Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12225 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14529-2011 proposto da:

AGRITURISTICA MILANESE SRL, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MONTOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANPAOLO BUONO;

– ricorrente –

contro

I.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. DEPRETIS 60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA

CERE’, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO IACONO;

– controricorrente –

e contro

M.C., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1327/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato PROVINI Giampaolo, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato BUONO Giampaolo, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’integrazione conraddittorio in quanto non è stato

motificato il ricorso ad un litisconsorte necessario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del 3^

motivo di ricorso rigetto degli altri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 27, 28 e 29 novembre 1997 Agrituristica Milanese s.r.l. agiva in giudizio esponendo di essere proprietaria di un fondo sito in (OMISSIS), ubicato sullo scoglio denominato (OMISSIS), il quale risultava intercluso. L’attrice conveniva pertanto i proprietari dei fondi confinanti e domandava la costituzione di una servitù di passaggio in favore del proprio.

Si costituivano soltanto I.A. e M.C., che chiedevano il rigetto della domanda attrice.

Esperita consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, respingeva la domanda.

La società Agrituristica Milanese interponeva gravame e, nella resistenza dei convenuti costituitisi in primo grado, la Corte di appello di Napoli rigettava l’impugnazione. Nella pronuncia era spiegato che il fondo dell’appellante era collegato con la via pubblica attraverso un sentiero che era divenuto impraticabile per alcuni smottamenti; tuttavia lo stesso non era rimasto intercluso, essendo stato realizzato un accesso, anche se non propriamente agevole: il transito era infatti attuabile attraverso una passerella di carattere precario che correva su di un costone tufaceo che presentava concreti ed evidenti pericoli di cedimenti e frane.

Secondo la corte distrettuale, lavori di risanamento idonei al ripristino del passaggio erano bensì onerosi, avendo il C.T.U. indicato in Euro 979.458,77 il costo dell’intervento per il consolidamento del costone: tuttavia tale opera appariva indispensabile, e addirittura obbligatoria per la società appellante, e ciò allo scopo di evitare pericoli gravi e concreti per la pubblica incolumità. Ne discendeva, secondo la corte di merito, che i lavori di risanamento si trovavano “in rapporto di mera occasionalità con la realizzazione della passerella e dell’accesso alla pubblica via”, sicchè di essi non di doveva tener conto: doveva quindi attribuirsi rilievo alla sola spesa necessaria per la realizzazione di una nuova passerella d’accesso, stimata dal consulente in Euro 16.472,82. Quest’ultimo intervento, concludeva la corte, non poteva ritenersi eccessivamente dispendioso, sicchè andava negato che ricorresse un’ipotesi di interclusione relativa, a norma dell’art. 1051 c.c..

Contro questa sentenza Agrituristica Milanese ricorre per cassazione facendo valere tre motivi. Resiste con controricorso I.A..

Emerge dagli atti che la notifica del ricorso per cassazione non risulta essersi perfezionata nei confronti di Maria Mattera, risultata sconosciuta all’indirizzo cui è stato inoltrato l’atto, I.I., risultata irreperibile, e I.A.M., con riferimento alla quale non consta sia stato depositato l’avviso di ricevimento che dovrebbe documentare la ricezione del piego (che pure è stato avviato per la notifica a mezzo del servizio postale).

Ne consegue che a norma dell’art. 331 c.p.c. deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette.

PQM

LA CORTE rinvia a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio nei confronti di M.M., I.I. e I.A.M., assegnando termine di giorni 60, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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