Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12229 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5306-2011 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato DONATELLO

CALAPRICE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZA MANNISE;

– ricorrente –

contro

BA.CA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTINA MARSILI

LIBELLI;

– controricorrente –

e contro

M.R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato LEONI Marcello con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANNISE Vincenza, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ORLANDO Fabio Massimo, difensore del resistente

che ha chiesto inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.3.1995, B.A., premesso che in data (OMISSIS) era deceduto senza testamento il proprio genitore B.V. e ottenuto sequestro giudiziario ante causam, conveniva la madre M. R.A. e il fratello Ba.Ca., dinanzi al Tribunale di Firenze, affinchè, previo accertamento della natura fiduciaria dell’intestazione alla madre di un immobile posto in (OMISSIS) o, in subordine, della simulazione dell’atto di vendita;

della esclusiva proprietà in capo al defunto dei danari e dei titoli ad esso intestati o cointestati o, in ipotesi, della nullità di donazioni di detti valori a favore del coniuge e del figlio e reintegra nella quota di riserva ad essa spettante, venisse disposta la divisione dei beni afferenti la massa ereditaria.

Si costituivano i convenuti deducendo la sussistenza della comunione legale tra i coniugi, con la conseguenza che i conti correnti e i dossier titoli cadevano in successione per la quota di 1/2 del totale, come riconosciuto dallo stesso Tribunale che aveva revocato parzialmente la misura cautelare disposta per la totalità dei beni mobili. Chiedevano il riconoscimento dell’esclusiva proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS) in capo a Ba.Ca. e avanzavano domanda riconvenzionale volta all’annullamento delle donazioni in denaro e/o titoli disposte in vita dal defunto B. V. a favore dell’attrice e, comunque, la loro imputazione pro quota ai fini dell’eventuale conguaglio.

Espletata l’istruttoria, con sentenza n. 534/05, il Tribunale di Firenze, in accoglimento delle conclusioni formulate dai convenuti, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti con compensazione delle spese, disponeva il dissequestro dell’immobile di (OMISSIS), ordinando lacancellazione della relativa trascrizione.

Riteneva che all’udienza del 19.12.2002 fosse stato aggiunto un vero e proprio accordo transattivo, non limitato alla controversia in esame, ma esteso anche ad altro e diverso giudizio, ferma restando la sua formalizzazione, in funzione meramente esecutiva, in un successivo atto notarile, le cui spese erano da ripartirsi in parti uguali, e il necessario dissequestro dei beni mobili, poi congiuntamente richiesto. Rilevava l’inammissibilità nella specie della domanda di risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi dell’art. 1976 c.c., essendo tale possibilità esclusa dalla natura novativa della transazione.

Riteneva, infine, non meritevoli di accoglimento le ulteriori considerazioni dell’attrice sulla inefficacia della transazione perchè sottoposta a condizione sospensiva non avverata e perchè il termine entro il quale formalizzare definitivamente gli accordi era inutilmente decorso, sia in quanto quest’ultimo non poteva considerarsi essenziale, sia in quanto nessuna condizione si rinveniva nel corpo del verbale di causa.

Avverso tale sentenza proponeva appello B.A. lamentando, con un primo motivo, che il Tribunale non aveva fatto buon uso dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e sgg.

nell’attribuire natura vincolante all’accordo del 19.12.2002, trattandosi, invece, di semplice “minuta”, preparatoria di un futuro accordo. Deduceva, con un secondo motivo, l’incompletezza del predetto accordo quanto all’oggetto di esso, mancando l’individuazione e la determinazione delle singole prestazioni in capo a ciascuna delle parti. Rileva, con ultimo motivo, che, comunque, le parti avevano inteso sottoporre l’accordo transattivo alla condizione sospensiva della successiva formalizzazione e/o dell’adempimento effettivo delle prestazioni in esso contenute.

BA.CA. e M.R.A. si costituivano il giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame in quanto contenente una domanda nuova e, comunque deducendo la sua infondatezza: svolgevano appello incidentale, chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva omesso l’indicazione del numero del Registro Particolare della trascrizione del sequestro giudiziario e, inoltre, che analogo provvedimento venisse adottato rispetto alla trascrizione di due citazioni contro

Ba.Ca., l’una, e contro il medesimo e M.A. R., la seconda, entrambe a favore dell’appellante principale.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata in data 18 gennaio 2010, rigettava l’appello, dichiarando compensate per un terzo te spese processuali del grado di giudizio e ponendo la restante parte a carico dell’appellante principale.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B. A. con ricorso affidato a due motivi. M.R. A. e Ba.Ca. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va esclusa l’applicazione della disciplina riguardante la formulazione del quesito di diritto, essendo stata la pronuncia della corte d’appello depositata in data 18 gennaio 2010.

L’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica “rationae temporis” ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto) e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione, della norma disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47.

1.= Con il primo motivo di ricorso, B.A. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, fattispecie n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c. in –

relazione alle conclusioni formulate all’udienza del 11 marzo – 21 settembre 2004 circa la scrittura privata di data 19 dicembre 2002, essendo stato ritenuta la domanda di risoluzione formulata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado ostativa al pronunciamento di nullità della scrittura de qua per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel rigettare la domanda di nullità della scrittura di cui si dice per indeterminabilità dell’oggetto, ritenendo che tale domanda fosse nuova, avendo un petitum e una causa petendi diversi rispetto alla domanda di risoluzione della stessa scrittura, perchè non avrebbe tenuto conto dell’orientamento espresso da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 6170 del 2005, secondo cui il rilievo d’ufficio della nullità non eccede il principio di cui all’art. 112 c.p.c., stante il comune presupposto della validità del contratto, sia nell’ipotesi di risoluzione sia in quella di nullità.

La ricorrente, pur non essendo onerata, ha formulato il seguente quesito di diritto: dica la Suprema Corte se la corretta interpretazione dedll’art. 1421 c.c. artt. 99 e 112 c.p.c., consenta al giudice di potersi pronunciare, pure d’ufficio, sulle nullità negoziali, non solo se sia stata proposta azione di esatto adempimento, ma anche qualora sia stata proposta azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto, procedendo all’accertamento incidentale relativa ad una pregiudiziale in senso logico-giuridico (costituendo cioè il fatto costitutivo che si fa valere in giudizio, cosiddetto punto pregiudiziale) idoneo a divenire giudicato, con efficacia, pertanto, non soltanto sulla pronuncia finale, ma anche (ed anzitutto) circa l’esistenza del rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda, e nel caso concreto, se avesse potuto il Giudice pronunciare la domanda di nullità della scrittura privata di data 19 dicembre 2002 per difetto di determinabilità dell’oggetto negoziale, laddove fosse stata richiesta la risoluzione della medesima scrittura all’udienza di precisazione delle conclusioni di data 11 marzo- 21 settembre 2004.

1.1.= Il motivo è infondato, essenzialmente perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi e/o non censura una seconda ratio decidendi in merito al rigetto della domanda di nullità della scrittura oggetto del giudizio. Infatti, se è vero che la Corte distrettuale in prima battuta, ha ritenuto che la domanda relativa alla nullità della scrittura di cui si dice, fosse nuova, è anche vero, però, che subito dopo, ha escluso che l’accordo fosse privo di elementi costitutivi (anzi ha ammesso di avere accertato la completezza della scrittura). Come afferma la sentenza: (…) dal contesto del verbale sopra riportato si ricava, in ogni caso, la concorde volontà delle parti di accettare e fare propria la proposta del GI, quindi, la prova del raggiungimento di un pieno e completo accordo su tutti i termini della controversia in funzione conciliativa. Ogni elemento costitutivo di una transazione vi risulta contemplato e regolamentato: è specificato l’oggetto delle reciproche rinunce, è definito l’importo del pagamento dovuto a conguaglio, si concorda sulla ripartizione delle spese notarili e sulla compensazione delle spese di lite non solo della presente causa, ma anche delle altre pendenti tra le stesse parti, aventi oggetto, comunque correlato dalla successione ereditaria per cui è causa”. E di più “considerato che l’accordo è intervenuto nel corso del giudizio promosso dalla stessa appellante, non si può fondatamente affermare che l’oggetto dell’atto avente effetti traslativi di beni immobili non sia determinato o determinabile(….)”.

Pertanto, se è vero, e va ribadito anche in questa sede, che alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n, 14828 del 04/09/2012), la nullità dell’atto negoziale, quale vulnus ai valori fondamentali del sistema, può essere rilevata anche d’ufficio, tuttavia, nel caso concreto la Corte ha escluso che la scrittura di cui si dice fosse manchevole di elementi essenziali, avendo accertato l’esistenza della volontà delle parti di perfezionare l’accordo, comprensivo di ogni elemento costitutivo.

2= Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, fattispecie n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. in relazione alla scrittura privata di data 19 dicembre 2002 rappresentato dal difetto assoluto della determinabilità dell’oggetto contrattuale per mancata indicazione dei beni, sia immobili che mobili, su cui parte attrice avrebbe dovuto rinunziare ai diritti successori e permutare.

Parte ricorrente si duole dell’apprezzamento compiuto alla Corte d’appello in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali del contratto. In particolare, la ricorrente ritiene che la scrittura di cui al verbale del 19 dicembre 2002 sarebbe assolutamente incompleta circa l’oggetto della transazione dal momento che da un lato non vengono minimamente indicati nè i beni immobili e mobili su cui parte attrice dovrebbe rinunziare ai diritti successori e permutare nè dall’altra parte, le modalità di pagamento della somma di Lire 800 milioni. Ad ogni buon conto eccepisce la ricorrente la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l’accordo di cui alla presente controversia aveva per oggetto il trasferimento di diritti reali su immobili e come tale necessitava di forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c.. Sicchè la Corte avrebbe comunque dovuto accertare la compatibilita (ed eventualmente le modalità ed i limiti) fra i contratti per relationem ed i negozi formali.

La ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto:

dica la Suprema Corte se la corretta interpretazione dell’art. 1346 c.c. in tema di negozi formali, consente integrato il requisito della determinabilità dell’oggetto contrattuale in ipotesi di mancata indicazione dei beni, sia immobili che mobili, su cui parte attrice avrebbe dovuto rinunziare ai diritti successori e permutare, e, nel caso concreto, se la scrittura privata del 19 dicembre 2002 sia affetta da nullità per difetto di determinabilità dell’oggetto negoziale in assenza di indicazione dei beni immobili che mobili, su cui parte attrice avrebbe dovuto rinunziare ai diritti successori e permutare.

2.1.= Il motivo è infondato.

Come ha già affermato questa Corte (Cass. 1/03/2007, n. 4849), che qui si condivide e si conferma: l’accertamento della determinatezza dell’oggetto del negozio è affidata al giudice di merito, la cui valutazione sul punto è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione offerta sia priva di contenuto. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fornito una adeguata spiegazione circa il carattere determinato o determinabile dell’oggetto dell’atto avente effetti traslativi, chiarendo definitivamente che l’oggetto avrebbe potuto essere determinato, tenendo conto di altri documenti acquisiti e resi comuni alle parti e del comportamento delle parti stesse. In particolare, la sentenza specifica che l’accordo era intervenuto nel corso del giudizio promosso dalla stessa appellante, pertanto, i beni immobili dell’accordo in questione erano assolutamente noti alle parti in quanto identificati in modo non equivoco nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. A sua volta i beni mobili alla cui identificazione si perveniva in modo inequivoco attraverso il riferimento fattone dalle parti negli atti introduttivi del giudizio, mentre quanto ai canoni di locazione la loro individuazione discendeva dal richiamo ai procedimenti pendenti tra le stessi parti.

Come è agevole apprendere, nel caso concreto, gli atti richiamati, per così dire esterni all’accordo transattivo, integravano gli estremi di presupposti contrattuali posto che l’accordo transattivo era destinato ad incidere sulla controversia avente ad oggetto i beni di cui si dice, e come tale era lo stesso accordo transattivo a stabilire una necessaria relazione di integrazione e/o di specificazione del proprio contenuto. Per altro, come si legge nella sentenza impugnata, le trattative per giungere all’accordo transattivo trovavano la loro sintesi grazie all’intervento del GI il cui tenore era il seguente (……)”. Il rapporto, pertanto, che sussisteva tra gli atti di cui si dice e l’accordo transattivo non era di estraneità (perchè ove così fosse quegli atti non avrebbero potuto interferire sull’interpretazione dell’accordo transattivo quale atto solenne) ma una “quasi immedesimazione” dell’uno nell’altro, tale che l’uno (atti per così dire esterni) ha finito con il rappresentare parte del contenuto dell’altro e/o a far parte necessariamente dell’attività interpretativa dell’altro.

Appare, dunque corretta l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui considerato che l’accordo era intervenuto nel corso del giudizio promosso dalla stessa appellante non si poteva fondatamente affermare che l’oggetto era intervenuto nel corso del giudizio promosso dell’atto avente effetti traslativi di beni immobili non fosse determinato o determinabile. Gli elementi identificativi del bene oggetto del contratto bene potevano essere ricavabili da altri documenti acquisiti e resi comuni alle parti e dal comportamento delle parti stesse.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare alla parte controricorrente la spese del presente giudizio di Cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. G.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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