Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12221 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 73/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di FIRENZE del 18.7.07, depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per la ricorrente (Avvocatura) l’Avvocato Gianni De Bellis che

si riporta agli scritti e chiede la remissione alle Sezioni Unite.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di B.C. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef e SSN relativo all’anno di imposta 1994 in relazione a reddito da lavoro autonomo derivante dallo svolgimento di attività non dichiarata emergente da una indagine bancaria, la C.T.R. Toscana confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) affermando che risultava agli atti che i movimenti finanziari rilevati dalla G.d.F. erano riconducibili ad operazioni compiute nell’ambito familiare e comunque non legate ad attività economiche.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendosi vizio di motivazione, si afferma che i giudici d’appello non avrebbero chiarito le ragioni per le quali era da escludere la riconducibilità delle operazioni bancarie indicate dall’Ufficio all’attività del contribuente ed avrebbero omesso di considerare tutti gli elementi di fatto dedotti dall’Ufficio in ordine all’inerenza all’attività del contribuente dei movimenti bancari rilevati) è inammissibile per genericità, mancanza di autosufficienza ed inidoneità della illustrazione richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 2, mancando, nel cd. momento di sintesi, la precisa indicazione degli elementi di fatto (in ipotesi decisivi) asseritamente trascurati dai giudici d’appello ai fini della decisione.

Giova inoltre evidenziare che nella specie non risulta il deposito – richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4, degli atti processuali e documenti sui quali il motivo è fondato (ad es.: la memoria integrativa depositata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, o il p.v.c. asseritamente contenenti circostanze non valutate ai fini della decisione), senza che in contrario rilevi la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito di tale fascicolo o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., o se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato (v. in tal senso la più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene, e, in particolare, S.U. n. 28547 del 2008 nonchè, tra le altre, Cass. n. 24940 del 2009 e n. 303 del 2010).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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