Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12232 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33797/2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI

SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPA SOTTOSANTI;

– ricorrente –

contro

FCA PARTECIPAZIONI SPA, OFFICINA NUOVA AVIR SERVICE SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1780/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte rassegnate (D.L. n. 117 del 2020, ex

art. 23, comma 8 bis, come convertito dalla L. n. 176 del 2020) dal

P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE

Alessandro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito del malfunzionamento del cambio del proprio autocarro IVECO, C.F. propose ricorso ex art. 700 c.p.c., per sentir ordinare alla IVECO (con la quale aveva in corso la garanzia per i vizi del veicolo) e alla Nuova Avir Service s.r.l. (officina che aveva sostituito il cambio originario con uno usato e revisionato anzichè con uno nuovo di fabbrica) di provvedere alla adeguata riparazione dell’autocarro a mezzo di un cambio nuovo;

il Tribunale emise il richiesto provvedimento di urgenza, ordinando alle due società resistenti di “provvedere alla immediata ed adeguata riparazione dell’autocarro (…) con un altro cambio nuovo e non revisionato”;

a fronte dell’inottemperanza delle obbligate, il Tribunale emise un primo provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., con cui autorizzò il C. a procedere “alla installazione tramite l’officina Nuova Avir Service o altra officina autorizzata, di un cambio nuovo” e un secondo provvedimento con cui ingiunse alle due società obbligate il pagamento delle spese sostenute dal C. per l’acquisto e la installazione del nuovo cambio effettuati presso altra officina (convenzionata Renault);

a seguito di opposizione avverso l’anzidetta ordinanza-ingiunzione e il successivo atto di precetto, il Tribunale di Ragusa revocò la seconda ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c., sul rilievo che il C. aveva disatteso la prima, non avendo effettuato la sostituzione del cambio tramite un’officina autorizzata;

la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che, benchè non specificato dal Tribunale, la sostituzione del cambio dovesse essere effettuata a mezzo di “officina autorizzata IVECO” ed ha concluso che, “a prescindere dalla fondatezza delle sue domande, avendo il C. disatteso il provvedimento del giudice cautelare del 03.07.2006 non può aver diritto al rimborso della spesa sostenuta”;

ha proposto ricorso per cassazione il C., affidandosi a due motivi; le intimate non hanno svolto attività difensiva;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte (ai sensi del D.L. n. 117 del 2020, art. 23, comma 8 bis, come convertito dalla L. n. 176 del 2020), chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

per quanto emerge dalla relata di notifica in atti, il ricorso è stato notificato (in via telematica) personalmente alla Società FCA Partecipazioni s.p.a. (ex IVECO s.p.a.) e alla Nuova Avir Service s.r.l., anzichè ai difensori che avevano rappresentato e difeso le due società nel giudizio di appello;

una tale notifica è invalida, alla stregua del principio consolidato secondo cui “la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anzichè al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina l’inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (Cass., S.U. n. 10696/2002), e ciò “sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare” (Cass. n. 9242/2004, conformi, ex multis, Cass. n. 19702/2011 e Cass. n. 710/2016; cfr. anche Cass., S.U. n. 2087/2020);

ne consegue che deve disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso alle parti intimate presso i rispettivi difensori nel giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso, da effettuarsi presso i difensori delle società intimate nel giudizio di appello ed entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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