Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12227 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31311/2018 proposto da:

ASSICURATORI AL LLOYD’S, elettivamente domiciliati in ROMA, V. LE

REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

VALLEFUOCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO GIORGETTI, del Foro di Milano;

– ricorrenti –

contro

POSTETUTELA SPA, POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), VEDETTA 2 MONDIALPOL

SPA (GIA’ FITIST SECURITY SRL);

– intimati –

nonchè da:

VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA (GIA’ FITIST SECURITY SRL), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PORRO N. 8, presso lo studio

dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO FRANCIA;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTETUTELA SPA, ASSICURATORI AL LLOYD’S, POSTE ITALIANE SPA

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6497/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., del 12/10/2017 la Corte d’Appello di Roma, rigettato quello in via incidentale spiegato dal sig. B.F., in accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società Poste Italiane s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma 8/10/2010, ha accolto la domanda dalla medesima (affidataria dell’organizzazione, coordinamento e gestione del servizio movimento fondi e valori in tutte le filiali della società Poste Italiane s.p.a.) originariamente proposta nei confronti della società Fitist Security s.r.l. (appaltatrice del servizio trasporti valore affidatole dalla società Postetutela s.p.a.) di risarcimento dei danni subiti all’esito del furto da ignoti perpetrato presso l’Ufficio Postale di (OMISSIS), senza segni di effrazione, condannando gli Assicuratori dei Lloyd’s Londra a manlevare la suindicata Fitist Security s.r.l. di quanto tenuta a pagare alla società Postetutela s.p.a..

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito gli Assicuratori dei Lloyd’s propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Vedetta 2 Mondialpol s.p.a. (già Fitist Security s.r.l.), che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione dell’art. 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1882,1905 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare al “mandato fiduciario per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio di movimento fondi e valori in tutte le filiali di Poste Italiane s.p.a. (cfr. doc. 2 mandato Poste Italiane – Securipost)”, al documento “in data 22.02.2001” con cui “Poste Italiane dettagliava i compiti e fissava i criteri per la scelta dei collaboratori”, alla “integrazione del mandato fiduciario del 23.04.2001… (cfr. doc. 3 integrazione mandato Poste Italiane – Securipost)”, al contratto di affidamento “all’Istituto di Vigilanza BS, oggi Fitist Security Srl” dei “servizi di trasporto, scorta, cauzione e custodia del denaro da inviare e/o ritirare presso gli uffici postali della Filiale di (OMISSIS), i trasporti, la scorta e la custodia dei plichi contenenti valori bollati, valuta estera e altri valori da e per gli uffici postali della Filiale di (OMISSIS) presso terzi indicati dalla Società”, alla convenute “prestazioni accessorie incluse nella remunerazione (cfr. doc. 4 contratto di affidamento servizi, cfr. doc. 5 comunicazione cessione, cfr. doc. 6 polizza cauzionale)”, al “doc. 7 polizza n. (OMISSIS))”, alla “comparsa di costituzione del 31.05.04″, all'”atto di intervento volontario” di Poste Italiane, alla “testimonianza del teste P.M.”, all’espletata CTU, alle dichiarazioni “del teste L.C.M.”, all'”atto di citazione in appello notificato in data 21.07.2011… (doc. 28 atto di citazione in appello Postetutela)”, alla “comparsa di costituzione e risposta 15.12.2011… (doc. 29 comparsa di costituzione in appello Fitist 15.12.2011)”, alla “comparsa di risposta del 29.12.2011… (cfr. doc. 30 comparsa di costituzione in appello incidentale Poste Italiane 30.12.2011)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parti della sentenza del giudice di prime cure “(cfr. doc. 27 pag. 2 e ss. copia sent. 1 grado Tribunale di Roma 12986/2010)”; “Sezione Prima “trasporto” allegato 1 a contratto n. (OMISSIS)… (cfr. doc. 7 polizza Lloyd’s n. (OMISSIS))”; “polizza al n. 1 Condizioni Particolari. Allegato n. 2 a Contratto n. (OMISSIS)”; parti del “doc. 31 pag. 5 comparsa di costituzione in appello dei Lloyd’s)”; parti dell'”atto di citazione per chiamata di terzo… (doc. 13 atto di citazione per chiamata di terzo notificato da Fitist ai Lloyd’s nel giudizio di primo grado il 17.03.2004)”; “art. 11 delle condizioni generali di assicurazioni… (cfr. doc. 7 polizza Lloyd’s n. (OMISSIS))”; parti del “doc. 7 polizza n. (OMISSIS))”; le “condizioni particolari di cui all’allegato 2 del contratto di assicurazione”; (l’allegato n. 5 alla polizza n. (OMISSIS)… in punto franchigia (doc. 7 polizza Lloyd’s n. (OMISSIS))”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge evidente, a tale stregua, come gli odierni ricorrenti in realtà inammissibilmente prospettino invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente e ricorrente incidentale società Vedetta 2 Mondialpol s.p.a. (già Fitist Security s.r.l.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Vedetta 2 Mondialpol s.p.a. (già Fitist Security s.r.l.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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