Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12224 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7151/2019 proposto da:

H.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Ameriga

Petrucci del Foro di Potenza, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 492/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 492/2018 pubblicata il 18/07/2018 la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da H.V., cittadino dell’Ucraina, avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.L. n. 179 del 2012, artt. 16 septies e art. 147 c.p.c.”. Deduce che la sentenza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies e art. 147 c.p.c.. Ad avviso del ricorrente, che rimarca la rimessione alla Corte Costituzionale della questione in contestazione, deve ritenersi tempestiva la notifica dell’appello avvenuta dopo le 21 dell’ultimo giorno utile, atteso che la consegna fuori orario non impedisce la legale ed effettiva conoscenza dell’atto e la costituzione del rapporto processuale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 702 ter c.p.c.; 702 quater c.p.c.; art. 327 c.p.c.; art. 133 c.p.c., così come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45 conv. con modific. nella L. n. 114 del 2014. Deduce che l’ordinanza del Tribunale di Potenza è nulla in quanto priva della firma digitale del cancelliere, sicchè era inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

3. Preliminarmente occorre precisare che il ricorrente ha depositato copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012. Il Ministero controricorrente, nel costituirsi tardivamente, non ha disconosciuto la conformità della copia informale all’originale, sicchè il ricorso per cassazione è da ritenersi procedibile (Cass. S.U. n. 8312/2019).

4. Il primo motivo è fondato.

4.1. La Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 19 marzo 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta.

La Corte ha evidenziato che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell’art. 147 c.p.c.), nella prima parte del D.L. n. 179 del 2012, censurato art. 16-septies allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Solo in virtù di detta esigenza si giustifica la fictio iuris secondo cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo.

Secondo il Giudice delle leggi non è giustificabile anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, ossia il termine che l’art. 155 c.p.c. computa “a giorni” e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.

4.2. Nel caso di specie, alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui si è detto, deve, pertanto, ritenersi tempestiva la notifica dell’appello eseguita telematicamente il 6-4-2017 alle ore 23.49.52, come da avviso di accettazione generato dal sistema, dell’ultimo giorno utile per la proposizione del gravame.

5. Resta assorbito il secondo motivo.

6. In conclusione, il primo motivo merita accoglimento, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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