Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12229 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 07/11/2016, dep.17/05/2017),  n. 12229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore

generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ditta F.G., con sede a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 672/01/11 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 26 ottobre 2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

novembre 2016 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

udito, per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Francesco

Meloncelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

dottor Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza n. 672/11/11, depositata il 26 ottobre 2011 e non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: “CTR”) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane nei confronti della ditta G.F. avverso la sentenza n. 301/05/2010 della Commissione tributaria provinciale di Roma (hinc: “CTP”), ribadendo la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione dell’atto di annullamento emesso in data 20 settembre 2005 dell’atto di concessione (datato 22 aprile 2004) delle agevolazioni sull’accisa per oli minerali (escluso il gas metano) impiegati per la produzione di forza motrice mediante motori fissi sui luoghi di lavoro e previste dal punto 9 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995 (hinc: “t.u.a.”).

Il giudice di appello motivava la decisione osservando che: a) dette agevolazioni (riduzione al 30%) si applicano anche in caso di impiego degli oli in macchine “semoventi” nell’ambito dello stesso luogo di lavoro, purchè ricorrano particolari condizioni (elencate nella circolare n. 33/D del 2006, adottata successivamente all’emissione dell’atto impugnato); b) la sussistenza di tutte le predette condizioni in riferimento alla macchina “semovente” utilizzata dalla ditta F. per la pressa di schiacciamento destinata all’attività d’impresa era stata accertata dall’Agenzia in contraddittorio con la parte e costituiva il presupposto dell’atto di concessione delle agevolazioni poi annullato; c) l’impugnato provvedimento di annullamento era, dunque, illegittimo.

2.- Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificato l’11 dicembre 2012.

3.- La ditta F. non svolgeva attività difensiva.

4.- Il Collegio stabilisce di adottare una motivazione semplificata della decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ricorrente denuncia, con i proposti motivi di ricorso, la contraddittoria (primo motivo), ovvero l’omessa o insufficiente (secondo motivo) motivazione della sentenza sul fatto controverso e decisivo costituito dalla “sussistenza” o “spettanza” dell'”agevolazione afferente gli oli minerali impiegati nella produzione di forza motrice nei motori semoventi”. La contraddittorietà consisterebbe nel fatto che le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione ai motori semoventi – contrariamente a quanto affermato dalla CTR – non erano state accertate in contraddittorio e non costituivano il presupposto dell’originario atto di concessione, posto che questo non faceva riferimento alle predette condizioni e posto che la circolare che le elencava era successiva all’impugnato provvedimento di annullamento. L’omissione o l’insufficienza della motivazione consisterebbe, poi, nel fatto che la CTR – nel dare rilievo solo all’istruttoria svolta in contraddittorio per l’originario riconoscimento delle agevolazioni di cui al t.u.a. – non avrebbe preso in considerazione i fatti relativi alle ragioni della impugnata “revoca” (rette: dell’annullamento).

2.- Il ricorso è infondato e va rigettato.

Quanto al primo motivo, non v’è alcuna contraddittorietà nell’affermazione (contenuta nella sentenza impugnata) che, prima della concessione delle agevolazioni, era stata accertata in contraddittorio tra le parti la sussistenza in punto di fatto di quelle stesse condizioni che sarebbero state elencate in una successiva circolare come legittimanti l’agevolazione. Al riguardo, non ha rilievo che nell’atto di concessione non si faccia espressa menzione di quelle condizioni: è qui sufficiente osservare che la CTR ha accertato in punto di fatto che l’istruttoria svolta in contraddittorio le aveva riscontrate.

Quanto al secondo mezzo di impugnazione, va rilevato che il provvedimento di annullamento è motivato (come riferito dallo stesso ricorrente per cassazione) con la mancanza di certezza circa l’esistenza in concreto delle condizioni richieste dalla “nota protocollo n. (OMISSIS) del 24 agosto 2005” per estendere l’agevolazione alle macchine “semoventi”. Pertanto, l’accertamento compiuto in punto di fatto dalla CTR circa l’avvenuto riscontro (a suo tempo effettuato in contraddittorio tra le parti, come affermato in sentenza) della concreta sussistenza delle indicate condizioni (poi riepilogate e illustrate con la successiva circolare n. 33/D del 2006) vale ad escludere la fondatezza delle ragioni addotte nel provvedimento di annullamento ed integra, perciò, una adeguata motivazione della decisione della medesima CTR.

3.- Non si dà luogo a pronuncia sulle spese, in considerazione della mancanza di difese da

parte della ditta F..

PQM

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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