Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12228 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 11/10/2018, dep. 09/05/2019), n.12228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3587-2017 proposto da:

ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona

del suo Funzionario Procuratore Dott.ssa

D.A.D.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA SCOFONE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

KARITEL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale

rappresentante pro tempore sig. P.D., A.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE G. MAZZINI 55, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ELENA LOSINI giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2888/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/7/2016 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla società Karitel s.r.l. in liquidazione e dal sig. A.L. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Milano 6/5/2013, ha rigettato la domanda, in origine monitoriamente azionata, nei loro confronti proposta dalla società Zurich Insurance Plc di pagamento di somma giusta versamento effettuato all’Agenzia delle entrate di Piacenza all’esito dell’escussione, da parte di quest’ultima quale beneficiaria di polizza fideiussoria rilasciata in favore della società Karitel s.r.l. per la copertura di ottenuto rimborso IVA, e sottoscritta anche dall’ A., quale coobbligato.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Zurich Insurance Plc propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resistono con controricorso la società Karitel s.r.l. in liquidazione e l’ A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi 5 motivi la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 12 preleggi, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38 bis, 57, artt. 1203,1936,1941,1949,1950 e 2740 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

Si duole che la corte di merito le abbia negato il rimborso delle somme pagate giusta escussione della polizza fideiussoria erroneamente “affermando che a ciò osterebbe il fatto che la Compagnia pagò tale debito dopo la scadenza del contratto di garanzia, sicchè tale circostanza era ” “impeditiva/estintiva”” dei “diritti di surrogazione e regresso”, non potendo ad essa attribuirsi tale “efficacia”, atteso che la corte di merito ha qualificato la polizza quale contratto autonomo di garanzia, caratterizzato dall’obbligo di pagamento senza la possibilità di opporre alcun tipo di eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1952,1955 e 1957 c.c.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 12 preleggi, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38 bis e 57, art. 2041 c.c., artt. 112 e 113 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, pur ricorrendone nel caso gli estremi, la corte di merito non le abbia liquidato l’indennizzo ex art. 2041 c.c.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente pone a loro fondamento atti o documenti del giudizio di merito (es., il “contratto di trasporto”, la “denuncia ai CC.”, l'”atto di citazione di SIAT d.d. 26/09/08″, la comparsa di risposta, la “polizza assicurativa n. (OMISSIS)”, le “appendici alle polizze”, “la polizza prodotta con le relativi appendici del 1999”, le “appendici redatte su carta intestata di Generali Assicurazioni”, la “comunicazione dell’estensione della copertura della Geox… effettuata… il 24/06/06, come da documento n. 3 del fascicolo di primo grado”, la comunicazione “relativa a M.T.O. s.r.l.” del “25/08/2006, come da doc. 4 del fascicolo di primo grado”, l'”art. 13 delle condizioni addizionali”, l'”art. 12 delle condizioni addizionali”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Deve per altro verso (con particolare riferimento al 2 motivo) porsi in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (anche) ai fini della censura di ex art. 112 c.p.c. i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, non assumendo in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Risponde invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 3 deve essere dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente affermato in particolare con riferimento all’ipotesi ex art. 112 c.p.c.: cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978. E, da ultimo, Cass., 13/2/2018, n. 3406; Cass., 27/11/2018, n. 30592), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 25/9/2017, n. 22333 e Cass., 13/2/2018, n. 3406).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Quanto al merito, va osservato che come questa Corte anche a Sezioni Unite ha già avuto modo di affermare, il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (es., l’obbligazione dell’appaltatore), laddove la fideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante) (v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947, e, conformemente, da ultimo, Cass., 22/11/2018, n. 30181).

Il contratto autonomo realizza quindi il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione -per inadempimento o per altra ragione- della prestazione contrattuale; la fideiussione tutela l’interesse all’adempimento della prestazione principale.

A tale stregua, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto alla prestazione obbligatoria oggetto del contratto garantito, rispetto alla quale è qualitativamente diversa, in quanto non rivolta a garantire il relativo adempimento bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza pertanto per l’assenza dell’accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione (v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947, e, conformemente, Cass., 17/6/2013, n. 15108; Cass., 31/7/2015, n. 16213; Cass., 14/6/2016, n. 12152; Cass., 11/12/2018, n. 31956).

In particolare, per l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e della conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale (v. Cass., 31/7/2015, n. 16213; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947), e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, laddove la normale accessorietà della garanzia fideiussoria comporta per il garante l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore (art. 1952 c.c., comma 2), per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore (v. Cass., 17/6/2013, n. 15108; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Si è al riguardo precisato che a tale stregua, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli generalis, potendo tuttavia sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia (v. Cass., 11/12/2018, n. 31956, ove si è affermato che se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all’adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l’eccezione di estinzione della garanzia).

Si è da questa Corte ulteriormente sottolineato che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, pur se l’assenza di formule come la predetta non è invero elemento decisivo per escludere la qualificabilità del negozio in termini di garanzia autonoma in presenza di elementi deponenti per la sussistenza dei suindicati caratteri e finalità propri del medesimo (v. Cass., 14/6/2016, n. 12152; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

L’accertamento in ordine alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservato al giudice di merito (v. Cass., 14/6/2016, n. 12152. Cfr. altresì Cass., 28/3/2017, n. 7883; Cass., 5/4/2012, n. 5526), ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto ex artt. 1362 c.c. e ss. o per vizio di motivazione (v. Cass., 14/6/2016, n. 12152; Cass., 15/2/2011, n. 3678).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

Atteso che nella specie trattasi di polizza fideiussoria sottoscritta il 29/3/2004 dalla società odierna ricorrente, e sottoscritta – quale coobbligato – anche dall’odierno controricorrente A., rilasciata in favore della beneficiaria Agenzia delle entrate a garanzia del rimborso I.V.A. corrisposto dall’odierna controricorrente società Karitel s.r.l.; e che tale polizza è stata dalla corte di merito (come già dal giudice di prime cure) qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia, va osservato che nell’espressamente evocare la pronunzia Cass., Sez. Un., n. 3947 del 2010 nonchè il sopra richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, e nell’interpretare l’art. 2 della polizza e la contestuale “appendice al contratto medesimo”, la corte di merito ha posto in rilievo che “la polizza fideiussoria in esame prevedeva quale termine di efficacia della garanzia prestata il 03.11.2007”, e che “l’11.07.2008 l’appellata Zurich Insurance plc provvedeva al versamento della somma di Euro 270.610,77 in favore dell’Agenzia delle Entrate, a fronte dell’escussione della garanzia da parte della medesima beneficiaria”.

A tale stregua, tale giudice ha correttamente sottolineato che tale pagamento è stato pertanto “illegittimamente effettuato da parte della compagnia assicuratrice in quanto avvenuto dopo lo spirare del termine di efficacia della garanzia” in argomento, non potendo pertanto la compagnia assicuratrice garante odierna ricorrente “esercitare l’azione di regresso nei confronti del debitore principale Karitel s.r.l. in liq. e del coobbligato A.L.”.

Emerge dunque evidente come le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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