Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12230 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 10/05/2021), n.12230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29701/2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA,

66, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TATI, che lo

rappresenta e difende per procura apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, difeso

dall’avv. Giorgio Pasquali, in virtù di procura apposta in calce al

ricorso, elettivamente domiciliato a Roma, via del Tempio di Giove

n. 21;

– controricorrente –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS); PREFETTURA DI ROMA;

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 11984/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che in grado di appello la Equitalia Sud s.p.a., dante causa della Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stata difesa dall’avv. Francesco Forzati;

rilevato che a quest’ultimo è stato notificato il ricorso per cassazione; ritenuto che la società Equitalia Sud s.p.a. è stata estinta ope legis D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 1, convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, con trasferimento delle relative funzioni alla Agenzia delle Entrate;

ritenuto, di conseguenza, che la notifica del ricorso eseguita al domicilio dell’avvocato nominato dalla Equitalia Sud s.p.a. nel giudizio di appello è nulla, in quanto il potere di quell’avvocato di ricevere le notifiche in nome e per conto della Equitalia Sud s.p.a. si è estinto per effetto dell’estinzione del mandante, un anno prima della notifica del ricorso;

ritenuto che pertanto debba essere ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso, ex art. 291 c.p.c..

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la parte ricorrente rinnovi la notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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