Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12230 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1673-2012 proposto da:

S.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE

BUONAFEDE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI ROMA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 8, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO

FRIGENTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

V.B. (OMISSIS), S.M.

(OMISSIS), S.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARO, 25, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA NAPPI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4857/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato CARPINELLI Eugenio, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato Achille BUONAFEDE, difensore della ricorrente

e controricorrente incidentale, che si è riportato agli scritti

difensivi in atti;

udito l’Avvocato CAMARDA Andrea, per il Comune di Roma Capitale,

che ha chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito l’Avvocato LIFANO Antonio Maria, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato NAPPI Francesca, difensore dei

conroricorrenti e ricorrenti incidentali, che ha depositata un avviso

di ricevimento ed ha chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed

in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo e del

terzo motivo e per l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, per

il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato al Comune di Roma il 24 dicembre 2001, V.S., S.G., S.A. e S.M. adivano il Tribunale di Roma per sentire accertare e dichiarare il loro diritto di proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. sulla porzione di mq 2.475 del terreno sito in (OMISSIS), distinto al Catasto Terreni al foglio 603, part. 73-76 rate 130-74-75-788.

Gli attori esponevano che:

erano stati, nella qualità di aventi causa del defunto S. G.B., proprietari dell’appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), distinto al Catasto Terreni al foglio 603, part. 73-76 rate 130-74-75-788, dell’estensione di mq 12.039;

detto terreno era stato oggetto di provvedimento espropriativo in favore del Comune di Roma, come da D.P.G.R. Lazio 9 febbraio 1976, n. 221;

l’immissione nel possesso del terreno e l’attuazione dell’opera pubblica erano stati effettuati dal Comune di Roma limitatamente al lotto principale di mq 8.619 di tale area, che era stata trasformata in un parco urbano pubblico;

i restanti mq 2.475 dello stesso lotto, che erano stati recintati e sui quali insistevano due abitazioni ad un piano ed aree giardinate ed a colture ortive, erano rimasti nella loro disponibilità, in quanto ne avevano avuto il possesso interrotto, continuativo, pacifico e pubblico, in via esclusiva, dal 1976, per cui ne avevano usucapito la proprietà.

Interveniva volontariamente nel giudizio S.E., figlia dell’originario proprietario del bene, la quale deduceva di avere usucapito il terreno assieme ai fratelli G. ed S. A. e negava che lo stesso diritto fosse stato acquistato a titolo originario da V.S. e S.M..

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, istruita la causa per mezzo di Ctu e sentiti testi, con sentenza n. 15350/06 dichiarava il difetto di legittimazione attiva di V.S. e S.M. ed accoglieva la domanda di usucapione di G., A. ed S.E..

V.B., S.G., anche nella qualità di eredi di V.S., nonchè A. e S.M. proponevano appello, chiedendo che fosse dichiarato che avevano acquisito in modo esclusivo la proprietà del bene oggetto di causa a titolo originario.

Si costituiva il Comune di Roma, il quale chiedeva il rigetto dell’appello e, in via incidentale, quo, o della domanda di usucapione proposta in primo grado.

Si costituiva S.E., che insisteva per il rigetto dell’appello e chiedeva la conferma della sentenza gravata.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4857/10, rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale del Comune di Roma, respingeva la domanda di usucapione di M., G., A. ed S.E. e di V.B..

Inoltre, la corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello incidentale di S.E..

A sostegno della decisione adottata la Corte di Appello di Roma evidenziava che:

– la notifica del decreto di esproprio comportava la perdita dell’animus possidendi da parte di chi continuava ad esercitare sulla cosa attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà;

perchè potesse di nuovo venire in essere un possesso ad usucapionem, occorreva compiere un atto di interversione del possesso;

il primo giudice aveva correttamente accertato che gli appellanti principali avevano agito quali aventi causa dell’unico proprietario S.G.B., deceduto il (OMISSIS);

l’affermazione degli appellanti principali di avere posseduto il terreno iure proprio da prima del decesso del loro congiunto era inammissibile perchè nuova e, comunque, infondata, dovendosi ritenere che la loro presenza sul terreno in esame fosse dovuta alla mera tolleranza dell’effettivo titolare del diritto dominicale;

la documentazione allegata all’atto di citazione di primo grado era di epoca successiva al decesso del de cuius;

l’ulteriore documentazione depositata in primo grado non poteva dimostrare un possesso valido ai fini dell’usucapione precedente alla morte dell’originario proprietario;

l’appello incidentale di S.E. era inammissibile, poichè la comparsa in cui era contenuto era stata depositata senza rispettare il termine di venti giorni anteriori all’udienza di prima comparizione.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione S.E., articolandolo su tre motivi.

V.B., S.G. e S.M. hanno resistito con controricorso e presentato ricorso incidentale basato su due motivi.

Roma Capitale (già Comune di Roma) ha resistito con controricorso.

S.A. non si è costituito.

S.E., V.B., S.G. e S. M. hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. In primo luogo deve essere esaminata l’eccezione di nullità della notifica del ricorso principale avanzata da V.B., S. G. e S.M..

Affermano i controricorrenti che il suddetto ricorso sarebbe stato loro notificato in violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 3, presso lo studio del procuratore costituito in secondo grado, nonostante fosse ormai decorso un anno solare dalla pubblicazione della sentenza gravata e l’elezione del domicilio fosse limitata al solo grado di appello.

L’eccezione è infondata.

Infatti, l’impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all’anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale (come nella specie, in quanto la notifica del ricorso principale è avvenuta il 4 gennaio 2012, mentre la sentenza, non notificata, è stata depositata il 22 novembre 2010), va notificata in uno dei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c., comma 1 e, quindi, anche alla parte presso il procuratore costituito, ma non a detta parte personalmente (Cass., Sez. 2, n. 2888 del 27 febbraio 2002, Rv. 552628).

2. Deve essere deciso, quindi, il ricorso principale.

2.1. Con il primo motivo S.E. contesta la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 1158, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè artt. 112, 113 e 115 c.p.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo.

La ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale abbia ritenuto che la notifica del decreto di esproprio comportasse il venire meno dell’animus possidendi del precedente proprietario e di coloro che esercitavano sulla res attività corrispondenti al diritto di proprietà diversi, con la conseguenza che, al fine di usucapire il terreno, sarebbe stato necessario dare la prova del compimento di un atto di interversione del possesso rivolto verso il titolare del diritto di proprietà.

Infatti, ad avviso di S.E., il fatto in sè di avere continuato ad utilizzare il terreno rendeva priva di ogni valenza l’emissione del decreto di esproprio, attenendo questa al profilo del trasferimento del diritto di proprietà formale, mentre, nella specie, doveva essere valutato il solo dato materiale della concreta occupazione del bene.

Tale assunto non è condivisibile.

Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, il decreto di espropriazione è idoneo non solo a far acquisire la proprietà piena del bene, ma pure a fare venire meno qualsiasi situazione, di diritto o di fatto, con essa incompatibile.

A ciò consegue che, benchè il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continuino ad esercitare sulla cosa delle attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, la notifica del detto decreto comporta la perdita dell’animus possidendi, con la conseguenza che chi voglia usucapire la cosa deve, perchè sia configurabile di nuovo un possesso ad usucapionem, compiere un atto di interversio possessionis (Cfr. Cass., Sez. 1, n. 6742 del 21 marzo 2014, Rv. 630046; Cass., Sez. 1, n. 13669 dell’11 giugno 2007, Rv.

597367).

Questo orientamento ha superato quello più risalente, indicato da Elena S. (Cass., Sez. 1, n. 5293 del 22 aprile 2000, Rv.

535970; Cass., Sez. 2, n. 13558 del 4 dicembre 1999, Rv. 531836), il quale non tiene conto che l’acquisto della proprietà da parte dell’espropriante o del beneficiario dell’espropriazione, avviene a titolo originario, con la pienezza dovuta all’esigenza di dispone del bene al fine di realizzarvi un’opera di pubblica utilità, per cui la res transita nel patrimonio indisponibile dell’ente, almeno per tutto il tempo necessario al compimento dei lavori per la realizzazione di detta opera.

Infatti, la L. n. 2359 del 1865, art. 52 (poi sostituito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 25), in base a cui le azioni a difesa della proprietà o dei diritti reali non impediscono il decorso dell’espropriazione, convertendosi i rispettivi diritti in pretese sull’indennità, dispone l’estinzione dei diritti incompatibili con l’acquisto a titolo originario da parte dell’espropriante o del beneficiario dell’espropriazione, escludendo che assumano rilievo eventuali situazioni di fatto in contrasto con esso, come il possesso, il quale, sia pure solo animo, è conseguito dall’espropriante o dal terzo beneficiario al momento del decreto di esproprio.

D’altronde, la persona che si trovi nella relazione con la cosa all’epoca della notifica del decreto di esproprio acquista la consapevolezza della sua alienità e dell’impossibilità di farne uso come se fosse propria, anche se ne resti provvisoriamente nella disponibilità materiale.

Se ne ricava che un nuovo possesso ad usucapionem a favore di chi rimanga nel rapporto materiale con il terreno può aversi esclusivamente in presenza di un esplicito atto di interversio possessionis, di cui il proprietario sia reso edotto.

Del tutto prive di rilievo sono, quindi, le circostanze indicate dalla ricorrente come idonee a dimostrare l’intervenuta usucapione, quali la mancata immissione nel possesso dell’area in esame degli addetti comunali, attestata nel verbale del 29 aprile 1978, la non realizzazione di alcuna opera pubblica, la coltivazione del terreno, la realizzazione in loco di opere edilizie (con riferimento a cui sono state avanzate nel 1986 richieste di condono edilizio), la richiesta di rilascio di passo carrabile definitivo del 14 settembre 1976 ed il pagamento di imposte, tributi ed utenze, in quanto non idonee a provare il compimento di un atto di interversione del possesso nei confronti del soggetto espropriante prima del decesso di S.G.B., avvenuto il (OMISSIS).

La corte territoriale ha, infatti, con motivazione logica e completa, che non può essere sindacata nella presente sede, ritenuto che la documentazione in questione non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di un valido possesso ad usucapionem di S.G. B. o di soggetti da lui distinti per il periodo posteriore alla notifica del decreto di esproprio e precedente la data del (OMISSIS), con la conseguenza che “la possibilità di esercitare il possesso uti dominus sia sorta soltanto dall’epoca di decesso di quest’ultimo ((OMISSIS)) e non sia, in ogni caso, utile in senso quantitativo ad affermare l’acquisto della proprietà per usucapione, per difetto del decorso del ventennio all’atto della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure (24 dicembre 2001)”.

D’altronde, si osserva che la non immissione nel possesso del terreno e la non esecuzione dell’opera costituiscono fatti che non escludono il possesso solo animo del Comune di Roma, che la documentazione concernente il condono edilizio è successiva alla scomparsa di S.G.B. e, dunque, non prova un atto di interversione del possesso prima del (OMISSIS), e, infine, che la coltivazione del terreno, la richiesta del passo carrabile e il pagamento di imposte, tributi ed utenze rappresentano condotte non univoche al fine della dimostrazione del possesso ad usucapionem e dedotte in maniera estremamente generica.

2.2. Con il secondo motivo S.E. contesta l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. con riguardo alla mancata adozione di una decisione sull’intervenuta usucapione degli eredi fratelli S. ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c. per sommatoria del loro possesso a quello del loro dante causa e de cuius.

La doglianza è inammissibile, non avendo la ricorrente colto la ratio della decisione.

Sostiene S.E. che la corte territoriale, dopo avere respinto la domanda di usucapione avanzata iure proprio dalle parti, avrebbe dovuto accogliere quella proposta “ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c. dagli eredi del de cuius che, al loro possesso, avevano, infatti, sommato, per accessione, quello esercitato dal loro dante causa a titolo universale, sì da maturare l’acquisto a titolo originario del bene per usucapione, a fronte del maturato periodo di legge in data antecedente alla proposizione della domanda” e che non avendo provveduto a ciò sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Peraltro, la Corte di Appello di Roma ha espressamente chiarito che, dal momento della notifica del decreto di esproprio nel 1976, S.G.B. aveva perso il possesso del terreno e non lo aveva più acquistato sino al 1983, epoca del suo decesso, non avendo posto in essere, durante tale lasso di tempo, alcun atto di interversione del possesso.

Ne conseguiva che “ferma restando la mera detenzione degli immobili in epoca antecedente il decesso di S.G.B. e dopo la notifica del Decreto di esproprio, la possibilità di esercitare il possesso uti dominus sia sorta soltanto dall’epoca di decesso di quest’ultimo ((OMISSIS)) e non sia, in ogni caso, utile in senso quantitativo ad affermare l’acquisto della proprietà per usucapione, per difetto del decorso del ventennio all’atto della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure (24 dicembre 2001)”.

2.3. Con il terzo motivo S.E. deduce la violazione, errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 166, 343 e 346 c.p.c. con riguardo all’avvenuta pronuncia di inammissibilità del gravame incidentale proposto in appello, con consequenziale vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione alle deduzioni e domande riproposte ex art. 346 c.p.c. Ciò in quanto la parte vincitrice in primo grado non era tenuta a presentare appello incidentale per ripropone tutte le questioni, eccezioni e deduzioni non esaminate in primo grado, con la conseguenza che la corte territoriale avrebbe errato a limitarsi a valutare l’inammissibilità dell’appello incidentale, senza valutarne nel merito il contenuto.

La doglianza è inammissibile per difetto di interesse alla sua proposizione.

Secondo la ormai risalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la parte vittoriosa nel grado precedente non può propone impugnazione incidentale, difettando il presupposto della sua soccombenza.

Essa può solo chiedere al giudice del gravame di fornire, fermo restando il dispositivo, una soluzione giuridicamente più corretta, risollevando, in caso di appello, le medesime questioni ex art. 346 c.p.c., ovvero sollecitando, nell’eventualità di proposizione di ricorso per cassazione, il potere di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. (Cass., Sez. 1, n. 16171 del 30 luglio 2015, Rv.

636344; Cass., Sez. 3, n. 1149 del 27 aprile 1973, Rv. 363658).

Se ne ricava che l’appello incidentale di S.E., parte integralmente vittoriosa in primo grado, era, comunque, inammissibile.

Inoltre, si evidenzia che, nella specie, la Corte di Appello di Roma ha esaminato in maniera espressa od implicita le questioni dedotte con l’appello incidentale, concernenti l’ammissibilità dell’intervento in primo grado della suddetta S.E. e l’insussistenza di ogni diritto sul bene di S.M. e V.S., in quanto non ha ritenuto inammissibile l’intervento di S.E. davanti al Tribunale di Roma ed ha respinto ogni domanda di S.M. e V.S..

3. Ne consegue il rigetto del ricorso principale.

4. Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale di V. B., S.G. e S.M..

5.1. Con il primo motivo V.B., S.G. e S.M. deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., poichè essi avevano iniziato a possedere in via autonoma già nel 1976.

La corte territoriale, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe errato, pertanto, nel ritenere che essi avevano agito solo quali eredi di S.G.B. quando, al contrario, essi chiedevano di usucapire il terreno in virtù di un loro autonomo possesso iniziato nel 1976.

La doglianza è inammissibile, non avendo i ricorrenti colto la ratio della decisione.

Infatti, la Corte di Appello di Roma, dopo avere affermato, in primo luogo, con riferimento alla posizione di V.B., S. G. e S.M. che “contrariamente a quanto affermato dagli appellanti principali,… il primo Giudice abbia correttamente accertato che gli stessi avessero agito quali aventi causa (anche se nell’atto di citazione si parla impropriamente di “danti causa”) dell’unico proprietario S.G.B., deceduto il (OMISSIS)””, ha, in seguito, affrontato la questione della “presenza sui luoghi di causa iure proprii e non iure hereditatis” dei ricorrenti “in quanto tale presenza sarebbe stata precedente il decesso del loro congiunto”.

Peraltro, il giudice di secondo grado ha accertato, con una motivazione logica e completa che, quindi, non può essere sindacata in questa sede, che “secondo i principi generali in tema di possesso ad usucapionem, la presenza di parenti nei luoghi di proprietà esclusiva di un loro congiunto si giustifica esclusivamente per mera tolleranza dell’effettivo titolare del diritto dominicale e, conseguentemente, non può avere alcuna portata utile ai fini della chiesta usucapione”.

La corte territoriale ha aggiunto, inoltre, che la documentazione “indicata come allegata all’atto di citazione di primo grado… è di epoca successiva al decesso del de cuius per cui neppure può essere indice di un precedente possesso valido all’usucapione” e che “lo stesso può dirsi della ulteriore documentazione prodotta in prime cure, in uno con la memoria depositata ex articolo 184 c.p.c. che sembra completamente ascrivibile al de cuius”.

Se ne ricava che il profilo del possesso ad usucapionem iure proprio di V.B., S.G. e S.M. è stato specificamente esaminato, anche con riguardo alle prove presentate a sostegno della relativa deduzione, e che la Corte di Appello di Roma lo ha ritenuto non dimostrato.

5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine al non rinvenimento del fascicolo di parte in quello di ufficio.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità i documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell’ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte con l’adempimento delle formalità previste dagli art. 74 e 87 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, nel caso di loro mancato rinvenimento nel giudizio d’appello, sussiste l’obbligo del giudice di disporne la ricerca, eventualmente ordinandone la ricostruzione, solo ove la parte deduca e riscontri di avere adempiuto le formalità stabilite per il loro deposito (Cass., Sez. 2, n. 5933 del 14 marzo 2011, Rv. 617099).

Nella specie, non risulta che tale deduzione vi sia stata, essendosi limitati i ricorrenti ad affermare che il fascicolo era “indicato come depositato nell’indice della citazione in appello”.

Peraltro, la corte territoriale ha deciso la controversia valutando i detti documenti, come risulta dalla lettura della sentenza di appello, nè V.B., S.G. e S. M. hanno indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, quali documenti non sarebbero stati considerati dal giudice di secondo grado.

6. Ne consegue il rigetto del ricorso incidentale.

7. Vanno respinti, pertanto, il ricorso principale e quello incidentale.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con riferimento al rapporto fra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali da una parte ed il Comune di Roma dall’altra e sono liquidate come in dispositivo.

Sono dichiarate, invece, non ripetibili quanto alla posizione di S.A..

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.250,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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