della L. n. 220 del 2011. A seguito delle richieste di rinegoziare il debito le società di leasing avevano comunicato la risoluzione del contratto, ma dopo tale comunicazione le stesse avrebbero tenuto una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, manifestando per facta concludentia l’intenzione di rinunziare a tale clausola, tanto che avevano continuato a emettere fatture in favore della società Gestioni Patrimoniali M.. Sulla base di tali premesse fattuali, la resistente lamentava lo squilibrio sinallagmatico contrattuale dell’operazione di leasing, tenuto conto delle garanzie personali richieste a tutti i componenti della famiglia M. e S. e considerando la modificazione peggiorativa della condizione patrimoniale della società, nel raffronto tra la fase precedente e quella successiva all’alienazione dell’immobile. Pertanto, chiedeva al Tribunale una interpretazione giudiziale sul punto. Lamentava, altresì, che l’intera operazione era finalizzata ad eludere il divieto di patto commissorio, concludendo per la richiesta di dichiarazione di litispendenza, continenza o connessione con la citata causa e, nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese;

il Tribunale di Milano con sentenza del 6 maggio 2014 condannava Gestioni Patrimoniali al rilascio dell’immobile e al pagamento delle spese di lite;

con atto di citazione notificato il 1 dicembre 2014 Gestioni Patrimoniali M. proponeva appello avverso tale decisione, reiterando le tesi svolte in primo grado e formulando nuove domande. Nelle more del giudizio Mediocredito Italiano S.p.A. subentrava a Leasint e si costituiva unitamente a Release s.p.a., con separati atti, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità delle domande finalizzate ad una declaratoria di litispendenza, continenza o connessione e di quelle proposte per la prima volta in appello, nonchè l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, l’infondatezza del gravame;

con sentenza del 2 dicembre 2016 la Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello, con condanna della società appellante alla rifusione delle spese;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Gestioni Patrimoniali M. G.P.M. s.r.l. affidandosi a nove motivi. Resiste con controricorso Mediocredito Italiano S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al motivo di appello sub A), relativo alla violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU e dell’art. 47 della Carta di Nizza, tramite l’art. 117 Cost., nonchè degli artt. 24, 25, 101 e 111 Cost., oltre che del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, sulla sollevata questione di nullità della pronunzia del Tribunale per violazione del principio del giusto processo e della terzietà, imparzialità e apparenza del giudice, di cui all’art. 111 Cost., nonchè sull’eccezione di nullità della sentenza del Tribunale, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.c..

il motivo è inammissibile. Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare la invalidità dell’intero procedimento per violazione di norme nazionali e sovranazionali che riguardano il giusto processo con specifico riferimento alla condotta non imparziale tenuta dal giudice di merito che avrebbe impedito di fatto ogni attività istruttoria e ogni ipotesi conciliativa anche attraverso la mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Al contrario, le censure si pongono completamente al di fuori di tale ambito, lasciando intendere, sullo sfondo, che ricorrerebbero le ipotesi previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., senza neppure menzionare tali norme tra quelle violate;

con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per le medesime ragioni oggetto della precedente doglianza con riferimento al motivo di appello B) relativo alla violazione dell’art. 1421 c.c., artt. 101,153 e 183 c.p.c. e per violazione del principio di collaborazione con le parti processuali (artt. 88,101,133 e 153 c.p.c. e art. 111 Cost.) e di rilevabilità d’ufficio del vizio di nullità radicale dei contratti di vendita dell’immobile e di lease back;

il motivo è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata che ha evidenziato come i due profili dell’esistenza del grave inadempimento riferibile all’odierna ricorrente e la questione relativa all’obbligo di rilascio dell’immobile non fossero stati contestati in primo grado. Rispetto all’inammissibilità delle domande nuove, ivi compresa anche la questione relativa ad una presunta nullità del contratto rilevabile d’ufficio, la deduzione della ricorrente non appare rispettosa dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè la stessa avrebbe dovuto allegare di avere sottoposto tali questioni al Tribunale o, comunque, contestare in maniera specifica la decisione della Corte d’Appello in ordine alla novità delle questioni sollevate solo in secondo grado;

con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per le medesime ragioni oggetto dei precedenti motivi con riferimento al motivo di appello E) relativo alla violazione delle norme processuali degli artt. 112,113,115,116,163 e 183 c.p.c. e sostanziali degli artt. 1453,1455 e 1456 c.c.. In particolare, deducendo che la domanda di risoluzione del contratto di leasing costituiva domanda nuova, formulata tardivamente solo nelle memorie del primo termine dell’art. 183 c.p.c., comma 6;

il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il testo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. o allegarne il contenuto, al fine di evidenziare che in quella sede non sarebbe stata proposta alcuna domanda di risoluzione e, comunque, trascrivere il testo essenziale delle memorie ex art. 183 c.p.c.;

sotto tale profilo appare insufficiente la trascrizione delle conclusioni formulate in via principale nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poichè, come correttamente allegato dal controricorrente, le conclusioni relative alla risoluzione per grave inadempimento contrattuale compaiono nella richiesta subordinata contenuta nel predetto ricorso;

con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al motivo di appello F) relativo alla violazione agli artt. 2 e 111 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c. e artt. 36,88,101,112,113,115 e 116 c.p.c. e l’inammissibilità delle domande proposte dagli attori, di accertamento dell’inadempimento, risoluzione e condanna al rilascio dell’immobile per abusiva parcellizzazione delle azioni giudiziarie e comportamento contrattuale e processuale scorretto;

il motivo è inammissibile per le ragioni già espresse con riferimento al primo motivo di gravame, dovendosi aggiungere che le risultanze processuali, quali emergono dallo stesso contenuto del ricorso nella parte relativa alla esposizione dei fatti, attestano l’insussistenza di parcellizzazione del credito e di esperimento di plurime azioni giudiziarie, poichè le società di leasing hanno agito ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., davanti al Tribunale di Milano, mentre la società Gestioni Patrimoniali, unitamente alla società venditrice Gestioni Hotel (OMISSIS) ed ai fideiussioni, hanno instaurato il giudizio davanti al Tribunale di Roma, nell’ambito del quale le società di leasing avrebbero spiegato domanda riconvenzionale;

con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per omesso esame del motivo di appello H) relativo alla violazione delle norme in materia di spese processuali ed errata quantificazione delle competenze legali e richiesta di riduzione delle spese di lite del giudizio di primo grado;

il motivo è inammissibile perchè generico. Mentre si accenna ad un valore della causa tra 16 e 32 milioni di Euro e al contenuto dell’art. 6 che individua gli importi relativi alle singole attività processuali, parte ricorrente omette di evidenziare che il valore della causa era di Euro 18 milioni e che il citato art. 6 consente al giudice di applicare un incremento fino al 30%, sino al valore di Euro 1 milione e di ulteriori incrementi del 30% per scaglioni successivi (sino a 2 milioni, sino a 4 milioni, sino a 8 milioni) e che per le cause di valore superiore ad 8 milioni è previsto un ulteriore incremento del 30%. Pertanto, il mancato riferimento alle disposizioni del decreto ministeriale che prevedono l’applicazione di cinque incrementi del 30% rispetto al valore precedente, rende generiche le doglianze. Nello stesso modo la censura relativa al mancato riconoscimento della prima voce relativa alla fase istruttoria non tiene conto del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., cui rinviano i precedenti motivi;

con il sesto motivo lamenta la nullità della sentenza per il mancato esame delle doglianze contenute nei motivi di appello b), c), d), e) e g) con riferimento alla violazione agli artt. 36 e 112 c.p.c. e alla errata qualificazione delle domande proposte dalle società di leasing e delle eccezioni riconvenzionali, erroneamente ritenute domande, in quanto tali inammissibili. La Corte avrebbe erroneamente qualificato le eccezioni riconvenzionali sollevate già in prima difesa davanti al Tribunale, come domande, in realtà non formulate ritualmente, con violazione dei principi riguardanti la differenza tra eccezioni e domande riconvenzionali;

il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. In particolare, parte ricorrente omette di trascrivere il contenuto della comparsa di costituzione contenente le domande riconvenzionali che si

assumono spiegate. Sotto tale profilo è insufficiente il riferimento alle memorie difensive presenti nel fascicolo di merito (pagina 34 del ricorso, paragrafo 6.1) come pure l’esposizione delle ragioni contenute nel paragrafo 6.5, che riguardano tutte le deduzioni riferite alle memorie ex art. 183 c.p.c., le conclusioni precisate davanti al Tribunale e le deduzioni oggetto dei motivi di appello. Tali attività si collocano tutte dopo la maturazione delle decadenze e preclusioni riguardanti la cristallizzazione del thema decidendum che, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, si riferiscono al contenuto della comparsa di costituzione e risposta. Conseguentemente tutte le successive deduzioni risultano inconferenti e inidonee a contrastare la corretta argomentazione della Corte territoriale secondo cui, solo in secondo grado, l’appellante avrebbe tardivamente formulato domande volte ad accertare e dichiarare la nullità dei contratti. Quanto precede rende irrilevante l’esame della differenza tra eccezione riconvenzionale, che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, rispetto alla domanda riconvenzionale, la quale ha ad oggetto la richiesta di un provvedimento giudiziale, sfavorevole e in contrapposizione a quelli richiesti dall’attore con la domanda;

con il settimo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al motivo di appello b), nonchè la violazione degli artt. 39,40 e 295 c.p.c. e degli artt. 36,112,115,116c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4 e art. 2697 c.c.. In particolare, la Corte avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione di litispendenza, continenza, connessione o sospensione in violazione delle norme processuali citate;

il motivo è inammissibile poichè l’omesso esame ai sensi della norma indicata deve riferirsi alla mancata valutazione di un fatto storico e non di una domanda o di una eccezione, come quelle di litispendenza, continenza, connessione o la richiesta di sospensione del giudizio. Ma anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la doglianza è priva di fondamento poichè per buona parte della sentenza la Corte si sofferma in maniera specifica proprio su tali questioni;

con l’ottavo motivo si lamenta l’omesso esame, delle questioni oggetto della doglianza precedente in relazione i motivi di appello c), d), e) e g) con violazione delle medesime norme oggetto del settimo motivo. La censura riguarda la erronea qualificazione delle domande proposte dalle società di leasing;

il motivo è inammissibile per le ragioni già dedotte con riferimento alle precedenti censure. Occorre solo aggiungere che la Corte territoriale, come già si è detto, ha evidenziato che Gestioni Patrimoniali non ha contestato in primo grado il profilo del grave inadempimento riferito a somme significative dovute a titolo di canone di locazione finanziaria e neppure la domanda di rilascio, per cui le questioni dedotte costituiscono profili nuovi, in quanto tali inammissibili. I rilievi contenuti in appello riguardo ai presupposti dell’inadempimento. Non essendovi nella decisione del Tribunale alcuna pronunzia riguardo all’inadempimento non ricorrono i presupposti per la sospensione del giudizio. L’omessa pronunzia di accertamento dell’inadempimento di Gestioni Patrimoniali G.P.M. s.r.l. non è stata oggetto di motivo di appello;

rispetto a tale assunto le doglianze oggetto dell’ottavo motivo non si confrontano con le argomentazioni della Corte territoriale limitandosi, nel merito, a riproporre la questione relativa alla prova della gravità dell’inadempimento e della presunta applicazione dell’art. 2744 c.c.. Ma tali profili, come evidenziato dalla Corte territoriale e non contrastato in questa sede dalla ricorrente, non possono essere presi in esame, poichè costituiscono profili nuovi, sollevati soltanto in appello e reiterati in sede di legittimità. Al contrario le censure, irritualmente dedotte come omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anche per la parte relativa alla violazione di norme processuali, sollecitano a questa Corte una nuova e inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità;

con l’ultimo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e art. 2719 c.c., con riferimento ai motivi di appello B, C e G. La Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta dall’odierna ricorrente nel fascicolo di primo grado, nella numerazione da 1 a 8, perchè tardivamente prodotta. Si tratterebbe di documenti depositati con le memorie n. 2 e n. 3 dell’art. 183 c.p.c., suddivisi in sei gruppi, il cui contenuto sarebbe certamente decisivo ai fini della valutazione della pendenza del giudizio davanti al Tribunale di Roma e della parziale identità soggettiva e sovrapponibilità delle domande. Sotto altro profilo, se la Corte territoriale ha ritenuto decisiva la mancata apposizione del timbro di cancelleria, analoga valutazione avrebbe dovuto operare con riferimento ai documenti prodotti da controparte;

il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni: in primo luogo perchè dedotto in violazione l’art. 366, n. 6, poichè la parte avrebbe dovuto trascrivere l’indice dei documenti con la indicazione specifica della fase processuale nella quale sono stati esibiti;

in secondo luogo non viene dedotta la decisività dei documenti, poichè gli stessi si riferirebbero alla questione relativa alla litispendenza e sarebbero utili perchè attesterebbero l’esistenza del giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma e la parziale identità soggettiva e oggettiva tra i due giudizi. Ma tale profilo non è rilevante, perchè la questione in oggetto è stata superata dalla Corte territoriale sulla base di una differente argomentazione, fondata su una pluralità di profili. In particolare, secondo la Corte territoriale non ricorrono i presupposti della litispendenza, continenza o connessione perchè non sussiste il presupposto della permanenza della domanda di inadempimento, in quanto il Tribunale non ha adottato alcuna decisione al riguardo, essendosi la società convenuta limitata a non contestare tale profilo. Rispetto a tale principale argomentazione la documentazione che oggi si invoca appare inconferente e, comunque, non decisiva;

in terzo luogo, riguardo alla domanda di nullità avanzata davanti al Tribunale di Roma e tardivamente formulata in appello, la Corte di Milano aggiunge che non ricorrerebbe il presupposto della pregiudizialità, poichè entrambe conducono alla restituzione del bene da parte di Gestioni Patrimoniali G.P.M. s.r.l.. Anche rispetto a tale profilo la censura appare inconferente;

infine, per quanto riguarda la ritualità del deposito della documentazione da parte delle società di leasing, la doglianza appare generica, dovendosi ricordare che l’onere gravante sulle stesse riguarda la deduzione dell’inadempimento contrattuale rispetto al versamento dei canoni di locazione finanziaria, l’individuazione della posizione debitoria e l’esistenza del contratto. Tali profili, per quanto si è detto, non sono stati contestati;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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