Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12230 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 06/06/2011), n.12230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., in qualità di Sindaco p.t. del Comune di

(OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14,

presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo

rappresenta e difende per procura speciale notarile del 9/2/2011;

– ricorrente –

contro

PROV. BOLOGNA IN PERSONA DELLA PRESIDENTE DELL’AMMINISTRAZIONE

PROVINCIALE DOTT.SSA D.B., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NERI EMILIA;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

06/10/2005; RG 4975/05);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Barbantini Maria Teresa difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Manzi Luigi difensore della resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

russo Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G., nella qualità di Sindaco del Comune di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza dep. il 6 ottobre 2005 con cui il Tribunale di Bologna ha convalidato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 l’ingiunzione emessa il 16 febbraio 2005 dalla Provincia di Bologna per violazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54, comma 3 sul rilievo che “l’illegittimità del provvedimento non emerge documentalmente” Ha resistito l’intimato. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 denuncia la mancanza di idonea motivazione dell’ordinanza di convalida impugnata atteso che il Giudice – in violazione dei dettami della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità del citato art. 23, comma 5 laddove il provvedimento di convalida sia emesso anche quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente – non aveva esplicitato le ragioni che lo avevano portato a ritenere che l’illegittimità del provvedimento impugnato non emergesse documentalmente, tanto più tenuto conto dei vizi dedotti e della documentazione depositata dall’opponente.

Il secondo motivo censura l’ordinanza laddove, con riferimento ai motivi di annullabilità prospettati al n. 1 del ricorso introduttivo, aveva erroneamente ritenuto che l’illegittimità del provvedimento impugnato non emergesse della documentazione depositata dall’opponente.

Il terzo motivo deduce che il difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida risultava anche in relazione ai motivi di annullabilità prospettati con il n. 2 del ricorso introduttivo.

Il quarto motivo deduce che il difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida risultava anche in relazione al vizio denunciato con il terzo motivo di annullabilità prospettato con il ricorso introduttivo.

Il quinto motivo deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza di convalida con riferimento ai motivi di annullabilità prospettati al n. 4 del ricorso introduttivo.

Il sesto motivo deduce che l’omissione, la carenza e/o contraddittorietà di motivazione del provvedimento impugnato risultava anche dall’analisi dei motivi di annullabilità prospettati con il n. 5 del ricorso introduttivo.

Il settimo motivo deduce che il Giudice non aveva verificato il deposito da parte dell’Amministrazione della documentazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2.

I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminate congiuntamente. Le censure vanno disattese.

Secondo la recente sentenza n. 10506/2010 delle Sezioni Unite nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 l’ordinanza di cui al citato art. 23, comma 5 con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere – alla stregua della “ratio” sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso – che l’onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all’esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Pertanto, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell’esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità.

Ne consegue che quando, come nella specie, il giudice dia atto di avere esaminato la documentazione è preclusa la deducibilità in sede di legittimità di un vizio di motivazione o di violazioni che infirmino la esattezza della pronuncia.

D’altra parte, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di sanzioni amministrative, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995 – le quali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 rispettivamente nelle parti in cui prevedeva che il giudice, in caso di mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore, alla prima udienza, in assenza di legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso ed anche quando l’amministrazione irrogante avesse omesso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23, comma 2, la predetta norma va interpretata nel senso che, qualora l’amministrazione non si sia costituita ovvero la stesa non abbia depositato la documentazione, la convalida resta comunque possibile ove dagli atti prodotti con il ricorso emerga la prova della legittimità della sanzione irrogata (Cass. 7293/20101) : nelle specie, come si è detto, il Giudice ha ritenuto la legittimità dell’ingiunzione sulla base della documentazione in atti.

Il ricorso va rigettato.

In considerazione della peculiarità della vicenda processuale le spese processuali relative alla presente fase vanno compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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