Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12223 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 19/01/2016, dep. 14/06/2016), n.12223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22757/11) proposto da:

PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in

persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.M., rappresentato e difeso in appello dall’avv.

Giusi Scordino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Giuseppe Mazzetta, in Reggio Calabria, alla via

Fiorentino, 5;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1169

depositata il 4 agosto 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

gennaio 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to dello Stato Raffaella Ferrando, per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

La Corte:

Fatto

OSSERVA IN FATTO E RILEVA IN DIRITTO

– Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2007, C. M. evocava, dinanzi al giudice di pace di Bianco, la Prefettura di Reggio Calabria, deducendo di aver ricevuto la notificazione di una cartella esattoriale, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative riguardanti verbale d’infrazione del codice della strada, commesse attraverso un’autovettura già di proprietà di esso attore e di aver chiesto invano alla Prefettura l’emissione di un provvedimento di discarico, in quanto la violazione contestata risaliva a data successiva al trasferimento del veicolo, per cui chiedeva l’accertamento dell’insussistenza di responsabilità a suo carico per la violazione contestata con il verbale n. (OMISSIS), con la declaratoria di non essere tenuto al pagamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), e condanna della Prefettura ad emettere il provvedimento di discarico, oltre a risarcire i danni subiti;

– che la Prefettura, nel costituirsi in giudizio con propri funzionari, eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del giudice adito, in favore del giudice di pace di Reggio Calabria, luogo ove era stata accertata la violazione contestata, nel merito contestava la pretesa, ed il Giudice di pace adito, con sentenza depositata in data 26 febbraio 2009, accoglieva la domanda, condannando la Prefettura, altresì, al risarcimento del danno, quantificato in Euro 500,00;

– che in virtù di rituale appello interposto dalla Prefettura, con il quale lamentava la violazione dei principi informatori della materia e l’insussistenza del diritto dell’appellato al risarcimento del danno, il Tribunale di Reggio Calabria, nella resistenza del C., dichiarava l’appello improcedibile e compensava le spese di lite tra le parti, rilevando che all’atto della iscrizione della causa a ruolo l’appellante aveva deposito atto di citazione in copia, non contenente la relata di notificazione del gravame alla controparte, essendo privo di effetti sananti l’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato, dovendo ritenersi avvenuto oltre il termine perentorio stabilito dagli artt. 165 e 347 c.p.c.;

– che per la cassazione della sentenza d’appello agisce l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, sulla base di un motivo, con il quale censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 348, 347, 165 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 assumendo che la costituzione dell’appellante avvenuta con la sola copia dell’atto di citazione in appello integrerebbe una mera irregolarità (per avere peraltro alla prima udienza depositato l’atto notificato in originale), il quale pone la questione della efficacia della cosiddetta iscrizione a ruolo “con velina”, relativa all’ambito applicativo dell’art. 348 c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 al momento della costituzione dell’appellante, rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria di questa seconda sezione n. 25529 del 18 dicembre 2015;

– che la decisione del ricorso non può prescindere dalla soluzione che le Sezioni Unite intenderanno dare a tale questione, per cui occorre attendere la loro pronuncia.

PQM

La Corte, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione di cui al ricorso n. 6304 del 2010, rimessa con ordinanza interlocutoria 25529 del 18 dicembre 2015.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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