Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12230 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 07/11/2016, dep.17/05/2017),  n. 12230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.C., residente a (OMISSIS), elettivamente domiciliata a Roma,

via Italo Carlo Febo n. 22, presso lo studio dell’avvocato Angelo

Colucci e rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Ragogna del

foro di Pordenone, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/11/2011 la Commissione Tributaria regionale

del Friuli Venezia Giulia, depositata il 26 ottobre 2011, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

novembre 2016 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato Francesco

Meloncelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’avvocato Angelo Colucci, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

dottor Del Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza n. 88/11/11, depositata il 26 ottobre 2011 e non notificata, la Commissione tributaria regionale Friuli-Venezia Giulia (hinc: “CTR”) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di R.C. avverso la sentenza n. 71/05/2008 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone (hinc: “CTP”), compensando le spese di lite.

Il giudice di appello premetteva che: a) nella dichiarazione IVA per il 1998, presentata il 25 maggio 1999, la contribuente R. aveva evidenziato un importo IVA, “chiesto a rimborso” nel rigo “VR” (recte: “VX”) 19 del quadro VX e nel quadro RX; b) avverso la richiesta di rimborso, reiterata il 19 maggio 2001, l’Agenzia delle entrate aveva opposto un diniego espresso, impugnato davanti alla CTP, la quale aveva accolto il ricorso; c) l’Agenzia aveva proposto appello, deducendo che la mancata utilizzazione del modello VR aveva reso inidonea la richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione IVA, con conseguente decadenza per la maturazione del termine biennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

Su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello con i seguenti rilievi: a) la indicazione nei quadri VX e RX dell'”importo chiesto a rimborso” integrava un’adeguata richiesta di rimborso ordinario ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 a nulla rilevando la mancata presentazione del modello VR (che la legge esige a pena di inammissibilità solo per la diversa richiesta di rimborso accelerato consentita dall’art. 38-bis del medesimo D.P.R.); b) la richiesta di rimborso ordinario era, dunque, valida e, pertanto, non si era maturata la decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

2.- L’Agenzia delle entrate, dichiarando un valore di Euro 2.494,49, impugnava la sentenza di appello con ricorso notificato il 10-13 dicembre 2012, affidato ad un solo motivo.

3.- La contribuente resisteva con controricorso notificato il 18-24 gennaio 2012. Con istanza depositata il 16 giugno 2016, corredata da procura speciale in calce rilasciata al difensore, il Comitato dei creditori del fallimento R. chiede la fissazione dell’udienza di discussione.

4.- Il Collegio delibera di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 e art. 38-bis, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

La ricorrente deduce che: a) contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, le norme evocate escludono che, per la validità della richiesta di rimborso, sia sufficiente la compilazione del quadro VX della dichiarazione, ove a questa non si accompagni la presentazione del modello VR; b) infatti, la presentazione di tale modello (nella specie non avvenuta) costituisce condizione indispensabile per attestare la volontà del contribuente di richiedere il rimborso dell’IVA; c) l’invalidità della richiesta di rimborso nel quadro VX ha comportato, nella specie, la maturazione del termine biennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, dalla verificazione del presupposto del rimborso (“presentazione della dichiarazione IVA”: 25 maggio 1999) alla presentazione della domanda di rimborso (19 maggio 2001).

2.- Il motivo di ricorso non è fondato e va respinto.

L’assunto della ricorrente è, in primo luogo, infondato in punto di diritto. Infatti, per consolidata giurisprudenza, ai fini di una valida richiesta di rimborso ordinario ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 è sufficiente la compilazione dei quadri della dichiarazione specificamente deputati per l’indicazione dell'”importo richiesto a rimborso”, senza necessità dell’ulteriore presentazione del modello VR (costituente una mera condizione di esigibilità del credito): con la richiesta contenuta nella dichiarazione comincia a decorrere il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. per l’esercizio del diritto al rimborso (ex plurimis: Cass. n. 11915 del 2016; n. 20255, n. 9941, n. 4592 e n. 4587 del 2015; n. 26867, n. 20678, n. 20069, n. 14070, n. 10653, n. 3742 e n. 2005 del 2014; n. 23755 e n. 8813 del 2013; n. 15229, n. 14070, n. 7685 e n. 7684 del 2012; n. 20039 del 2011).

In secondo luogo, il medesimo assunto della ricorrente è in sè contraddittorio in punto di fatto (come sottolineato dalla controricorrente). Infatti, anche ove si potesse ipoteticamente ammettere – per assurdo – l’invalidità della richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione, l’Agenzia deduce comunque una maturazione del termine biennale di decadenza nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione (25 maggio 1999) e quella dell’autonoma richiesta amministrativa di rimborso (19 maggio 2001), che è smentita dalle date indicate nello stesso ricorso per cassazione.

3.- Il consolidamento della sopra ricordata giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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