Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12232 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27437-2011 proposto da:

Z.C., (OMISSIS), CELIO SRL (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo

studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIO GRIECI;

– ricorrenti e controricorrenti al ric. incidentale –

contro

P.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 422, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

SAVINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA

MARIA RESTUCCIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

MARSAL DI B.M.R. & C SAS (OMISSIS), B.M.

R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2616/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato BARBATO Adriano, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso incidentale e l’accoglimento del

ricorso principale;

udito l’Avvocato CONTI Armando, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato RESTUCCIA Anna Maria, difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento dell’8^ motivo del

ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 30 settembre 2011, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Como n. 1557 del 2005, nella controversia tra Celio s.r.l., P.S., Z.C., Marsal s.a.s. e B.M.R..

1.1. – Il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2003 dalla società Celio nei confronti di P.S., Marsal sas e B.M.R. in proprio, per la consegna dell’immobile sito in (OMISSIS), acquistato il 1 giugno 1994 da P., nel quale aveva esercitato attività di ristorazione la società Marsal, e per il risarcimento dei danni causati dal mancato godimento dell’immobile, corrispondenti ai canoni di locazione non percepiti.

1.2. – Il sig. P. aveva contestato la pretesa, deducendo che il trasferimento dell’immobile faceva parte di una complessa operazione di finanziamento tra lui stesso e Z.C., già oggetto di giudizio penale concluso con sentenza di condanna di Z. per il delitto di usura, e aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa Z., per sentirlo condannare, unitamente alla società Celio, al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’accertata usura e alle restituzione conseguenti alla nullità dei contratti di compravendita intervenuti tra le parti.

1.3. – Il sig. Z. aveva chiesto il rigetto della pretesa avanzata dal convenuto, e a sua volta aveva proposto domanda di condanna di P. al pagamento dell’importo di Euro 243.182,12, oltre interessi, a titolo di restituzione di prestiti.

1.4. – La società Marsal e B.M.R. avevano eccepito la carenza di legittimazione passiva, e comunque la prescrizione dell’azione risarcitoria proposta da Celio srl nei loro confronti.

1.5. – Il Tribunale, richiamato l’accertamento dei fatti risultante dal giudicato penale e, quindi, la ricostruzione dei movimenti di danaro intervenuti tra le parti, aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS), per illiceità della causa, aveva riconosciuto il diritto di Z. al pagamento dell’importo di Euro 86.095,33 quale differenza tra i versamenti effettuati a favore di P., per complessive Lire 938.703.808, e l’importo restituito da P., pari a Lire 772.000.000, con interessi legali dalle date dei versamenti fino al 23 marzo 1996, “con esclusione dei finanziamenti (per complessive Lire 165.203.808) connessi alle due vendite mobiliari”.

2. – La Corte d’appello, adita in via principale da P. e in via incidentale dalla società Celio e da Z.C., riformava parzialmente la decisione.

2.1. – Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale riconosceva a P. gli ulteriore importi di Lire 50 milioni per la cessione delle cambiali a firma D.G. – che gli appellati Z. e Celio srl avevano ammesso di avere ricevuto, salvo contestarne il mancato incasso perchè sequestrate e poi confiscate all’esito del procedimento penale – e di Lire 16.500.000, importo anch’esso riconosciuto dagli appellati, relativo all’operazione di cessione del 5% delle quote della società San Marino s.r.l., per un totale di Lire 66.500.0000, pari ad Euro 33.344,39.

2.2. – Quanto alla domanda riguardante l’immobile sito in (OMISSIS) –

ceduto da P. al prezzo di Lire 149.963.490 a fronte di valore stimato in Lire 276.000.000 -, la Corte d’appello evidenziava che l’immobile era tornato in proprietà di P., attesa la nullità della compravendita, e che pertanto il Tribunale correttamente aveva riconosciuto a Z. l’importo di Lire 19.240.122, versato in contanti a titolo di pagamento dell’immobile.

La stessa Corte rilevava, in proposito, che non era provato il mancato pagamento, da parte di Celio srl, del residuo mutuo gravante sull’immobile.

2.3. – Erano dichiarati inammissibili ovvero rigettati gli ulteriori motivi dell’appello principale.

2.4. – Con riferimento all’appello incidentale, la Corte territoriale riteneva, nell’ordine, inammissibili i primi due motivi dell’appello incidentale con i quali era contestata l’ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da P. con la memoria del 10 dicembre 2003, nonchè l’opponibilità a Celio srl del giudicato penale formatosi nei confronti di Z.; non fondata la doglianza concernente il mancato riconoscimento del credito derivante dal versamento di assegni a P., trattandosi di titoli per i quali in parte non vi era prova dell’avvenuta consegna a P., e in parte non riconducibili al reato di usura; insussistente la denunciata ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere riconosciuto spettanze che P. non aveva specificamente richiesto. La stessa Corte riconosceva a Z. un credito per l’importo di 18 milioni, precisando di averne già tenuto conto nella quantificazione del credito di P. riferito alla cessione di cambiali a firma D.G.; riteneva inammissibile, per genericità, il motivo di appello incidentale riguardante il mancato riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute in restituzione da P.; riteneva infondata, per carenza di prova, la censura riguardante il mancato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, e le censure riguardanti la regolamentazione delle spese di lite.

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso Z.C. e Celio srl, sulla base di dieci motivi.

Resiste con controricorso P.S. che propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Sono rimasti intimati Marsal sas e B.M.R..

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso principale è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento, a favore di P., del credito pari di Lire 16.500.000.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 112 c.p.c. e art. 1277 c.c., assumendosi l’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello per avere riconosciuto a P. l’importo derivante dalla cessione delle cambiali Della Gala –

cambiali che P. aveva a sua volta ricevuto da tale S. a titolo di pagamento del prezzo di una compravendita -, in assenza di precisa formulazione di domanda sul punto. Si contesta, inoltre, che la cessione delle cambiali avesse provocato danno a P. e vantaggio a Z., atteso che le cambiali erano state sequestrate e poi confiscate. Per un verso, infatti, era presumibile che S. avesse estinto la sua obbligazione verso P. con mezzi diversi, e, per altro verso, era evidente che Z. non aveva potuto incassare le cambiali.

3. – Con il terzo motivo è dedotta contraddittorietà della motivazione, in assunto contraddittoria, nella parte in cui la Corte d’appello aveva accolto il motivo dell’appello principale riguardante il riconoscimento del credito di Lire 50 milioni per la cessione delle cambiali D.G., dopo che la stessa Corte aveva definito il motivo “al limite della inammissibilità per genericità”. La decisione era priva di giustificazione, giacchè la Corte d’appello aveva affermato che Z. non aveva ricevuto alcun vantaggio dalla cessione delle cambiali, in seguito sequestrate e quindi confiscate.

3.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, sono infondate.

3.2. – Si osserva, in primo luogo, che la Corte d’appello ha riesaminato le posizioni di debito-credito delle parti, quali risultavano dalla perizia svolta in sede penale, sulla base della richiesta formulata dall’appellante principale P. e tale richiesta era all’evidenza strumentale al riconoscimento di ulteriori spettanze, ricavabili proprio dalla perizia del dott. N., in particolare quelle derivanti dalla cessione del 5% di quote della San Marino s.r.l. e dalla cessione delle cambiali a firma D. G..

Non sussiste, pertanto, il vizio di ultrapetizione, che si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese fatte valere dalla parte, attribuendo alla stessa un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (ex plurimis, Cass., sez. L, sentenza n. 455 del 2011), e la decisione della Corte d’appello è sorretta da motivazione immune da censure, a partire dalla scelta di metodo di attenersi alla ricostruzione dei movimenti di danaro effettuata dal perito nominato in sede penale, fino alla valutazione del danno da usura subito da P. per effetto delle operazioni sopra indicate, nè in proposito assume rilievo il mancato incasso delle cambiali da parte di Z., autore dell’usura, per l’intervento dell’autorità giudiziaria, trattandosi di circostanza che non ha inciso sulla fattispecie criminosa, già consumata, e quindi sul conseguente danno subito dalla vittima dell’usura.

4. – Con il quarto motivo è dedotta violazione ddell’art. 112 c.p.c.. e dell’art. 2697 c.c., e si contesta il mancato riconoscimento degli importi indicati negli assegni emessi a favore di P..

5. – Con il quinto motivo è dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 651 c.p.p..

Sulla premessa che gli assegni in oggetto erano stati incassati da P. ed erano stati esaminati dal perito nominato nel procedimento penale per usura, si contesta che, in assenza di diversa causale, la cui prova incombeva su P., i relativi importi dovevano essere ricondotti ai rapporti di finanziamento accertati con il giudicato penale.

6. – Con il sesto motivo è dedotta carenza di motivazione con riferimento al rigetto dell’appello incidentale, sul rilievo che la Corte territoriale si era limitata a richiamare la sentenza del Tribunale il quale, a sua volta, non aveva tenuto conto che in sede penale era stato accertata la consegna e l’incasso degli assegni da parte di P., e questi non aveva eccepito di avere ricevuto gli assegni per titolo diverso dal finanziamento usurario, sicchè la Corte d’appello aveva violato anche l’art. 112 cod. proc. civ. 7. – Con il settimo motivo è dedotta violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., e si contesta il mancato riconoscimento delle somme portate dagli assegni, sotto il diverso profilo della mancata ammissione delle prove per interrogatorio e testi, articolate sin dal giudizio di primo grado, riproposte in appello e trascritte nel ricorso.

7.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’oggettiva connessione, sono infondate.

7.2. – I ricorrenti si dolgono mancato riconoscimento degli importi asseritamente corrisposti a P. con assegni, a fronte di una motivazione che risulta immune da vizi logico-giuridici.

La Corte d’appello ha richiamato, condividendola, la valutazione espressa dal Tribunale il quale aveva rilevato, per due degli assegni indicati (emessi in data 31 maggio 1994 e 2 giugno 1994), che mancava la prova della consegna a P. e del successivo incasso, e, per altri pagamenti effettuati a mezzo assegni (emessi dal 22 aprile 1994 al 4 luglio 1994), che non vi era riscontro nell’accertamento effettuato in sede penale.

Si tratta, con ogni evidenza, di valutazioni che involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, sindacabili in sede di legittimità solo per errori logico-giuridici, nella specie insussistenti.

Non ricorre il vizio di ultrapetizione, nè di erronea applicazione delle regole in tema di prova, posto che, per un verso, i pagamenti in oggetto – che secondo i giudici di merito erano esclusi dall’accertamento compiuto in sede penale – non erano riconducibili ai finanziamenti connessi al reato di usura neppure presuntivamente, non potendosi escludere causali lecite attesi i rapporti commerciali intervenuti tra le parti, e, per altro verso, la mancanza di prova sul punto non poteva che ridondare a carico della parte che ne chiedeva il riconoscimento, nella specie Z., a prescindere dalla mancanza di eccezione di P.. Quanto poi alla mancata ammissione delle prove orali, si tratta di scelta discrezionale del giudice del merito, peraltro del tutto condivisibile in quanto coerente con la premessa metodologica di attenersi agli accertamenti svolti dal perito nominato in sede penale.

8. – Con l’ottavo motivo è dedotta violazione degli artt. 1815 e 2033 c.c., art. 1224 c.c., artt. 12 – 14 e 15 disp. gen., nonchè vizio di motivazione, e si contesta il mancato riconoscimento degli interessi legali sulle somme oggetto di restituzione in favore di Z., in data successiva al 23 marzo 1996.

8.1. – La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata.

Quanto alla decorrenza degli interessi, non è censurata la ratio decisoria della sentenza d’appello, che ha ritenuto inammissibile per genericità il relativo motivo di appello, pur dopo una breve disamina del merito.

Quanto al mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 1224 c.c., comma 2, difetta qualsiasi allegazione circa la sussistenza, nel periodo di riferimento, di variazioni tra il tasso degli interessi e l’andamento dei titoli di Stato, che costituisce il presupposto della presunzione di danno, enucleata da Sezioni Unite n. 19499 del 2008.

9. – Con il nono motivo è dedotta violazione o falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, del D.M. n. 127 del 2004, Tabelle B ed A, e art. 91 c.p.c. per contestare il rigetto del motivo di appello riguardante la liquidazione delle spese di lite, effettuata dal Tribunale in favore di Z., che la Corte d’appello ha motivato sul rilievo che non erano stati indicati gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado.

I ricorrenti evidenziano in senso contrario che, nella comparsa di risposta in appello, Z. aveva richiamato la nota spese redatta per il giudizio di primo grado, segnalando che il Tribunale aveva violato i minimi tariffari.

9.1. – La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.

I ricorrenti si limitano a richiamare, senza trascriverla, la doglianza in assunto prospettata nella comparsa di risposta in appello, e pertanto non consentono al Collegio di procedere alla verifica della fondatezza della censura, essendo precluso l’esame diretto degli atti (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 14744 del 2007).

10. – Con il decimo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. e vizio di motivazione, e si contesta la ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello incidentale, con il quale era stata eccepita l’inammissibilità – per genericità – della domanda riconvenzionale formulata da P. con la memoria 10 dicembre 2003.

10.1. – La doglianza è inconferente.

Per censurare la decisione della Corte d’appello, che ha ritenuto inammissibile per genericità il primo motivo dell’appello incidentale, i ricorrenti avrebbero dovuto prospettare la violazione dell’art. 342 c.p.c., cioè della norma che disciplina la specificità dei motivi di appello, mentre hanno dedotto la violazione dell’art. 167 c.p.c., che disciplina il contenuto della comparsa di risposta.

11. – Il ricorso incidentale è infondato.

11.1. – Con l’unico motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata restituzione connessa alla nullità del contratto di compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS). Il ricorrente incidentale evidenzia che l’immobile, del valore stimato in circa 300 milioni di Lire, era stato trasferito a Celio srl per un prezzo significativamente inferiore, e poi venduto all’asta, a causa del mancato pagamento del mutuo da parte di Celio srl e Z., con la conseguenza che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, non era mai tornato nella disponibilità di P..

La decisione che negava la restituzione per equivalente era pertanto erronea ed illogica, e P. aveva diritto a vedersi riconosciuto – a titolo restitutorio ovvero risarcitorio – l’importo di Lire 126.036.510, corrispondente alla differenza tra il valore dell’immobile e il prezzo pattuito per la vendita nel contratto dichiarato nullo.

11.1. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello, dopo avere dato atto della avvenuta dichiarazione di nullità del contratto di compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS), con conseguente effetto restitutorio, ha affermato che non era provato il mancato pagamento del mutuo da parte di Celio srl ovvero di Z.. Risulta pertanto smentita la premessa dell’assunto del ricorrente incidentale, e di conseguenza non sussiste la denunciata contraddittorietà-illogicità della motivazione.

12. – Le spese del presente giudizio sono compensate in considerazione della soccombenza reciproca.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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