Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12232 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19321-2017 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA,

52, presso lo studio dell’avvocato MARCO TAVERNESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI D’ANIELLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del suo legale rappresentante

p.t” domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati AUGUSTO

ABBRUZZESE, MASSIMIANO SCIASCIA giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

K.B., SOCIETA’ INTEREUROPE ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1147/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.M. convenne davanti al Giudice di Pace di Aversa l’Ufficio Centrale Italiano, la InterEurope Italia S.p.A, e la signora K.B. per sentir pronunciare il risarcimento dei danni a carico dei convenuti per le lesioni subite in conseguenza di un sinistro stradale in cui l’attore rimase coinvolto quando, in data (OMISSIS), alla guida di un motociclo, venne travolto da un veicolo Ford Focus, guidato da K.B. ed immatricolato all’estero che fece una repentina manovra di svolta a sinistra per entrare in un portone senza azionare gli indicatori di direzione. Nel contraddittorio con L’Ufficio Centrale Italiano e la compagnia di assicurazione InterEurope S.p.A., furono escussi testi e svolta CTU medico-legale.

Il Giudice di Pace di Napoli rigettò la domanda, compensando le spese ritenendo che l’onere dell’attore di dare la prova di aver correttamente convenuto in giudizio il responsabile civile proprietario del veicolo danneggiante non fosse stato assolto, non essendo emerso dalle risultanze istruttorie che il veicolo danneggiante fosse di proprietà del convenuto K.B..

Il Tribunale di Napoli, adito dal danneggiato, con sentenza n. 1147 del 27/1/2017, per quel che ancora di interesse in questa sede, ha qualificato la fattispecie, connotata dalla presenza di veicolo immatricolato all’estero, quale regolata dal D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 125 e 126 ha confermato la legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Italiano ed ha rigettato i motivi di appello volti a far valere la violazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio, ribadendo, anche alla luce di una recente pronuncia delle S.U. di questa Corte, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio, in quanto elemento costitutivo della domanda, avrebbe dovuto essere provata ed allegata dall’attore, non sussistendo alcuna peculiarità in ragione della particolarità della fattispecie.

Conseguentemente ha rigettato l’appello e, per la particolarità della fattispecie, ha compensato le spese.

Avverso quest’ultima sentenza I.M. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l’Ufficio Centrale Italiano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 125 e 126 per avere il Tribunale applicato la disposizione di cui all’art. 2697 c.c. in modo avulso dal contesto risarcitorio speciale disciplinato dal D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 125-126. In sostanza il ricorrente assume che, pur condividendo in astratto la tesi della spettanza all’attore dell’onere di allegare e provare la titolarità attiva o passiva quale elemento costitutivo della domanda, la fattispecie connotata da specialità, costituita dalla presenza di veicolo immatricolato all’estero, dalla legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Italiano, e dalla possibilità di promuovere azione risarcitoria diretta nei confronti del medesimo, avrebbe richiesto un diverso riparto dell’onere della prova ponendo a carico del soggetto legittimato passivo dell’azione risarcitoria l’onere di paralizzare l’azione, eccependo il difetto di titolarità in capo al conducente del veicolo danneggiante, trovandosi il danneggiante medesimo o la sua compagnia di assicurazione in una condizione migliore, sulla base del principio di vicinanza della prova, per poter accedere ai dati relativi alla proprietà del veicolo danneggiante, avendo l’interesse a far constare la non coincidenza della sua qualità di danneggiante con quella di proprietario del veicolo, paralizzando la domanda del danneggiato.

1.1 Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè la relativa allegazione e prova incombe sull’attore (Cass., U, n. 2951 del 16/2/2016; Cass., 3, n. 14652 del 18/7/2016; Cass., 1, n. 15037 del 21/7/2016; Cass., 6-3 n. 22525 del 24/9/2018). Nè la particolarità della fattispecie e la normativa del D.Lgs. n. 205 del 2009, artt. 125 e 126 legittimano una diversa soluzione, non incidendo in alcun modo la peculiarità del caso sul riparto dell’onere probatorio della titolarità della situazione soggettiva controversa. Ne consegue il rigetto del ricorso, ponendo a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ed il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA