Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12230 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4285/2019 proposto da:

O.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Ballerini,

con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Emiliano

Benzi, come da procura speciale a margine del ricorso per

cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di GENOVA n. 950/2018,

pubblicata in data 13 giugno 2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.L., nato in (OMISSIS), ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Genova del 17 luglio 2017, che, al pari della Commissione territoriale competente, aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal paese di origine perchè nel concreto rischio di venire perseguitato per avere avuto rapporti sessuali con un uomo del suo villaggio ed essere stato scoperto dalla ex moglie e dal padre.

3. La Corte di appello di Genova ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocate, sulla base delle dichiarazioni del richiedente e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza.

4. O.L. ricorre in cassazione con due motivi.

5. L’Amministrazione intimata ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, sull’affermata applicabilità al presente ricorso della previgente formulazione degli artt. 5 e 6 del T.U. Immigrazione, oggetto di riforma con il D.L. n. 113 del 2018, dedotta a pag. 21 del ricorso per cassazione, giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 13 novembre 2019, n. 29460, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, con il conseguente corollario che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge.

Tali domande saranno, pertanto, vagliate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

2. Con il primo motivo O.L. lamenta la violazione della Convenzione di Ginevra; la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,(2),8 e 5; la mancata valutazione di un elemento fondamentale; illegittimità del provvedimento di diniego del riconoscimento del diritto del ricorrente al riconoscimento in proprio favore dello status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 2 e art. 14, lett. b); mancata disposizione di ulteriore audizione del ricorrente in via istruttoria.

2.1 Il motivo è inammissibile.

La Corte, sul punto, ha ritenuto di non concedere l’invocata protezione, considerando che il ricorrente si era limitato ad affermare, come esclusivo motivo di allontanamento dal suo paese d’origine, l’asserita paura delle minacce della sua ex moglie e del padre, non avendo fatto minimo cenno ad una situazione di violenza indiscriminata sussistente nella sua zona di residenza.

Inoltre, la Coni aveva condiviso la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto il racconto del richiedente generico ed impersonale, oltre che contraddittorio, con specifico riferimento alla circostanza di essere stato scoperto dalla moglie e dal nuovo compagno di costei che lo aveva visto sfoggiare grande ricchezza.

Ora, senza prescindere dalla genericità delle censure sollevate dal ricorrente, avuto riguardo alle specifiche ragioni del decidere affermate dalla Corte distrettuale, occorre precisare che questa Corte, in ordine alla condizione di omosessualità ha affermato che “ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta; devono, pertanto, essere acquisite le prove, necessarie al fine di acclamare la circostanza della omosessualità del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale” (Cass., 14 ottobre 2019, n. 25885; Cass., 20 settembre 2012, n. 15981 del 20/09/2012).

Nel caso in esame, tuttavia, le contraddizioni rilevate nel racconto del richiedente, proprio con specifico riferimento alla condizione di omosessualità, non consentono la concessione della richiesta protezione mancando alla base ogni prova di appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, quello di omosessuale, sottoposto agli atti di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 od oggetto di minaccia grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14. Nella sostanza, la ritenuta non credibilità comporta il difetto della prova dell’omosessualità.

2.2 Anche l’ulteriore profilo difensivo relativo all’audizione del richiedente è inammissibile poichè il potere officioso del giudice di appello di disporre l’audizione personale del richiedente è correlato ad una scelta discrezionale che compete al giudice di merito operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale. In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass., 29 maggio 2019, n. 14600; Cass., 7 febbraio 2018, n. 3003). In disparte, va comunque rilevato che il ricorrente nulla ha dedotto sul possibile contenuto oggetto di approfondimento in sede di audizione.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1066 (ratificato con la L. n. 881 del 1977), in relazione, in particolare, all’art. 5, comma 6, T.U. immigrazione; la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; la violazione dell’art. 19 del T.U. immigrazione; l’omesso esame della domanda di protezione umanitaria.

3.1 Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, assumendo che la Corte distrettuale non avrebbe correttamente inquadrato l’istituto, il quale, secondo la lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità, concerneva un catalogo aperto di situazioni soggettive (come i motivi di salute, di età, familiari) oppure oggettive, relative al Paese di provenienza, come grave instabilità politica ed economica, violenza, insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali, povertà estrema.

Il ricorrente, inoltre, lamenta il fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la situazione di oggettiva vulnerabilità dovuta all’attuale realtà politica, economica e sociale del suo Paese di origine.

3.2 E’ utile, invero, premettere che, come ribadito anche di recente da questa Corte, la protezione umanitaria – secondo i parametri normativi stabiliti dal T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 19, comma 2 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 – è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

A tal fine, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio e non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con specifico riferimento, poi, al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Così facendo, infatti, si prenderebbe altrimenti in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 3 aprile 2019, n. 9304; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

3.2 Orbene, premesso che la Corte territoriale ha specificamente esaminato e respinto la domanda di riconoscimento di protezione umanitaria dell’odierno ricorrente, sicchè il lamentato “omesso esame” è palesemente destituito di fondamento, la riportata doglianza non merita accoglimento.

3.3 Nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria affermando che non risultava dimostrato un adeguato percorso di integrazione in Italia, non essendo sufficiente la sola frequenza di un corso di apprendimento base della lingua italiana o un non meglio precisato tirocinio.

Inoltre, la protezione umanitaria tutela situazioni di vulnerabilità in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente di situazioni di rischio, che, nel caso in esame, neppure rilevano dalla stessa narrazione del ricorrente.

Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero parametri di benessere, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass., 7 febbraio 2019, n. 3681).

3.5 Il ricorrente insiste, nel motivo di ricorso in esame, sulla specifica situazione del Paese di provenienza, descritto come in condizioni di grave ed oggettiva difficoltà economica, sicchè un suo rimpatrio ivi gli pregiudicherebbe la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Egli, tuttavia, non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad affermazioni affatto generiche (profilo, quest’ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l’accertamento del giudice di merito, il quale ha motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente circa le asserite ragioni di pericolo da lui denunciate in ragione delle numerose contraddizioni rilevate nel racconto del richiedente).

3.7 Orbene, come affermato da questa Corte il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente; tale elemento, però, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, il quale è, perciò, onerato quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (Cass., 8 gennaio2019, n. 231; Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

Infatti, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio, con la conseguenza che la carenza del quadro assertivo (nella specie in ragione della sua evidente genericità) nemmeno giustifica la spendita, da parte dello stesso, dei poteri istruttori officiosi a lui assegnati nel giudizio vertente sulle diverse forme del diritto di asilo, dato che, in ragione dell’indeterminatezza della condizione di vulnerabilità dell’istante, non si sarebbe saputo ove indirizzare.

3.8 Sul punto, la Corte distrettuale ha evidenziato, alla stregua delle informazioni acquisite dal giudice di primo grado, che non conosceva la zona di provenienza del ricorrente e che la situazione di conflitto armato tra le truppe governative e quelle indipendentiste locali, che peraltro era in via di normalizzazione, era concentrata nella zona a sud, di Casamance, e ha quindi escluso situazioni di vulnerabilità soggettiva, diverse da quelle correlate a ragioni di natura economica, che il ricorrente richiama, ma che sono irrilevanti, occorrendo, appunto, che la condizione di soggettiva vulnerabilità sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di provenienza, in conformità del disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

3.9 Il ricorrente, infine, nemmeno ha specificamente indicato ragioni di rilevanza dell’accertamento della situazione della Libia, Paese in cui era transitato prima di giungere in Italia, non essendo questo il suo Paese di origine e, dunque, di rimpatrio del richiedente protezione internazionale.

In proposito, va evidenziato che l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, potendo il paese di transito rilevare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva UE n. 115/2008, solo nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass., 6 dicembre 2018, n. 31676).

4. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna O.L. alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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