Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12223 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 28/09/2016, dep.17/05/2017),  n. 12223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14845-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.A., M.G., M.T., M.M.,

questi ultimi tre in proprio e quindi coeredi della Sig.ra

P.A., EDIL CM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DONATELLO 71 C/O DOTT. FALCONI, presso lo studio dell’avvocato

PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

CIARAMELLA delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3322/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato SALVINI per delega

dell’avvocato CIARAMELLA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello incidentale, ed accogliendo parzialmente gli appelli riuniti della EDIL C.M. srl in liquidazione e dei tre soci M.G., M.T. e M.M., tutti e tre anche in qualità di eredi di P.A., deceduta, nei giudizi, riuniti, introdotti con l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e di quattro avvisi emessi nei confronti dei soci, tutti per il periodo d’imposta 2005, e rispettivamente, da una parte, ai fini dell’IRES e dell’IVA e dell’IRAP, e, dall’altra, ai fini dell’IRPEF e relative addizionali, avvisi con i quali venivano contestati alla società maggiori ricavi non dichiarati per Euro 6.026.232, sulla base di una più ampia verifica della Guardia di finanza, conclusasi il 30 giugno 2006, nel corso della quale era stata rinvenuta documentazione extra contabile, consistente in undici registri denominati “scadenziari attivi”, vale a dire dei brogliacci contenenti incassi e nominativi non riscontrati nelle scritture contabili e riportanti annotazioni di assegni bancari e cambiali ricevuti dalla contribuente, ricavi poi imputati ai fini IRPEF ai soci, ha rideterminato in minus i maggiori ricavi non dichiarati dalla società in Euro 147.782 (la Commissione provinciale li aveva “ridotti” ad Euro 2.240.810).

I contribuenti resistono con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41 bis e art. 2697 cod. civ., la ricorrente assume che la contabilità in nero costituirebbe un valido elemento indiziario, che per il suo valore probatorio legittimerebbe, di per sè, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo, laddove nella specie l’onere della prova sarebbe stato posto a carico dell’ufficio.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 53, 57, e 58 censura la sentenza per aver disatteso l’eccezione di inammissibilità con riferimento all’eccepita introduzione in appello, ad opera della parte contribuente, di nuovi elementi di prova.

Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 2696 cod. civ., per avere il giudice d’appello illegittimamente accolto il gravame della contribuente fondando la propria decisione esclusivamente sulla base della consulenza di parte: per avere nella specie la CTR “dato atto che il consulente della parte contribuente ha ritenuto “ineccepibile sul piano logico e tecnico la CTU”, ma ritenendo nondimeno, senza peraltro alcuna motivazione, di condividere le incongruenze evidenziate dal medesimo consulente. Osserva la ricorrente che il CTU “da un lato esprime una valutazione dei fatti di prova già acquisiti al processo, dall’altro è strumento per accertare quei fatti rilevabili mediante particolari cognizioni e competenze tecniche di cui è sfornito il collegio giudicante; il consulente di parte

è invece colui che deve supportare l’assunto difensivo della parte processuale che si serve della sua opera”. La sentenza impugnata sarebbe perciò erronea, per avere da un lato condiviso la correttezza, “sul piano metodologico e strutturale, della relazione del CTU”, non condividendone, al tempo stesso, il contenuto sulla base di dati risultanti da una relazione redatta da un consulente di parte, e ciò tenendo presente che “le incongruenze ritenute decisive dalla CTR si fondono su elementi che, come si è detto, non potevano trovare ingresso in appello”.

Il primo motivo del ricorso è fondato, con assorbimento dell’esame del secondo e del terzo motivo.

Nell’accertamento tributario, infatti – secondo il consolidato orientamento di questa Corte -, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e legittima di per sè, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli (Cass. n. 24051 del 2011, n. 14150 del 2016); tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. sono infatti compresi “tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta. Ne consegue che detta “contabilità in nero”, per il suo valore probatorio, legittima di per sè, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli” (Cass. n. 4080 del 2015, n. 20094 del 2014).

In un siffatto errore di diritto è incorso il giudice d’appello nell’affermare – in termini non propriamente lineari che “dalla CTU è emerso che i verbalizzanti e di conseguenza l’ufficio, nella determinazione dei ricavi accertati, hanno esaminato solo parzialmente le scritture contabili societarie, e ciò risulta indubitabile sia in quanto chiaramente riportato dagli stessi militari della Gdf a pag. 18 del pvc (così come evidenziato dai contribuenti) laddove si può leggere “i militari operanti hanno ritenuto inopportuno ogni ulteriore riscontro nella contabilità generale e nei registri IVA”, sia in considerazione della abnorme differenza tra i ricavi accertati e quelli rideterminati dal CTU in base al riscontro effettuato dal consulente in contabilità generale operando il riscontro fra i famosi brogliacci e delle operazioni relative a tali titoli di pagamento con le fatture di vendita e i relativi registri IVA. Orbene, tutto ciò non è stato specificatamente contestato dall’appellante Agenzia che si è limitata…”.

Alla stregua della detta documentazione acquisita, dunque, l’ufficio non aveva ritenuto necessari ulteriori accertamenti, incombendo sulla parte contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Come osserva l’ufficio nel ricorso, era stata accertata in sede di verifica una contabilità parallela e nessun elemento aveva fornito la parte contribuente per contestare detto accertamento: “prova ne sia che la CTR, con il capo di statuizione in esame, ha semplicemente giustificato la propria decisione con una – affermata – insufficienza degli elementi forniti dall’ufficio”.

Analoghe considerazioni valgono per l’affermazioni secondo cui “l’inattendibilità dei maggiori ricavi accertati originariamente dall’ufficio è già stata acclarata dalla prima commissione, risultando indiscutibile che i verificatori hanno effettuato la propria ricostruzione reddituale limitandosi a rapportare i dati riscontrati sui brogliacci/scadenziari solo in raffronto ai conti di mastro, senza effettuare alcuna verifica o raffronto con l’ulteriore documentazione messa a disposizione dalla contribuente (fatture emesse – registri IVA – contratti di vendita etc.”.

Il primo motivo del ricorso deve essere pertanto accolto, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia sulla base dei principi enunciati.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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