Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12224 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 26, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (di Caserta) in persona del o Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 214/2 007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 23.11.07, depositata il 29/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. M.G. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato atto di costituzione) e avverso la sentenza della C.T.R. Lazio, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef, Iva e Irap per l’anno di imposta 2003 in relazione a maggiori ricavi non dichiarati con riguardo all’attività di tre bar ed alla plusvalenza concernente la vendita di un esercizio, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente riducendo del 40% i valori accertati dall’Ufficio), sostenendo che l’accertamento in rettifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), può essere effettuato anche in caso di contabilità regolare sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e che la riduzione del 40% applicata dai primi giudici già tiene conto delle contestazioni del contribuente alla ricostruzione induttiva del reddito.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendosi vizio di motivazione, si rileva che i giudici d’appello si sarebbero limitati ad una motivazione astratta e disancorata dai dati reali, senza nulla affermare in ordine alla plusvalenza accertata) è manifestamente fondato. I giudici d’appello, infatti, limitandosi ad affermare in via generale ed astratta che l’accertamento in rettifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 comma 1, lett. d), può essere effettuato anche in caso di contabilità regolare sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, omettono di indicare in concreto quali siano state nella specie le suddette presunzioni gravi, precise e concordanti poste a base dell’accertamento induttivo, di valutare i calcoli che, sulla base delle suddette presunzioni, hanno condotto all’accertamento nonchè di estrinsecare le contestazioni dell’appellante a tali calcoli e le ragioni per le quali tali contestazioni dovevano ritenersi già considerate nella riduzione del 40% operata dai giudici d’appello. Infine, i giudici d’appello omettono altresì ogni motivazione in relazione alla quantificazione della plusvalenza.

Il primo motivo deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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