Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12232 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 06/06/2011), n.12232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.O., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura in calce al ricorso dagli Avvocati Caldara Gian Roberto e

Luigi Zingarelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del

primo in Roma, via della Conciliazione n. 44;

– ricorrente –

contro

V.G., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura in calce al controricorso dagli Avvocati Piermarini

Piermarino e Andrea Pietropaoli, elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6;

– controricorrente –

e

R.S., R.A. e L.A.M., residenti in

(OMISSIS), rappresentati e difesi per procura in calce al

controricorso

dall’Avvocato Segarelli Umberto, elettivamente domiciliati presso il

suo studio in Roma, G. B. Morgagni n. 2/A;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 141 della Corte di appello di Perugia,

depositata il 10 maggio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

marzo 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udita le difese delle parti, svolte dall’Avv. Gian Roberto Caldara

per il ricorrente, dall’Avv. Fabio Blasi, per delega dell’Avv.

Umberto Segarelli, per R. e dall’Avv. Caterina De Luca, per

delega dell’Avv. Piermarini Piermarino, per V.;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto dichiararsi la

cessazione della materia del contendere tra il ricorrente ed il

resistente V.G. ed il rigetto del ricorso nei confronti

dei controricorrenti R..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’arch. C.O. convenne in giudizio V.G., la s.r.l. Fin Edil 2030 e R.R. esponendo di avere ricevuto dal V. l’incarico di studiare e predisporre gli elaborati progettuali per ottenere l’inserimento nel piano pluriennale di attuazione del Comune di (OMISSIS) dell’area edificabile che, con contratto preliminare del 17 novembre 1992, lo stesso V. si era impegnato ad acquistare dai consorti N.; che, con scrittura privata del 22 dicembre 1993, il V. aveva ceduto la propria posizione contrattuale alla società Fin Edil 2030, la quale si era anche accollata l’obbligo di pagare il professionista, senza tuttavia liberazione del V.; che successivamente, con lettera del 17 dicembre 2004, la predetta società gli aveva comunicato che l’incarico doveva ritenersi revocato, con richiesta di emissione della parcella, essendo stato nominato un nuovo acquirente, R. R., il quale si era accollato l’obbligo di pagare il compenso al professionista; che l’istante aveva eseguito il lavoro commissionato ed inviato la parcella, ma non ne aveva ottenuto il pagamento. Ciò esposto, chiese la condanna dei convenuti in solido ovvero individualmente al pagamento del compenso professionale spettategli.

I convenuti si costituirono distintamente in giudizio, ciascuno negando di essere debitore.

Il Tribunale di Terni dichiarò obbligati tutti i convenuti, che condannò al pagamento in solido della somma, minore di quella richiesta dall’attore, di Euro 89.427,82, oltre accessori di legge ed interessi legali.

Proposero appello in via principale V.G. e R.S., R.A. e L.A.M., quali eredi di R. R., ed in via incidentale la società Fin Edil 2030 e lo stesso C.. Con sentenza del 10 maggio 2005 la Corte di appello di Perugia, riuniti i gravami, confermò la pronuncia di primo grado limitatamente alla condanna della società Fin Edil 2030, mentre rigettò la domanda dell’attore nei confronti delle altre parti. A fondamento di tale conclusione, il giudice territoriale, per quanto qui ancora interessa, affermò che il professionista non aveva fornito la prova del conferimento dell’incarico da parte del V., rilevando che dai documenti prodotti risultava anzi che esso si era perfezionato dopo la cessione del contratto preliminare tra il V. e la società Fin Edil; con riferimento alla posizione del R., escluse invece che questi si fosse accollato il debito della Fin Edil verso l’attore, osservando che sul punto le prove fornite dall’istante erano incerte e che il R. aveva comunque agito per persona da nominare, come comprovato dal fatto che, a seguito della sua designazione, l’immobile era stato effettivamente acquistato, nel 1995, dalla s.r.l. Immobiliare Toano. Per la cassazione di questa decisione, notificata il 24 agosto 2005, ricorre, con atto notificato il 20 settembre 2005, C.O., affidandosi a due motivi.

Resistono con distinti controricorsi, illustrati da memorie, V. G. e R.S., R.A. e L.A.M..

All’udienza di discussione del 3 marzo 2011 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso nei confronti di V.G. ed il difensore di quest’ultimo ha dichiarato di accettare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta l’estinzione parziale del giudizio tra il ricorrente ed il controricorrente V.G. a seguito della rinuncia al ricorso per cassazione e della sua accettazione manifestata in udienza dai difensori delle parti, investiti, in forza delle rispettive procure alle liti, di tale facoltà. Le spese di giudizio tra le predette parti, in conformità all’intenzione dalle stesse manifestata, si dichiarano compensate.

Il primo motivo di ricorso, che censura il capo della sentenza impugnata che aveva respinto la domanda dell’attore nei confronti del V., va pertanto dichiarato assorbito in forza della pronuncia di estinzione parziale del giudizio.

Con il secondo motivo, il ricorrente C. censura la statuizione impugnata che ha rigettato la sua domanda nei confronti degli eredi di R.R.. Deduce a tal fine ” Violazione di legge; mancata ed erronea applicazione dei principi in materia di accollo e di contratti in favore di terzi, contemplatio domini e forma dei negozi; mancata valutazione ed interpretazione di elementi probatori; motivazione contraddittoria (art. 1273 c.c., art. 1411 c.c. e segg. e 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.

Sostiene al riguardo il ricorso che l’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, che ha affermato che il convenuto R. non si era assunto alcun obbligo diretto verso il professionista, costituisce il risultato di una non corretta ed immotivata valutazione delle prove orali raccolte in giudizio. In particolare, il giudice ha errato nel non trarre elementi di prova a favore della tesi dell’attore dalla testimonianza resa dalla G., moglie del C., che aveva riferito delle assicurazioni del Ca. circa l’assunzione da parte del R. dell’obbligo di pagare il compenso al ricorrente. E’ stata inoltre omessa qualsiasi valutazione della qualità del Ca., socio del R. nella Toano Immobiliare. La motivazione della decisione in ordine alla valenza di queste risultanze probatorie è inoltre espressa in termini di mera possibilità e quindi affetta da contraddittorietà.

La Corte ha infine ritenuto che il R. agisse per persona da nominare, per conto della società Toano Immobiliare, senza considerare che essa all’epoca non era stata ancora costituita, e senza motivare sugli elementi di prova in forza dei quali ha fondato il proprio convincimento.

Il mezzo appare sostanzialmente inammissibile ed anche infondato.

Infondato appare, in particolare, il denunziato vizio di motivazione.

La sentenza impugnata ha giustificato la propria conclusione circa l’estraneità del R. al rapporto per cui è causa sulla base del rilievo che non era stata fornita la prova che questi si fosse accollato il debito della Fin Edil verso l’attore, tenuto conto che le testimonianze rese dalla G. e dall’ A. al riguardo erano incerte e che, comunque, risultava che il R. avesse agito non in nome proprio ma in nome della società Toano Immobiliare, che, da poco costituita, risultava essere l’effettiva acquirente dell’immobile. Trattasi di motivazione sufficientemente adeguata, che si sottrae agevolmente alle critiche svolte sul punto dal motivo e che, in forza dell’accertamento in essa contenuto, porta altresì a disattendere le altre censure con cui il ricorrente ha lamentato violazioni di legge, formulate peraltro in modo del tutto generico.

Il motivo appare invece inammissibile nella misura in cui, contestando la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, tende ad accreditare una ricostruzione della vicenda contrattuale e, soprattutto, a sollecitare questa Corte ad una nuova e diversa valutazione delle prove raccolte in giudizio. E’ noto, per contro, che nel giudizio di legittimità, non essendo questa Corte giudice del fatto, non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, diverso da quello espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, potendo il ricorrente sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002). A tali considerazioni merita aggiungere che le censure sollevate dal ricorso non appaiono sostenute dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di riprodurre il testo dei documenti e delle prove orali che assume essere state male valutate dal giudice territoriale, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sul punto. Il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione parziale del giudizio tra il ricorrente e V. G. con compensazione delle spese di lite tra le predette parti; rigetta il ricorso nei confronti di R.S., R. A. e L.A.M. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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