Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12223 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, (ud. 09/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35250/2018 proposto da:

T.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORMIDA, 1,

presso lo studio dell’avvocato MARCO RICCIONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONELLA SCIPIONI;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO;

– intimata –

PROVINCIA DI TERAMO; ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI

DELLA LAGA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 773/2018 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

T.T. convenne in giudizio la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo e l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura dall’impatto con un cinghiale, avvenuto in una strada posta all’interno del Parco Nazionale;

disposta, con ordinanza del 30.10.2013, l’estromissione dal giudizio della Provincia e dell’Ente Parco, il Giudice di Pace adito pronunciò sentenza con cui accertò la legittimazione passiva e la responsabilità della Regione, riconoscendo all’attrice il risarcimento del danno;

pronunciando in sede di gravame, il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’appello della Regione nei confronti della T. e, per l’effetto, ha rigettato la domanda dell’attrice, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio; ha, inoltre, rigettato l’appello svolto dalla Regione nei confronti della Provincia di Teramo e dell’Ente Parco, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite; ha, infine, dichiarato inammissibile l’appello incidentale della T. nei confronti della Provincia, compensando le spese processuali;

ha proposto ricorso per cassazione T.T., affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso risulta notificato alla Regione Abruzzo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, come sarebbe stato necessario in relazione ad un ricorso proposto avanti alla Corte di Cassazione;

alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, tale notifica è nulla, ma il vizio è suscettibile di essere sanato, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr. Cass., S.U. n. 608/2015 e Cass. n. 20890/2018; in precedenza, Cass. n. 9411/2011 e Cass. n. 22767/2013);

va pertanto ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso alla Regione Abruzzo presso l’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine perentorio indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Regione Abruzzo presso l’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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