Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12227 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21979-2011 proposto da:

LATTICINI B. DI B.G. & C SNC IN LIQUIDAZIONE,

(OMISSIS), IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato MARCO

ANTONUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO LEGNANI;

– ricorrente –

contro

ANTICO CASEIFICIO TRICOLORE COOPERATIVA AGRICOLA SOCIETA’,

(OMISSIS), IN PERSONA DEL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE,

elettivamente domiciliato in ROMA, V LE PARIOLI 180, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ARMANDO SABATTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 769/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Legnani Stefano difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso senza rinvio;

udito l’Avv. Braschi Francesco Luigi difensore del controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Bologna, depositata il 19 luglio 2010, che ha rigettato l’appello principale, proposto da Latticini B. s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1366 del 2005, e accolto l’appello incidentale proposto da Antico Caseificio Tricolore – società cooperativa agricola, che aveva incorporato Latteria Sociale Cooperativa La Grande Masone s.c.r.l.

1.1. – Il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 1999 dalla Cooperativa, per il pagamento di Lire 183.844.878 quale residuo credito delle forniture continuative di Parmigiano Reggiano alla Latticini B., negli anni dal 1988 al 1994, per un valore complessivo di circa 2 miliardi e 400 milioni di Lire, a fronte delle quali l’acquirente aveva corrisposto in pagamento assegni bancari o acconti sulle forniture ricevute, senza precisare le relative imputazioni.

La società Latticini B. aveva eccepito la prescrizione del diritto azionato per il periodo antecedente il 31 dicembre 1988, e nel merito aveva contestato la pretesa.

1.2. – Il Tribunale aveva accolto la domanda per l’importo di Euro 29.567,84, oltre interessi legali dalla domanda, rilevando che, dall’esame delle fatture annotate da entrambe le società, era emerso un credito residuo dell’attrice pari a Lire 145.432.118 (Euro 75.109,42), e tuttavia vi erano elementi logici per ritenere che la convenuta avesse effettuato ulteriori pagamenti – annotati soltanto nella sua contabilità – anche in ragione della quietanza apposta dall’attrice su alcune fatture.

1.3. – La sentenza era appellata in via principale dalla convenuta Latticini B. – che insisteva per la detrazione dell’importo di Lire 38.340.000, corrisposto a mezzo assegni, che risultava dalla documentazione acquisita dal CTU, e dell’ulteriore importo di Lire 17.821.317, per il minor peso del prodotti forniti -, e in via incidentale dal Caseificio, succeduto alla Cooperativa, che chiedeva il riconoscimento dell’intero credito accertato dal CTU, pari a Lire 145.432.118.

2. – La Corte d’appello accoglieva il gravame incidentale, rilevando che la CTU contabile aveva accertato l’entità del credito residuo della società venditrice tenendo conto di tutti gli elementi indicati dalla parte acquirente, compresi tre assegni non contabilizzati, di Lire 12.810.000 ciascuno, mentre la società acquirente non aveva dato prova di pagamenti ulteriori.

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Latticini B. snc di B.G. & C. in liquidazione, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Antico Caseificio Tricolore Soc. Cooperativa Agricola.

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione, in assunto omessa, insufficiente e contraddittoria, sul fatto controverso e decisivo della rilevanza delle quietanze apposte su una parte delle fatture, ai fini della prova dell’avvenuto pagamento.

Si contesta che la Corte d’appello abbia negato valore alle quietanze sul rilievo che, in difetto di imputazione dei pagamenti effettuati dalla società acquirente, si doveva presumere che l’annotazione “pagato” derivasse dagli acconti via via corrisposti e imputati ai pagamenti più risalenti nel tempo. Secondo la ricorrente, l’affermazione era priva di significato a fronte della prassi che pacificamente regolava il rapporto di fornitura continuativa, e che consisteva nell’accettazione di pagamenti periodici senza specifica imputazione e che costituiva essa stessa criterio di imputazione tra le parti. In questa logica, la quietanza non poteva rivestire altro significato che non fosse quello di attestare l’avvenuta estinzione del credito indicato nella fattura su cui era apposta la quietanza.

Ed inoltre se, come affermato dalla Corte d’appello, le somme progressivamente versate dovevano essere imputate alle fatture più antiche, il credito residuo della società venditrice avrebbe dovuto riguardare le ultime fatture, che coincidevano con quelle recanti la quietanza.

La ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione nella quale, dopo avere correttamente richiamato il principio previsto dall’art. 1193 c.c., comma 2, la Corte d’appello aveva ritenuto non pagate le fatture più recenti, che risultavano quietanzate.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1193 c.c., comma 2, e art. 2708 c.c., comma 2.

La ricorrente ribadisce che la corretta applicazione delle norme richiamate avrebbe dovuto comportare l’imputazione dei pagamenti accertati dal CTU alle forniture più risalenti nel tempo rispetto al totale di quelle emesse dalla società venditrice, con la conseguenza che il credito residuo – accertato dal CTU nell’importo di lire 145.432.118 – non poteva che riguardare le ultime fatture, emesse nell’anno 1994, sulle quali era apposta la quietanza di pagamento unitamente alla firma del legale rappresentante della società venditrice, che, ai sensi dell’art. 2708 c.c., comma 2, faceva prova dell’avvenuta liberazione della debitrice.

3. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.

3.1. – La Corte d’appello ha ricostruito la contabilità tra le parti sulla base della CTU, e cioè sull’unica fonte di prova esistente, ed ha fatto applicazione del criterio suppletivo di imputazione dei pagamenti, previsto dall’art. 1193 c.c., comma 2, con riferimento all’intero rapporto di debito-credito.

La scelta metodologica risulta corretta anche con riferimento al profilo oggetto di contestazione, costituito dalla mancata detrazione degli importi indicati nelle fatture quietanzate. Posto, infatti, che quietanza e imputazione di pagamento non coincidono, l’annotazione dell’avvenuto pagamento su alcune fatture, senza la relativa imputazione, comportava l’applicazione del richiamato criterio suppletivo (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 917 del 2013;

sez. 2, sentenza n. 27405 del 2005).

4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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