Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12227 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 26/10/2016, dep.17/05/2017),  n. 12227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27732-2011 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA S. ANDREA

DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO DI BRINA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERHARD

BRANDSTATTER delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2011 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 25/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per la ricorrente l’Avvocato DI BRINA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 3,

4, 5 del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.L., dottore commercialista, propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto assoggettata ad IRAP l’attività svolta dalla contribuente per l’anno 2005.

La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa all’esito della liquidazione in base alla dichiarazione assumendo, nel merito, di non avere una propria organizzazione, servendosi per la parte burocratica della struttura della srl Servizi informatici e commerciali, società della quale era collaboratrice.

Il giudice d’appello ha escluso che fosse configurabile un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto “il libero professionista che si associa, anche solo di fatto, ad un altro, usufruendo della struttura amministrativa di questo, ossia di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know how, del profesionista medesimo, è soggetto all’imposta de qua: corollario di detto principio è la necessità di dimostrare – onere da assolversi dal contribuente – che il professionista stesso, aderente ad una associazione professionale, non fruisca, giusto l’id quod plerurnque accidit, dei benefici organizzativi notoriamente conseguibili per effetto dell’esercizio della professione in forma collettiva che possono giustificare il quid pluris di capacità contributiva oggetto del prelievo IRAP”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la contribuente si duole dell’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione; con il secondo censura la sentenza per extrapetizione e per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per essere fondata su un errato presupposto, che la ricorrente fosse un’associata di fatto della struttura presso la quale prestava la sua attività, individuando fatti nuovi e non dedotti; con il terzo motivo lamenta omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla affermata circostanza che la contribuente, invece di essere una semplice collaboratrice di studio, sia in realtà un’associata di fatto dello stesso; con il quarto motivo censura la sentenza impugnata, sotto il profilo dell’error in iudicando, dell’error in procedendo e del vizio di motivazione, perchè in essa difetterebbe ogni riferimento, potenziale o concreto, in ordine all’apparato esterno costituente autonoma organizzazione, di cui avrebbe disposto essa contribuente; col quinto motivo, denunciando violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, assume che nell’ipotesi di ravvisata sussistenza di uno studio associato di professionisti, sarebbe questo il soggetto passivo dell’imposta, e non il singolo associato.

Il primo motivo è infondato, in quanto il giudice d’appello, essendo pervenuto all’esame del merito dell’impugnazione, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi (concernenti il merito della pretesa dell’ufficio).

E’ inammissibile il secondo motivo del ricorso, in quanto a ben vedere la contribuente non si duole di un error in procedendo, e cioè dell’accoglimento di un motivo non proposto, ma denuncia piuttosto un vizio di motivazione ovvero un error in iudicando, come si rileva infra.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente legati, sono invece fondati.

La sentenza impugnata, infatti, dà per accertato in fatto dal giudice di primo grado, e pacificamente riconosciuto dall’ufficio, che la contribuente è una collaboratrice della srl Servizi Informatici e commerciali, ed in tale qualità la utilizza (intendi, la stessa struttura della srl detta) “per la parte burocratica” (“l’ufficio aveva dato per pacifiche le affermazioni della ricorrente sull’utilizzo da parte sua di una struttura amministrativa altrui”); contraddittoriamente però sembra poi qualificare – sia pure in forma ipotetica – la contribuente come “il libero professionista che si associa”, e come “il professionista aderente ad una associazione professionale”, qualità e circostanza che non risultano contestate alla contribuente dall’ufficio, il quale d’altronde non formula contestazioni ad associazioni professionali.

I motivi terzo, quarto e quinto devono essere pertanto accolti, mentre vanno rigettati i motivi primo e secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria di 2^ grado di Bolzano in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso e rigetta il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria di 2^ grado di Bolzano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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