Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12231 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7637/2012 proposto da:

NUOVA ORT S.r.l., p.iva (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO GOBBI;

– ricorrente –

contro

PREFETTO pro tempore DI TORINO, c.f. (OMISSIS), domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5119/2011 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato MARIO ANTONIO SCINO, difensore del

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO in FATTO

D.G., quale legale rappresentante della O.R.T. S.r.l., proponeva innanzi al Giudice di Pace di Torino opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 15825 del 14.5.2008 della Prefettura di Torino.

Instauratosi il contraddittorio, l’adito Giudice di prime cure, con sentenza n. 2982/2009 rigettava il ricorso, confermando l’opposta ordinanza-ingiunzione.

Avverso la suddetta decisione del Giudice di prima istanza interponeva appello la D..

Resisteva l’appellata Prefettura.

Con sentenza n. 5119/2011 il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice di appello, respingeva l’appello e compensava integralmente le spese del giudizio.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre la D. con atto affidato a tre distinti ordini di motivi.

Resiste con controricorso l’intimata P.A..

A seguito di ordinanza interlocutoria n. 18578/2013, di cui in atti, la controversia è stata rimessa in pubblica udienza innanzi a questa Sezione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la qualificazione (come “strada urbana di scorrimento”) del tratto stradale ove ebbe luogo la rilevazione a distanza della velocità con la conseguente falsa applicazione della L. n. 168 del 2001, art. 4, nonchè con consequenziale violazione della L. n. 2245 del 1865, artt. 4 e 5, all. E. Il motivo è fondato.

L’odierna ricorrente, con apposito motivo di gravame, aveva denunciato nel precedente grado di giudizio la mancanza di un requisito ex lege indispensabile al fine di legittimare il rilevamento della velocità da cui scaturivano il verbale di accertamento di violazione al C.d. S. e la successiva ordinanza-

ingiunzione prefettizia opposta.

In effetti il detto rilevamento era, nella concreta fattispecie per cui è giudizio, possibile L. n. 168 del 2001, ex art. 4, solo in tratto stradale qualificabile come “strada urbana di scorrimento” ex art. 2 C.d.S., comma 2.

La mancata qualificabilità del tratto stradale ai sensi del citato art. 4 comportava la conseguente impossibilità ed illegittimità del provvedimento prefettizio di autorizzazione all’installazione di un dispositivo per il rilevamento a distanza della velocità, con ulteriore consequenziale illegittimità del suo impiego e di tutti gli scaturenti successivi verbali ed atti.

L’adito Tribunale, in funzione di Giudice di appello, non ha compiutamente e congruamente motivato in punto alla cennata doglianza della parte odierna ricorrente, oggi – in sostanza – riproposta col motivo di ricorso in esame.

Nella motivazione della gravata sentenza del Tribunale di Torino si legge di una pretesa “contraddizione in cui incorreva lo stesso appellante” (relativa alle affermazioni della parte che il tratto stradale interessato non rientrava nella previsione di cui all’art. 2 cit. “essendo privo di spartitraffico centrale sviluppandosi su un’unica carreggiata” e che, pure, detta carreggiata “presentava più di una corsia di senso di marcia”);

e, di seguito si legge, dell’assoggettamento – ai fini della qualificazione del medesimo tratto di strada – all’accertamento di cui al Decreto Prefettizio n. 105736/2005 di individuazione delle strade urbane ove non era consentito il fermo del veicolo, con richiamo del carattere ampiamente discrezionale dell’individuazione delle strade (già affermato da questa Corte con nota sentenza 22 febbraio 2010, n. 4242).

Senonchè la motivazione dell’impugnata sentenza è, nella sostanza, insufficiente e contraddittoria.

La discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell’infrazione al C.d.S. quanto alla velocità) non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale.

Solo in presenza, come nella fattispecie, di una strada urbana a scorrimento (ovvero “con spartitraffico centrale” era, quindi, possibile la legittima previsione della mancata contestazione immediata.

La sentenza gravata non dice chiaramente (eludendo la delicata questione oggetto di gravame) se il tratto stradale de quo era o non era una strada urbane a scorrimento.

Nè la pretesa suddetta invocata contraddittorietà o il mero rinvio (non del tutto pertinente) al precedente di questa Corte possono sopperire alla esposta mancanza.

In ragione di tali considerazioni il motivo, in quanto fondato, va accolto, con consequenziale cassazione della impugnata decisione e rimessione al Tribunale a quo, che dovrà provvedere a riesaminare e decidere la controversia uniformandosi al principio innanzi affermato.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia riguardante la conformità del verbale di contestazione rispetto a quanto previsto dall’art. 385 reg. esec. C.d.S..

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente deduce un ulteriore carenza motivazionale in ordine al punto della controversia relativo all’irregolare ed insufficiente segnalazione del limite di velocità, nonchè il vizio di falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2.

4.- I su esposti secondo e terzo motivo del ricorso possono essere assorbiti in dipendenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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