Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12230 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1415/2017 proposto da:

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco p.t. Dott.

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA RESCIGNO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FELICIANA FERRENTINO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

D.L.V. legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA POLI 29 presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

D’ONOFRIO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZIO NICEFORO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4724/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Acqua Campania SpA, in qualità di mandataria della Regione Campania per l’accertamento e la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per il servizio pubblico di depurazione da essa svolta a mezzo di vari impianti di depurazione ed opere connesse tra i quali quelli di (OMISSIS) e (OMISSIS) che servivano il Comune di Giugliano, convenne davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Giugliano in Campania esponendo di essere creditrice del Comune per una somma, a titolo di compenso del servizio, di Euro 10.245.400,00 per le annualità dal 1992 al 2003; che, per detto credito, si era convenuto un pagamento rateale con una convenzione stipulata in data 22/4/2004 che aveva altresì previsto la sospensione del pagamento della somma di Euro 1.300.000 in attesa della definizione dei rapporti di dare ed avere tra le parti.

La società, considerata la permanente morosità del Comune, chiese di accertare che il medesimo non aveva più diritto alla sospensione e che era tenuto a pagare le somme provvisoriamente trattenute e l’intero importo annuale minimo; chiese altresì il pagamento della somma di Euro 1.300.000 in relazione alla quale era stata disposta la sospensione, oltre interessi.

Il Comune, costituendosi in giudizio, eccepì l’inesigibilità del credito perchè condizionato all’accertamento delle contestazioni tra le parti, ed eccepì in compensazione il credito di Euro 1.590.400 pari al 50% della tariffa fognaria, per avere avuto in gestione esclusiva dalla Regione Campania il collettore di adduzione delle acque reflue all’impianto di depurazione regionale servente anche il territorio del Comune.

Il Tribunale di Napoli, verificata la legittimazione ad agire di Acqua Campania S.p.A., condannò il Comune di Giugliano a pagare in favore della società attrice la somma di Euro 1.590.000 oltre interessi.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dal Comune di Giugliano, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha rigettato l’appello ritenendo che l’accertamento dei crediti in contestazione non avrebbe dovuto coinvolgere la Regione Campania, quale contraddittore necessario, in quanto, in base alla convenzione, la partecipazione in contraddittorio della Regione era limitata all’accertamento bonario della pretesa del Comune e non anche all’accertamento giudiziale. La Corte di merito ha altresì ritenuto che non vi fosse alcuno scritto che potesse documentare l’affidamento allo stesso Comune, da parte della Regione, della presa in consegna del collettore, non essendo a tal fine sufficiente ad integrare il contratto scritto richiesto ad substantiam per i contratti stipulati dalla P.A., la manifestazione unilaterale della volontà della Regione espressa in una Delib. 14 giugno 1994.

Avverso quest’ultima sentenza il Comune di Giugliano propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Regione Campania.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il Comune censura la sentenza per error in procedendo, consistente nella pretesa violazione del contraddittorio processuale nei confronti della Regione Campania.

2. Con il secondo motivo censura il preteso error in judicando consistente nella violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 182 e 183 c.p.c., nonchè degli artt. 1362 c.c. e segg. – per avere la sentenza impugnata interpretato la convenzione del 22/4/2004 nel senso che la partecipazione della Regione Campania era limitata alla sola fase convenzionale di accertamento del credito e della sua esigibilità e non anche a quella giudiziaria.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione, e sono inammissibili in quanto pretendono di sindacare l’attività interpretativa del giudice di merito in ordine al significato della convenzione intercorsa tra il Comune e la società Acqua Campania S.p.A. in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che affida alla discrezionale valutazione del giudice del merito l’interpretazione dei contratti (ex multiis, tra le più recenti Cass. 5, n. 873 del 16/1/2019; Cass., 1; n. 16987 del 27/6/2018; Cass., 3, n. 11254 del 10/5/2018). Il giudice del merito ha acclarato, con motivazione immune da censure, che in base alla convenzione intercorsa tra Acqua Campania S.p.A. ed il Comune di Giugliano, la società era stata istituita come mandataria della Regione, mentre la previsione contenuta nella convenzione, di partecipazione della Regione all’accertamento in contraddittorio, era riferita con evidenza all’accertamento bonario della pretesa e non era anche estensibile all’accertamento giudiziario. E’ dunque inammissibile la proposta di una diversa interpretazione del contenuto della convenzione, avendo la Corte di merito motivato adeguatamente circa la portata della medesima.

3. Con il terzo motivo censura un preteso error in judicando con riguardo alla violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 182 e 183 c.p.c., art. 1421 c.c. ed R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 – L. n. 241 del 1990, art. 15, in cui la sentenza sarebbe caduta, per non aver rilevato la nullità del mandato conferito dalla Regione Campania alla società Acqua Campania S.p.A. per l’accertamento e la riscossione dei crediti spettanti alla Regione, conferito con Delib. 13 ottobre 1998, n. 6887, senza trasfondere la convenzione in alcun contratto scritto.

3.1 La censura è inammissibile in quanto introduce una questione nuova, quale quella della nullità del mandato conferito dalla Regione Campania alla società Acqua Campania S.p.A., che non è mai stata sollevata in precedenza nei gradi di merito.

4. Con il quarto motivo il Comune censura la violazione dell’art. 99 c.p.c., artt. 1327 c.c. e segg., R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 – 17, L. n. 64 del 1986, art. 5 e D.L. n. 32 del 1995, per avere la sentenza escluso l’esistenza di un valido contratto di affidamento, in favore del Comune di Giugliano, della gestione del collettore dei reflui, per mancanza di un contratto scritto. Originariamente detto affidamento avrebbe trovato fondamento nella convenzione con la ex Agensud, soppressa la quale, la Regione sarebbe subentrata nella gestione dell’impianto di depurazione conferendolo al Comune. In ogni caso il Comune di Giugliano avrebbe gestito direttamente il collettore e dunque sulla base del principio di effettività, e pur in assenza di un espresso atto scritto, non sarebbe stato legittimo negare l’avvenuto affidamento del servizio al Comune.

4.1 Il motivo è anch’esso inammissibile perchè volto a censurare le valutazioni di merito operate dalla Corte d’Appello, la quale ha correttamente motivato in ordine alla mancanza di alcuna deroga al principio della necessaria forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A..

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ed al cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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