Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12222 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ MOBILI FERRARA di V. FERRARA E C. SAS in liquidazione in

persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa PREZIOSI CLAUDIO, CAPUANO

GABRIELE, giusta procura speciale per atto notaio Francesco Fimiani

di Nocera Superiore, in data 9.6.2009, n. rep. 131720, che viene

allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 351/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 12.11.07,

depositata il 19/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società Mobili Ferrara di V. Ferrara & C. s.a.s.

(che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento Ilor 1996 e 1997 nonchè Iva 1997, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva parzialmente accolto i ricorsi della contribuente), affermando che la documentazione extracontabile può essere utilizzata per determinare il reddito presunto solo se supportata da altri riscontri (nella specie insussistenti), e che nella specie, in relazione ad accertamenti relativi ad annualità diverse ma scaturenti dalla stessa verifica e dallo stesso verbale, erano intervenute pronunce nello stesso senso delle commissioni provinciali e regionali, rispetto alle quali poteva essere invocato il principio affermato in tema di giudicato esterno dalle SU n. 13916 del 2006.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio, da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale (v. SU n. 7433 del 2009).

I due motivi di ricorso (col primo dei quali si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, censurandosi la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello escluso che la documentazione extracontabile possa di per sè sola costituire presunzione provvista dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, e col secondo dei quali si deduce vizio di motivazione per non avere i giudici d’appello preso in considerazione il contenuto della suddetta documentazione) riguardano solo una delle rationes decidendi poste a base della decisione (quella relativa al valore probatorio da attribuire alla documentazione extracontabile) e pertanto risultano inammissibili per carenza di interesse, posto che, ove anche le suddette censure risultassero fondate, la decisione resterebbe pur sempre sorretta dalla ratio decidendi (relativa alla invocabilità nella specie di precedenti giudicati) che non censurata in questa sede.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Alla luce dello sviluppo processuale della vicenda, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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