Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1223 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14578/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.F., P.L., P.V., P.N.,

P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 664/2/17 della Commissione tributaria

Regionale del Molise, depositata il 6/11/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 664/2/17, depositata il 6/11/2017, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla sentenza n. 543 del 2009 emessa dal Tribunale civile di Campobasso, in ragione dell’intervenuta sospensione degli effetti esecutivi di essa disposta dalla Corte d’Appello di Campobasso.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

4. I contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte I, art. 8, comma 1, lett. b) allegata al medesimo. Rileva la ricorrente che l’imposta di registro colpisce l’atto in sè, di talchè con riferimento agli atti dell’autorità giudiziaria è irrilevante la loro avvenuta impugnazione e, come nel caso di specie, la sospensione degli effetti esecutivi per effetto del gravame proposto.

Il presupposto impositivo, infatti, verrebbe meno solo con l’annullamento o la revoca della sentenza con altra che assume le forme del giudicato, comportando esso l’eventuale conguaglio o rimborso per il Fisco all’esito definitivo del giudizio.

2. Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, comma 1 (Atti dell’Autorità giudiziaria), sancisce che “1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato”.

Il presupposto dell’imposta è, dunque, costituito non già dall’efficacia esecutiva del titolo giudiziale, ma dall’esistenza di quest’ultimo dal quale deriva l’obbligo di registrazione indipendentemente dal fatto che esso sia stato impugnato o impugnabile; assumendo all’uopo rilievo la previsione di un conguaglio o di un rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Consegue da ciò che l’imposta applicata al momento della registrazione deve essere considerata “provvisoria”, essendo la sua definitività subordinata alle risultanze dell’eventuale sentenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato; laddove il completamento del procedimento di tassazione (con un conguaglio a favore dell’erario o con un rimborso a favore del contribuente) si ha pertanto con l’intervento della “successiva sentenza passata in giudicato” (art. 37, cit.).

In altri termini, al fine di evitare la moltiplicazione della tassazione di un’unica manifestazione di capacità contributiva, la legge esprime il concetto della “unicità della tassazione”, in base al quale soggetta a registrazione è la sentenza pronunciata in ogni grado di giudizio, salvo conguaglio o rimborso in occasione della sentenza del grado di giudizio successivo.

Alla luce di tali principi il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione non è, pertanto, idoneo ad incidere sull’avviso di liquidazione impugnato dai contribuenti, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, restando salvo l’eventuale diritto al rimborso, non ricollegandosi il presupposto del tributo all’efficacia esecutiva della sentenza ma, per l’appunto, all’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass. n. 12480 del 2018).

3. Il ricorso deve essere conseguentemente accolto e la sentenza cassata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto dei ricorsi introduttivi.

4. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l’originario ricorso dei contribuenti.

Condanna gli intimati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’Agenzia dell’Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito; compensa il merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2020, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati d Ministero della Giustizia, il 2 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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