Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12226 del 14/06/2016
Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21748-2011 proposto da:
P.A., (OMISSIS), QUALE TITOLARE E LEGALE
RAPP.TE DELL’OMONIMA AZIENDA AGRICOLA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA RENATO FUCINI 24, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPINA STILLITANI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE CASSARINO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO TAORMINA PIANTE DI R.V. SAS, IN PERSONA
DEL CURATORE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 462/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
deportata il U5/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Cassarino Giuseppe difensore del ricorrente che ha
depositato l’originale del ricorso notificato, ed ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine,
per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 16.3.2000 P.A. conveniva davanti al Tribunale di Siracusa, sezione di Augusta, Taormina Piante di R.V. sas esponendo di aver acquistato un composto di 21000 blocchi per la produzione di funghi per il prezzo di Lire 14.875.500 corrisposto alla consegna ma che non era avvenuta l’incubazione e non si era verificata l’invasione del micelio, donde l’inutilizzabilità del composto prontamente denunciata tanto che vi era stato l’impegno ad effettuare la fornitura, in sostituzione di quella difettosa, di altri cinque carichi di 700 blocchi dello stesso composto per la quale l’attore avrebbe dovuto corrispondere lire 2.000.000 a carico.
In data 6.9.1999 e 18.9.1999 vi erano state le prime due consegne ma anche questa volta non si era sviluppato il micelio ed il 15.10.1999 era stato chiesto atp per verificare le condizioni e la qualità del composto.
Chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo ed i danni.
La convenuta eccepiva la nullità dell’atp per la mancata notifica del provvedimento che fissava l’udienza ed eccepiva prescrizione e decadenza.
Il Tribunale dichiarava risolto il contratto e condannava la convenuta al pagamento di Euro 25.378,32 oltre accessori mentre la Corte di appello di Catania, in riforma, rigettava le domande ritenendo assolutamente inutilizzabile l’atp nella parte in cui ha indicato le ragioni della mancata produzione dei funghi nel composto nelle cattive condizioni igieniche dei locali ove era stata effettuata la pastorizzazione sia perchè il riferimento era solo alla seconda fornitura sia perchè era mancato il contraddittorio tra le parti e vi era stata l’opposizione all’acquisizione sia perchè l’atp doveva limitarsi alla descrizione oggettiva dello stato del composto.
In ogni caso non emergeva il riconoscimento dei vizi ed erroneamente era stata disattesa l’eccezione di decadenza.
Ricorre P. con 4 motivi, non svolge difese controparte.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 696 e 697 c.p.c. in quanto non vi è stata violazione del contradditorio.
Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 157 c.p.c., commi 2 e 3 in quanto l’atp che ha sconfinato in valutazioni è affetta da nullità relativa, sanata per la mancata opposizione alla udienza successiva.
Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 354 e 356 c.p.c. in quanto l’atp doveva essere rinnovato.
Col quarto motivo si lamentano omesso esame e valutazione delle prove testimoniali in ordine alla decadenza dell’acquirente dalla garanzia per vizi.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento.
Come dedotto la sentenza impugnata ha ritenuto assolutamente inutilizzabile l’atp nella parte in cui ha indicato le ragioni della mancata produzione dei funghi nel composto nelle cattive condizioni igieniche dei locali ove era stata effettuata la pastorizzazione sia perchè il riferimento era solo alla seconda fornitura sia perchè era mancato il contraddittorio tra le parti e vi era stata l’opposizione all’acquisizione sia perchè l’atp doveva limitarsi alla descrizione oggettiva dello stato del composto. In ogni caso non emergeva il riconoscimento dei vizi ed erroneamente era stata disattesa l’eccezione di decadenza.
La prima censura non tiene conto che si applica la disciplina anteriore alla riforma e che la ratio decidendi non attiene solo alla mancata partecipazione ma alla circostanza che l’atp doveva solo descrivere la situazione oggettiva e non indicare le cause e, comunque, vi era stata l’opposizione all’acquisizione dell’elaborato.
La giurisprudenza invocata dal ricorrente è inconferente in quanto una sanatoria è configurabile soltanto quando l’estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto del principio del contraddittorio per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all’art. 627 c.p.c. ma è necessaria l’effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio ovvero allorchè la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti (Cass. 17.11.1999 n. 12748, Cass. n. 6320/2004).
La seconda censura, anche ad ammettere che sia valutabile una ctu che ecceda dal mandato, non tiene conto che preliminare ed assorbente è l’accoglimento del motivo sulla decadenza della denunzia dei vizi essendosi escluso un riconoscimento del vizio ma solo concessa una fornitura per l’anno successivo a prezzo inferiore che configurerebbe in astratto una transazione e non una novazione nè è configurabile una sanatoria per quanto dedotto in riferimento al primo motivo.
Il terzo motivo non indica che sia stata fatta una richiesta nel senso auspicato e pare attribuire un potere di ufficio a dispone la rinnovazione invocando la normativa sulla nullità degli atti mentre nella fattispecie trattasi di inutilizzabilità.
Il quarto motivo non considera che vi è stata una valutazione delle prove testimoniali sia pure non condivisa dal ricorrente.
In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016