Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12223 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1487/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 250/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 25.10.07, depositata il 22/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di D.P. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartelle di pagamento Irpef, la Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente), affermando l’irritualità della notifica degli avvisi prodronmici alle cartelle impugnate.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 156 c.p.c., nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, si afferma che la nullità della notifica degli avvisi di accertamento poteva ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto in seguito alla proposizione del ricorso da parte del contribuente e che il vizio della notificazione non investe l’atto notificato, onde esso non può essere annullato se il contribuente non deduce vizi propri di esso), è manifestamente infondato. In proposito, giova innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la nullità della notifica deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto nell’ipotesi in cui alla notifica invalida abbia fatto comunque seguito la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, desumibile dalla tempestiva impugnazione del suddetto atto invalidamente notificato, ma non certo dall’impugnazione di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto, dovendo pertanto escludersi che il ricorso proposto avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione dell’importo risultante da un avviso di accertamento asseritamente definitivo sia idonea a sanare la nullità della notifica di quest’ultimo atto (v. in termini Cass. n. 15849 del 2006).

E’ inoltre da rilevare che è possibile impugnare la cartella esattoriale semplicemente deducendo l’irritualità della notifica del prodromico avviso, senza necessità di impugnare tale avviso, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale nel processo tributario l’impugnazione di atti prodromici non notificati unitamente agli atti successivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, deve ritenersi costituire una facoltà concessa al contribuente, e non un obbligo, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non toglie al contribuente la possibilità di impugnare l’atto notificatogli per vizio proprio, tale dovendosi ritenere anche la mancata notifica dell’atto ad esso prodromico (v. Cass. n. 1652 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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