Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12225 del 14/06/2016
Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12225
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14529-2011 proposto da:
AGRITURISTICA MILANESE SRL, (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio
dell’avvocato MARCO MONTOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANPAOLO BUONO;
– ricorrente –
contro
I.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. DEPRETIS 60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA
CERE’, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO IACONO;
– controricorrente –
e contro
M.C., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1327/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 13/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/03/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
udito l’Avvocato PROVINI Giampaolo, con delega depositata in
udienza dell’Avvocato BUONO Giampaolo, difensore del ricorrente che
ha chiesto l’integrazione conraddittorio in quanto non è stato
motificato il ricorso ad un litisconsorte necessario;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del 3^
motivo di ricorso rigetto degli altri.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27, 28 e 29 novembre 1997 Agrituristica Milanese s.r.l. agiva in giudizio esponendo di essere proprietaria di un fondo sito in (OMISSIS), ubicato sullo scoglio denominato (OMISSIS), il quale risultava intercluso. L’attrice conveniva pertanto i proprietari dei fondi confinanti e domandava la costituzione di una servitù di passaggio in favore del proprio.
Si costituivano soltanto I.A. e M.C., che chiedevano il rigetto della domanda attrice.
Esperita consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, respingeva la domanda.
La società Agrituristica Milanese interponeva gravame e, nella resistenza dei convenuti costituitisi in primo grado, la Corte di appello di Napoli rigettava l’impugnazione. Nella pronuncia era spiegato che il fondo dell’appellante era collegato con la via pubblica attraverso un sentiero che era divenuto impraticabile per alcuni smottamenti; tuttavia lo stesso non era rimasto intercluso, essendo stato realizzato un accesso, anche se non propriamente agevole: il transito era infatti attuabile attraverso una passerella di carattere precario che correva su di un costone tufaceo che presentava concreti ed evidenti pericoli di cedimenti e frane.
Secondo la corte distrettuale, lavori di risanamento idonei al ripristino del passaggio erano bensì onerosi, avendo il C.T.U. indicato in Euro 979.458,77 il costo dell’intervento per il consolidamento del costone: tuttavia tale opera appariva indispensabile, e addirittura obbligatoria per la società appellante, e ciò allo scopo di evitare pericoli gravi e concreti per la pubblica incolumità. Ne discendeva, secondo la corte di merito, che i lavori di risanamento si trovavano “in rapporto di mera occasionalità con la realizzazione della passerella e dell’accesso alla pubblica via”, sicchè di essi non di doveva tener conto: doveva quindi attribuirsi rilievo alla sola spesa necessaria per la realizzazione di una nuova passerella d’accesso, stimata dal consulente in Euro 16.472,82. Quest’ultimo intervento, concludeva la corte, non poteva ritenersi eccessivamente dispendioso, sicchè andava negato che ricorresse un’ipotesi di interclusione relativa, a norma dell’art. 1051 c.c..
Contro questa sentenza Agrituristica Milanese ricorre per cassazione facendo valere tre motivi. Resiste con controricorso I.A..
Emerge dagli atti che la notifica del ricorso per cassazione non risulta essersi perfezionata nei confronti di Maria Mattera, risultata sconosciuta all’indirizzo cui è stato inoltrato l’atto, I.I., risultata irreperibile, e I.A.M., con riferimento alla quale non consta sia stato depositato l’avviso di ricevimento che dovrebbe documentare la ricezione del piego (che pure è stato avviato per la notifica a mezzo del servizio postale).
Ne consegue che a norma dell’art. 331 c.p.c. deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette.
PQM
LA CORTE rinvia a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio nei confronti di M.M., I.I. e I.A.M., assegnando termine di giorni 60, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016