Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12223 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5960/2019 proposto da:

M.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Ameriga Petrucci

del Foro di Potenza, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 437/2018 pubblicata il 29/06/2018 la Corte d’appello di Potenza ha respinto l’appello proposto da M.I., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale, rilevato che il richiedente era fuggito dal suo Paese alla ricerca di condizioni di vita migliori, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria, avuto anche riguardo alla situazione generale del Ghana, descritta nel provvedimento impugnato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il diniego dello status di rifugiato, denunziando i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Si duole dell’omesso esame e dell’omessa motivazione circa il primo motivo di appello riguardante lo status di rifugiato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del diniego della protezione sussidiaria, denunziando i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Deduce che la motivazione della sentenza impugnata è apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa ed obiettivamente incomprensibile e adduce che, nella specie, non può operare il principio della “doppia conforme” in quanto non erano stati attivati nei due gradi di giudizio i poteri ufficiosi del Giudice sulla verifica della situazione geopolitica del Ghana e del Niger, dove il ricorrente è rimasto per circa 13 anni. Si duole dell’errata valutazione degli elementi fondanti la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Lamenta l’omesso approfondimento della situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese, in base a fonti internazionali del 2016, del 2017 e del maggio 2018 che richiama e il cui testo riporta ampiamente nel ricorso, precisando che si tratta delle stesse fonti citate dalla Corte d’appello (pag.11 ricorso).

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria, denunziando i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Nel ribadire che, anche in ordine a tale statuizione, la motivazione della sentenza impugnata è apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa ed obiettivamente incomprensibile e che, nella specie, non può operare il principio della “doppia conforme”, richiama diffusamente pronunce di questa Corte e rimarca che, in base a numerose ed accreditate fonti internazionali, in Ghana le condizioni di vita sono precarie, con riferimento alla compromissione dei diritti umani, alla salute, all’emergenza ambientale e all’alimentazione, e che era stata omessa la valutazione della sua situazione di vulnerabilità e del suo livello di integrazione in Italia, in base alla comparazione da effettuarsi come da pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte.

4. Preliminarmente occorre precisare che il ricorrente ha depositato copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012. Il Ministero controricorrente, nel costituirsi tardivamente, non ha disconosciuto la conformità della copia informale all’originale, sicchè il ricorso per cassazione è da ritenersi procedibile (Cass. S.U. n. 8312/2019).

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. Il ricorrente, nel dolersi del diniego dello status di rifugiato, adducendo la mancata pronuncia su detta domanda, neppure allega quale sia la sua vicenda personale (pag.n. 6 e 7 ricorso), a fronte di quanto affermato nella sentenza impugnata circa le ragioni della sua fuga, ricondotte dalla Corte territoriale alla mera ricerca di condizioni di vita migliori (pag.n. 5 sentenza). Neppure il ricorrente specifica minimamente quale sia la situazione persecutoria attuata o attuabile nei suoi confronti, a confutazione di quanto riportato nella sentenza impugnata circa il suo racconto sulle ragioni di fuga dal Ghana (pag.n. 4 sentenza impugnata), salvo fare riferimento, a pag.55 del ricorso, nell’illustrazione del terzo motivo, ad imprecisate “faide familiari”, peraltro in contraddizione con le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale e al Tribunale, come riassunte nella sentenza

impugnata. Nella specie, può ritenersi che vi sia stata statuizione

implicita di rigetto della domanda di cui trattasi, atteso che, pur non essendovi un’espressa pronuncia da parte del giudice d’appello in ordine al primo motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporta necessariamente la reiezione di quel motivo, avendo la Corte territoriale ritenuto che il ricorrente fosse un migrante economico, ed essendo detta affermazione, non censurata in ricorso, del tutto incompatibile con l’accertamento di situazioni persecutorie fondanti lo status di rifugiato (cfr. Cass. n. 15255/2019 in analoga fattispecie).

6. Anche il secondo motivo è inammissibile.

6.1. In ordine alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) questa Corte ha chiarito che l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

Occorre, inoltre, precisare che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 70, art. 348 bis, lett. a) e art. 348 ter, non opera nella fattispecie il principio della cd. “doppia conforme”, trattandosi di azione di status.

6.2. Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha compiuto l’accertamento istruttorio sulla situazione del Paese ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e, con motivazione idonea (Cass. S.U. n. 8053/2014), nonchè indicando le stesse fonti di conoscenza richiamate dal ricorrente, come dato atto da quest’ultimo (pag. n. 11 ricorso), ha analizzato la situazione politica del Ghana ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata in quel Paese.

Il ricorrente denuncia genericamente la violazione di norme di legge e vizi motivazionali, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto alla situazione del suo Paese, inammissibilmente difforme da quella accertata nel giudizio di merito.

Inconferente, oltre che generica, è la censura attinente alla situazione del Niger, non avendo neppure allegato il ricorrente le ragioni in base alle quali dovrebbe essere rimpatriato, invece che in Ghana, in Niger, ove avrebbe dovuto dedurre di avere uno stabile, attuale ed effettivo radicamento.

7. Anche il terzo motivo è inammissibile.

7.1. Occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

7.2. Il ricorrente si limita a richiamare pronunce di merito e di legittimità, nonchè la normativa di riferimento, mediante generiche deduzioni sulla situazione generale del Paese e sulle condizioni di vita precarie ivi esistenti, senza indicare alcun elemento individualizzante di rilevanza, salvo il criptico richiamo alle faide familiari, di cui si è sopra fatto cenno, o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

7.3. Quanto al vizio motivazionale denunciato, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello sul diniego della protezione umanitaria, ritenendo non censurata, da parte dell’appellante, la statuizione del Tribunale circa l’insussistenza di fattori di vulnerabilità, e il ricorrente non si confronta con detta ratio decidendi.

Infine, il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del presente giudizio, stante la tardiva costituzione del Ministero.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA