Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12222 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4080/2019 proposto da:

T.A., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GRAZIA

MARRA, e con la medesima elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI N. 63, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO COMITO, pec:

avv.mgmarra.pecstudio.it;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, (OMISSIS), AZIENDA NAZ. AUT. DELLE

STRADE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 433/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto citazione del 27/4/1994 e 9/5/1994 T.A., proprietario di un fabbricato a più piani sito in (OMISSIS) frontistante la strada statale n. (OMISSIS), con antistante e retrostante ampio piazzale adibito a parcheggio e carico/scarico merci, convenne davanti al Tribunale di Reggio Calabria il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l’Anas SpA chiedendone la condanna al risarcimento del danno per il pregiudizio arrecato alla propria attività commerciale a seguito di lavori eseguiti sulla superstrada antistante la sua proprietà. Assunse che, in conseguenza di lavori di manutenzione della strada, l’Anas aveva inserito uno spartitraffico e creato una sopraelevazione che rendevano assai più disagevole l’accesso alla sua proprietà, di guisa che, in conseguenza della modificata situazione dei luoghi, vari enti con i quali l’attore aveva in corso rapporti di locazione di singole porzioni dell’immobile diedero la disdetta ai contratti di locazione, con ciò arrecando all’attore gravissimo danno.

2. Istituitosi il contraddittorio con Anas SpA, il Tribunale adito, disposta una CTU, accolse la domanda condannando i convenuti al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno”.

Il Ministero ed Anas proposero appello, proponendo varie eccezioni preliminari e chiedendo nel merito di accertare che il T. aveva errato nel proporre una domanda risarcitoria anzichè una domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46. Il T. propose appello incidentale per il riconoscimento di un maggior risarcimento.

3. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 433 del 26/6/2018, ha accolto l’appello principale, affermando che la materia riguardava l’indennità conseguente ad esercizio dell’attività lecita della P.A. e dunque rientrava nell’ipotesi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, ed ha rigettato l’appello incidentale, condannando il T. alle spese del doppio grado del giudizio.

4. Avverso la sentenza T.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Nessuno ha resistito al ricorso.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente rilevare che la notifica del ricorso è affetta da nunità. Il ricorso risulta, infatti, notificato al Ministero ed all’ANAS SpA presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato resta sanata, con effetto “ex tunc”, non soltanto a seguito della costituzione in giudizio dell’ente che gode della difesa erariale, ma anche a seguito del rinnovo della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr. Cass. 27 aprile 2011 n. 9411; Cass., 4 ottobre 2013 n. 22767; Corte Sez. U., n. 608 del 15/01/2015). Non essendosi verificato alcuno degli eventi idonei a sanare il difetto di notifica, occorre dichiarare la nullità della medesima e disporne il rinnovo all’Avvocatura Generale dello Stato.

PQM

La Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso all’Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, ordina il rinnovo della notifica stessa all’Avvocatura Generale dello Stato e fissa il termine per il rinnovo a 60 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza interlocutoria al ricorrente da parte della cancelleria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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