Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12231 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi da

Palestrina n. 63, presso lo studio degli avv.ti Contaldi Mario e

Gianluca Contaldi, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sez. 4^, n. 101, depositata il 6

novembre 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il contribuente, consulente di marketing, presentò istanza di rimborso dell’irap versata negli anni dal 1998 al 2000, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di autonoma organizzazione; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia dalla commissione regionale;

– che, in particolare, il giudice di appello, richiamati i criteri dettati da questa Corte ai fini dell’assoggettabilita ad irap, conclude “L’applicazione di tali concetti al caso in esame deve portare ad escludere che l’attività del ricorrente sia caratterizzata da autonoma organizzazione, tenuto conto della modestia ed indispensabilità dei beni strumentali adoperati e dei quali è stata data prova sufficiente”;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo, deducendo vizio di motivazione in merito all’affermata assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, pur in presenza di risultanze documentali attestanti spese per beni strumentali e compensi a terzi;

– che il contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il ricorso è fondato.

che la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione è, infatti, assunta dalla decisione impugnata in termini di assoluta apoditticità e con valutazione, che, essendo priva di qualsiasi specifica indicazione delle concrete circostanze di fatto assunte a relativo fondamento, non offre alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– Che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

PQM

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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