Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1223 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanni Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18920-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ITS SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43 presso lo

studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TURCHI MASSIMO, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato TURCHI MASSIMO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR dell’Emilia Romagna ha ritenuto definita per condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 16 la causa tra I.T.S. s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate avente per oggetto l’accertamento di maggior reddito conseguente alla non spettanza di benefici fiscali e alla non inerenza di un ammortamento.

Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, l’Agenzia delle Entrate contesta la sufficienza della somma versata per fruire del beneficio in quanto la base di calcolo doveva essere costituita anche dall’affrancamento della perdita, che la contribuente aveva riportato in bilancio nell’anno successivo.

Si è costituito con tempestivo controricorso il Fallimento della società.

Il motivo è infondato.

Si deve premettere che l’autonomia degli anni di imposta comporta che si debba esaminare solo l’annualità in questione e non quanto avvenuto nell’anno successivo.

La L. n. 289 del 2002, art. 16, dopo avere indicato le percentuali dell’importo della lite da versare, indica nel terzo comma, lettera e, la base di calcolo della somma da versare per il condono come:

l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

E’ di aritmetica evidenza che se la società ha dichiarato nell’anno la perdita Y mentre l’ufficio ha accertato redditi per X, l’importo dell’imposta sarà calcolato su X-Y e non su X+Y come pretende l’ufficio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 7000, oltre Euro 100 di spese vive ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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