Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1223 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10608/2014, proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dagli avv. Settimio Di

Salvo e Fulvio Merlino del foro di Napoli, con questi elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avv. Carlo Boursier Niutta al

viale Giulio Cesare nn. 21-23 – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 339/28/2013 emessa inter partes

il 17 ottobre 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Campania, avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) della

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS).

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso di M.G.;

letta la sentenza impugnata;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

preso atto che il ricorrente, con atto depositato il 6 settembre 2009, ha rinunciato al ricorso a norma dell’art. 390 c.p.c., in relazione all’avvenuta definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, e domandato la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese;

preso atto che dagli atti allegati risulta l’avvenuto pagamento, a mezzo di assegno circolare, dell’importo determinato dall’Agente della riscossione;

ritenuto che le spese debbano essere compensate, in considerazione del fatto che la rinuncia è conseguente all’adesione alla definizione agevolata della controversia (cass., n. 10198/18);

ritenuto che non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cass., 14782/18; cass., 10198/18).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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