Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12230 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sez. 17^, n. 219, depositata il 7

novembre 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il contribuente, agente di commercio, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2000, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu respinto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

– che i giudici di appello rilevarono, in particolare, che il presupposto impositivo dell'”autonoma organizzazione” non può mai ricorrere in relazione ad un’attività non esplicabile in assenza di lavoratore autonomo;

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. c.c., e art. 2195 c.c., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 1444, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè vizio di motivazione – ed ha censurato la decisione impugnata per non aver considerato che l’irap è sempre dovuta dagli agenti di commercio, giacchè, per loro, il requisito dell’autonoma organizzazione sarebbe intrinseco alla stessa natura dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) ed, inoltre, per non aver idoneamente motivato l’assunta carenza, in concreto, di detto requisito;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che i motivi di ricorso, che, in quanto connessi, possono essere congiuntamente esaminati, appaiono fondati nei termini precisati dalle sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. 12108/09).

– che queste hanno, infatti, puntualizzato: che in tema di irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni; ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che applicherà il principio sopra richiamato.

PQM

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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