Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12225 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 26/10/2016, dep.17/05/2017),  n. 12225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18615-2010 proposto da:

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI BOLOGNA in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERA FILIPPI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2009 della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

uditi per il ricorrente gli Avvocati BERLIRI e FILIPPI che hanno

chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Fondazione Cassa di risparmio di Bologna propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha negato alla contribuente, per il periodo d’imposta 1 ottobre 1996 – 30 settembre 1997, la spettanza dell’agevolazione, consistente nella riduzione dell’IRPEG alla metà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6.

Il giudice d’appello, infatti, rilevato che il periodo d’imposta oggetto della controversia si colloca in epoca precedente alla cd. riforma Ciampi, ha osservato che la contribuente non ha atteggiato il proprio ricorso introduttivo, risalente al dicembre 2000, come pure i documenti integrativi, inserendo elementi incisivi idonei a dimostrare di avere svolto un’attività esclusivamente o prevalentemente volta alla promozione sociale o culturale, come del resto emergeva dal bilancio.

“Non rimarrebbe che concludere – ha osservato la Commissione regionale – che poichè la parte non ha improntato gli atti introduttivi in tale guisa, non occorre nel caso estendere la valutazione di merito sull’evenienza che il D.Lgs. 153 abbia o meno valenza interpretativa, con possibile efficacia retroattiva…. non appare neppure necessario dare enfasi al mancato requisito della esclusività dello scopo privilegiato, come pure alla rilevanza della quota di possesso della entità bancaria e del suo accertato controllo partecipativo. Basta infatti chiarire che l’onere della prova, ex art. 2697 c.c., è momento che va introdotto nel giudizio secondo le regole tipiche del processo tributario e, quindi, con idonei e specifici contributi che vanno proposti nel ricorso introduttivo, non potendo più essere trattato come “tema d’indagine” neppure invocando il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7″.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, la contribuente si duole che nella sentenza impugnata non sia evincibile l’iter argomentativo in base al quale è stata ritenuta non adeguatamente provata l’attività di utilità sociale concretamente svolta dalla Fondazione, negando per l’effetto la spettanza dell’agevolazione in discorso, laddove questa, per contro, risulterebbe chiaramente dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dai documenti contabili, la cui valenza probatoria sarebbe stata espressamente confermata da Cass. sez. un., 22 gennaio 2009, numeri da 1576 a 1599, i cui principi risulterebbero espressamente richiamati nella sentenza stessa.

Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ed al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 critica la sentenza, alla luce dell’art. 2697 cod. civ., come interpretato ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in discorso dalla giurisprudenza di legittimità, per aver escluso aprioristicamente la valenza probatoria di documenti atti a comprovare la concreta attività svolta dalla Fondazione bancaria, laddove detti documenti, ed in particolare lo statuto ed i documenti contabili, siano stati espressamente ritenuti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità idonei a darne prova.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto legati, sono infondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, “gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza,educazione, istruzione,studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, “ex” art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (Cass., sez. un., 22 gennaio 2009, n. 1576).

Una siffatta dimostrazione di aver in concreto svolto un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie – una volta introdotto il relativo tema nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo – non è stata offerta dalla contribuente, secondo l’accertamento compiuto con la sentenza impugnata, che non viene del resto adeguatamente censurata.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

La complessità delle questioni prospettate e l’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento impongono la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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